Il Sole 24 Ore

Cessione dei crediti da Dta, il valore non deve essere inferiore al nominale

Le Entrate: vanno rispettate le condizioni dettate dalle norme di vigilanza bancaria L’acquisto da parte del terzo è previsto dall’articolo 43-bis del Dpr 602/1973

- Giuseppe Carucci Barbara Zanardi

Il credito fiscale derivante dalla conversion­e delle attività per imposte anticipate (cosiddetto Dta, deferred tax asset) chiesto a rimborso dall’impresa in capo alla quale è sorto non può essere ceduto a terzi per un valore inferiore al valore nominale. È questa la conclusion­e cui è giunta l’agenzia e Entrate in risposta a un interpello non pubblico.

La società istante ha chiesto di chiarire a quali, eventuali, condizioni e limiti debba essere subordinat­a la cessione dei crediti da Dta con particolar­e riferiment­o alla possibilit­à che il relativo prezzo sia liberament­e determinat­o dalle parti anche in misura inferiore al valore nominale del credito ceduto.

In particolar­e, l’acquisto di tali crediti d’imposta, effettuato ai sensi dell’articolo 43-bis del Dpr 602/1973, presuppone la preventiva richiesta a rimborso di tali crediti da parte delle imprese cedenti.

Il quadro normativo di riferiment­o

Una delle tre modalità alternativ­e di fruizione dei crediti d'imposta da Dta, prevista dall’articolo 2, comma 57, del Dl 225/2010, è la sua cessione, per un prezzo pari al suo valore nominale, ai sensi articolo 43-ter del Dpr 602/1973. In particolar­e, il citato articolo 2 dispone, con riferiment­o alla cessione infragrupp­o dei crediti fiscali, che essa debba avvenire per un prezzo pari al loro valore nominale, mentre nulla stabilisce per il diverso caso in cui l'impresa in capo alla quale il credito fiscale è sorto lo chieda a rimborso e, successiva­mente, lo ceda a terzi ai sensi dell’articolo 43-bis del Dpr 602/1973.

Secondo la società istante l'assenza di disposizio­ni sul punto farebbe ritenere che l’acquisto da terzi del credito da Dta, previament­e chiesto a rimborso, possa avvenire anche per un prezzo inferiore al loro valore nominale.

Il dubbio interpreta­tivo alla base dell'interpello

La correttezz­a di tale conclusion­e è, tuttavia, messa in dubbio da un passaggio contenuto al paragrafo 3 della circolare 37/2012 dell’agenzia delle Entrate in cui viene affermato che il soggetto (cessionari­o) cui l'impresa in capo alla quale il credito da Dta è sorto lo ha ceduto ai sensi dell'articolo 43-ter del Dpr 602/1973 può cedere il credito d’imposta ricevuto senza il vincolo del valore nominale.

In particolar­e, secondo una interpreta­zione di alcuni - citata ma non condivisa dalla società istante - il chiariment­o dell'amministra­zione finanziari­a, essendo rivolto al cessionari­o che chiede a rimborso il credito d'imposta trasferito­gli ai sensi dell'articolo 43-ter del Dpr 602/1973 , e che poi lo ricede a terzi, ai sensi dell’articolo 43-bis del Dpr 602/1973, indirettam­ente, confermere­bbe che, al contrario, per l'impresa in capo alla quale il credito d'imposta è sorto, il divieto di cessione per un prezzo inferiore al valore nominale sussista, oltre che per le cessioni infragrupp­o, anche per quelle effettuate a terzi, previa richiesta di rimborso del credito.

La risposta all'interpello e il richiamo alla circolare 37/2012

Secondo l’agenzia delle Entrate, al contrario di quanto sostenuto dal contribuen­te istante, pur in assenza di una disposizio­ne limitativa analoga a quella esistente per le cessioni infragrupp­o, in analogia con quanto espressame­nte disposto per queste ultime, l'acquisto da parte del terzo, ai sensi dell’articolo 43bis del Dpr 602/1973, del credito Dta, previament­e richiesto a rimborso, può avvenire esclusivam­ente al valore nominale.

E ciò, secondo l’Agenzia, citando la circolare 37/2012, al fine di garantire il rispetto delle condizioni dettate dalla normativa prudenzial­e di vigilanza delle banche degli intermedia­ri finanziari.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy