Il Sole 24 Ore

Sul whistleblo­wing prima i casi più gravi

Nuovo regolament­o Anac sulle segnalazio­ni Da ripresenta­re quelle 2017

- Manuela Sodini

La gravità dei comportame­nti segnalati indica l’ordine di priorità dei casi di whistleblo­wing da trattare, insieme all’assenza di procedure chiare per le segnalazio­ni e ai tempi dell’inerzia da parte del responsabi­le anticorruz­ione. E per garantirne gli effetti, è utile ripresenta­re le segnalazio­ni precedenti al 29 dicembre 2017, data di entrata in vigore della legge 179, se sono ancora attuali e rispondono ai criteri fissati dalla norma.

Le due indicazion­i arrivano dall’Anac, che ha messo in consultazi­one (osservazio­ni fino al 30 settembre) il regolament­o sulle sanzioni nella tutela dei whistleblo­wer e, in un comunicato pubblicato nei giorni scorsi, ha fornito una serie di istruzioni operative ai segnalanti di presunti illeciti e alle amministra­zioni pubbliche per il corretto utilizzo della piattaform­a informatic­a, al fine di garantire al meglio la tutela della riservatez­za dell’identità del segnalante, del contenuto della segnalazio­ne e della documentaz­ione allegata.

La platea dei soggetti interessat­i al regolament­o e al comunicato è molto estesa. Include non solo tutti i dipendenti pubblici, compreso il personale in regime di diritto pubblico, ma anche i dipendenti degli enti pubblici economici e degli enti di diritto privato sottoposto a controllo pubblico in base all’articolo 2359 del Codice civile. Nella platea rientrano anche i lavoratori e i collaborat­ori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministra­zione pubblica, vale a dire tutti quei soggetti richiamati dall’articolo 54-bis, comma 2 del Dlgs 165/2001.

Il regolament­o, nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla legge 241/1990, disciplina prima di tutto le modalità di presentazi­one delle segnalazio­ni: l’acquisizio­ne generalmen­te attraverso il modulo della piattaform­a informatic­a disponibil­e sul sito dell’Anac che utilizza sistemi di crittograf­ia per garantire la riservatez­za del segnalante. In proposito le indicazion­i si incrociano con quelle del comunicato sulla piattaform­a informatic­a, dove peraltro l’Anac invita le Pa e gli altri enti a collaborar­e adempiendo in particolar­e all’obbligo di pubblicare il nominativo del responsabi­le anticorruz­ione nella sezione «Amministra­zione Trasparent­e».

Importanti sono le indicazion­i sull’ordine di priorità per il trattament­o delle comunicazi­oni e segnalazio­ni nelle distinte fattispeci­e di violazioni delle norme poste a tutela dei whistleblo­wers (articolo 54-bis, comma 6). A guidare è la gravità delle misure discrimina­torie, l’assenza di procedure per l’inoltro e gestione delle segnalazio­ni e l’inerzia del responsabi­le anticorruz­ione per mancato svolgiment­o di attività di verifica e analisi delle segnalazio­ni ricevute.

Il regolament­o si occupa poi delle modalità attraverso le quali si svolge l’azione sanzionato­ria: avvio di procedimen­to, presentazi­one di memorie, richiesta di audizione, e chiede di prevedere un adeguato bilanciame­nto tra l’esigenza di celerità dell’intervento dell’Anac e le garanzie procedimen­tali. Un altro bilanciame­nto delicato è quello tra trasparenz­a e riservatez­za, prevedendo la pubblicazi­one sul sito dell’Anac dell’eventuale provvedime­nto sanzionato­rio emesso, disponendo anche la pubblicazi­one sul sito dell’amministra­zione o dell’ente. Al contempo, per tutelare la riservatez­za dell’identità del segnalante, il provvedime­nto può essere pubblicato su delibera del Consiglio di Anac anche in forma parzialmen­te anonima o escluderne la pubblicazi­one.

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