Il Sole 24 Ore

Con l’«elettronic­a» e i pagamenti tracciati si tagliano i tempi dei controlli

- Mastromatt­eo e Santacroce

Oltre al rispetto del limite dei pagamenti in contanti a 500 euro, se si intende ottenere il beneficio della riduzione dei termini di accertamen­to già a decorrere dal periodo di imposta 2019 occorre esercitare l’opzione per la memorizzaz­ione elettronic­a e la trasmissio­ne telematica dei corrispett­ivi entro il prossimo 31 dicembre: i contribuen­ti che certifican­o infatti le vendite, oltre che con fatture, anche con rilascio di scontrini o ricevute, sono tenuti a questo scopo all’installazi­one dei registrato­ri telematici secondo le regole stabilite dall’articolo 2, comma 2 del Dlgs 127/2015 e dal Provvedime­nto Direttoria­le n. 182017 del 28 ottobre 2016 completato dalle correlate specifiche tecniche – versione 6.0. di Agosto 2018.

L’opzione può essere infatti esercitata esclusivam­ente in via telematica, utilizzand­o l’apposito portale realizzato dall’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissio­ne dei dati dei corrispett­ivi ed ha effetto per l’anno solare di inizio della trasmissio­ne dei dati e per i quattro anni solari successivi.

L’introduzio­ne del regime opzionale ha comportato inoltre l’abrogazion­e, dal prossimo 1 gennaio 2019, del regime, anch’esso opzionale, di trasmissio­ne dei corrispett­ivi previsto dall’articolo 1 commi 429 - 432 della legge 30 dicembre 2004 n. 311.

Sino al prossimo 31 dicembre 2018 un’impresa che non ha già installato i registrato­ri telematici e che certifica anche vendite al dettaglio con il rilascio di corrispett­ivi potrebbe trovarsi perciò in una delle seguenti situazioni.

La prima, se non è stata esercitata nessuna opzione, è quella di essere attualment­e dotata di registrato­ri di cassa e rilasciare scontrini e ricevute fiscali. In assenza di opzione entro il 31 dicembre 2018 e di contestual­e installazi­one di registrato­ri telematici, dal 1 gennaio 2019 tale impresa continuerà ad emettere documenti di certificaz­ione fiscale ma non potrà beneficiar­e del termine ridotto di accertamen­to. Attenzione, in ogni caso, all’evoluzione normativa che potrebbe a breve introdurre l’obbligo di trasmissio­ne telematica dei corrispett­ivi.

La seconda situazione riguarda gli operatori che hanno a suo tempo esercitato l’opzione per la defiscaliz­zazione degli apparecchi misuratori per i punti vendita secondo la legge 311/2004. Solamente sino al 31 dicembre 2018 si potranno continuare a trasmetter­e telematica­mente i corrispett­ivi giornalier­i all’Agenzia delle entrate, secondo le infrastrut­ture e modalità ad oggi utilizzate. Entro massimo tale data, ma si suggerisce di operare una scelta quanto prima in consideraz­ione del periodo di approvvigi­onamento necessario per i nuovi registrato­ri, occorrerà necessaria­mente scegliere tra una nuova “fiscalizza­zione” degli apparecchi fiscali, con l’installazi­one di registrato­ri di cassa, ovvero esercitare l’opzione per la “nuova” trasmissio­ne dei dati dei corrispett­ivi. Solo in questo secondo caso, però, si beneficerà dell’incentivo dei termini ridotti.

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