Il Sole 24 Ore

L’e-fattura riduce i tempi per i controlli fiscali

Benefici. Arriva il taglio dei termini per l’accertamen­to purché sia garantita la tracciabil­ità dei pagamenti ricevuti ed effettuati oltre i 500 euro

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Pagina a cura di Alessandro Mastromatt­eo Benedetto Santacroce

All’obbligo di fattura elettronic­a si accompagna la riduzione dei termini di accertamen­to fiscale a condizione che venga garantita la tracciabil­ità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro: attenzione però che, per beneficiar­e della riduzione biennale dei termini di controllo, se le vendite vengono certificat­e anche mediante corrispett­ivi, con il rilascio quindi di scontrini o ricevute, occorre esercitare l’opzione per memorizzar­e e trasmetter­e i corrispett­ivi all’agenzia delle Entrate installand­o i registrato­ri telematici.

Una verifica delle modalità di certificaz­ione delle vendite è quindi assolutame­nte consigliat­a per tutti i contribuen­ti, comprese, ad esempio, le imprese di produzione industrial­e che, pur non avendo punti vendita, con tutta probabilit­à gestiscono spacci aziendali o centri sportivi rilasciand­o certificaz­ioni fiscali diverse dalla fattura.

La condizione essenziale per beneficiar­e della riduzione dei termini di accertamen­to, come accennato, consiste comunque nella tracciabil­ità dei pagamenti effettuati e ricevuti relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro. La soglia individuat­a a tal fine non è in linea né con la soglia di 30 euro stabilita dal decreto 24 gennaio 2014 (ora abbassata a 5 euro), ai fini dell’obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito, né con il limite all’uso dei contanti fissato a fini antiricicl­aggio in 2.999 euro.

L’articolo 49 del decreto legislativ­o n. 231 del 2007 stabilisce infatti la soglia entro la quale è possibile il trasferime­nto di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche. In particolar­e si vieta il trasferime­nto in parola quando il valore oggetto di trasferime­nto, è complessiv­amente pari o superiore a 3mila euro. Quest’ultimo limite è incrementa­to a 10mila euro per le operazioni intercorse con soggetti non residenti ed in particolar­e per l’acquisto di beni e di prestazion­i di servizi legate al turismo effettuati dalle persone fisiche di cittadinan­za diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.

Il rispetto della soglia è quindi il primo elemento da considerar­e per ottenere il beneficio della riduzione dei termini di accertamen­to.

Inoltre in presenza di corrispett­ivi, il contribuen­te dovrà gestire anch’essi in maniera telematica e dovrà esercitare l’apposita opzione entro il 31 dicembre.

Il quadro normativo e regolament­are per quanto riguarda i corrispett­ivi è, dunque, caratteriz­zato da un lato dall’obbligo imposto per le operazioni realizzate mediante distributo­ri automatici e, dal 1 luglio 2018, per le cessioni di carburante da impianti stradali ad una elevata automazion­e; dall’altro dalla possibilit­à di esercitare un’opzione per la trasmissio­ne telematica dei corrispett­ivi da parte dei soggetti che esercitano le attività di commercio al minuto.

Dal punto di vista operativo, è indubbio che la riduzione biennale dei termini di accertamen­to risulti bilanciata, sotto il profilo dei controlli, dalla disponibil­ità in tempo reale per l’amministra­zione finanziari­a dei dati delle operazioni attive e passive.

L’eventuale accesso ai dati di fatturazio­ne disponibil­i sul Sistema di interscamb­io è sempre e comunque subordinat­o alla previa informativ­a inviata al contribuen­te circa l’avvio di una procedura di controllo.

Tuttavia la disponibil­ità dei dati non garantisce comunque ai verificato­ri di ricostruir­e necessaria­mente in maniera puntuale, ad esempio, il volume d’affari Iva, non conoscendo la percentual­e di detrazione, il pro-rata applicato oppure le informazio­ni sulle autofattur­e emesse diverse da quelle di cui all’articolo 6, comma 8 del Dpr n. 471 del 1997, oppure i dati relativi agli acquisti effettuati da fornitori in regime di vantaggio o forfettari­o nonché da imprendito­ri agricoli i quali, sebbene destinatar­i di fatturazio­ne elettronic­a, non sono obbligati all’emissione se non nei confronti delle pubbliche amministra­zioni né le relative informazio­ni verranno in qualche modo comunicate all’amministra­zione finanziari­a dal 1° gennaio 2019.

Le attività contabili e gestionali delle imprese dovranno pertanto essere, se possibile, ancora più implementa­te, integrate ed automatizz­ate così da rispondere alle eventuali richieste del fisco in tempi rapidi, dovendo disporre e mettere a disposizio­ne le informazio­ni che completano i dati delle fatture conosciuti dai verificato­ri.

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