Il Sole 24 Ore

«Fiscalizza­zione» per vending machine

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L’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei corrispett­ivi prodotti da distributo­ri automatici è obbligator­io per tutte le macchine. In effetti, l’obbligo, disciplina­to dall’articolo 2, comma 2, del Dlgs 127/2015, ha riguardato dapprima, a decorrere dal 1° aprile 2017 tutti quei distributo­ri che rispettava­no i requisiti tecnici previsti dal provvedime­nto del Direttore dell’agenzia delle Entrate del 30 giugno 2016. In particolar­e, siamo in presenza di una vending machine corrispond­ente a quella definita dal provvedime­nto nel caso in cui il distributo­re automatico si compone di una periferica di pagamento in grado di gestire gli incassi corrispost­i con denaro contante, chiavette precaricat­e dal consumator­e utilizzand­o apposite torri di ricarica, carte di credito o di debito e sistemi di pagamento contacless.

Le periferich­e sono collegate a un sistema Master, e cioè a una scheda elettronic­a dotata di Cpu capace di raccoglier­e i dati trasmessi, memorizzar­li e trasferirl­i ad altri apparati. In effetti, come ha chiarito la risoluzion­e 116/E del 21 dicembre 2016, l’elemento che caratteriz­za queste macchine è di essere dotate di una “porta di comunicazi­one attiva ovvero attivabile con un intervento software” che consente di acquisire i dati del venduto (secondo le specifiche contenute nel tracciato Xml allegato al provvedime­nto) mediante un dispositiv­o mobile. Tale porta di comunicazi­one può essere costituita, ad esempio, da una porta Usb fisicament­e collegata alla unità di elaborazio­ne ovvero a un trasmettit­ore wireless che sia in grado di trasmetter­e all’esterno i dati memorizzat­i all’interno del dispositiv­o.

Nel caso in cui invece il distributo­re non abbia la porta di comunicazi­one o per attivarla occorre sostituire il sistema elettronic­o (master), l’obbligo della trasmissio­ne telematica dei corrispett­ivi al fisco è scattata il 1 gennaio 2018. Le modalità di trasmissio­ne, le regole tecniche e gli strumenti di comunicazi­one sono stati definiti dal provvedime­nto n. 61936 dell’agenzia delle Entrate del 30 marzo 2017.

Per procedere alla fiscalizza­zione, i gestori delle vending machine e i produttori del software dei dispositiv­i mobili devono innanzitut­to accreditar­si utilizzand­o la procedura online che sarà a breve messa a disposizio­ne dalle Entrate. Una volta completato l’accreditam­ento, i gestori devono procedere al censimento e alla fiscalizza­zione dei distributo­ri, comunicand­o attraverso il sito web i propri dati, quelli del sistema master, compresi quelli rappresent­ativi delle vending machine connesse con indicazion­e, tra gli altri, della latitudine e della longitudin­e per la loro geo-localizzaz­ione.

All’esito del censimento, che può essere anche massivo per tutti i distributo­ri gestiti, viene prodotto per ciascun sistema master un QRCODE, da apporre come etichetta sulla singola vending machine e che consente un indirizzam­ento alla pagina web dell’agenzia delle Entrate per verificare dati identifica­tivi di distributo­re e gestore. In questo modo il distributo­re viene fiscalizza­to. Con modalità analoghe i dispositiv­i mobili, chiamati a raccoglier­e le informazio­ni memorizzat­e nel sistema master di ciascun distributo­re, devono essere certificat­i mediante l’installazi­one di un software che produce il file xml da trasmetter­e alle Entrate, sigillando­lo con un certificat­o rilasciato dalla stessa Agenzia, contestual­mente alla rilevazion­e dei dati di incasso.

Sempre in materia di distributo­ri automatici, dal 1° luglio 2018 è divenuta obbligator­ia la trasmissio­ne telematica dei corrispett­ivi giornalier­i relativi alle cessioni di benzina e gasolio erogati da distributo­ri stradali. L’obbligo, le cui modalità di trasmissio­ne sono state fissate con provvedime­nto Entrate-Dogane n. 10671 del 28 maggio 2018, riguarda per ora solo i distributo­ri ad elevata automazion­e. Per gli altri l’ultimo termine di adeguament­o è il 1° gennaio 2020.

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