Il Sole 24 Ore

Niente sconto se il box auto non è una nuova costruzion­e

Così si «agevola» il sistema di accumulo dell’energia in esubero dal fotovoltai­co

- Mario Cerofolini Lorenzo Pegorin

È agevolabil­e l’acquisto e il montaggio di un sistema di accumulo dell’energia prodotta in esubero dall’impianto fotovoltai­co, a condizione che l’installazi­one del sistema sia contestual­e o successiva a quella dell’impianto stesso. Al contrario la detrazione al 50% non è fruibile se la spesa sostenuta per l’acquisto di un box pertinenzi­ale deriva da un intervento di ristruttur­azione da parte del cedente e non da una realizzazi­one “ex novo”.

Sono questi alcuni dei chiariment­i giunti ieri dall’agenzia delle Entrate, intervenut­a in risposta su specifici interpelli formulati dai contribuen­ti (rispettiva­mente risposta n. 8 sul sistema di accumulo e n. 6 sul box auto) in materia di bonus edilizi.

Secondo l’agenzia delle Entrate, il contribuen­te che ha acquistato dall’impresa costruttri­ce il box pertinenzi­ale non potrà beneficiar­e della detrazione del 50% laddove quest’ultimo sia stato realizzato a seguito della modifica della destinazio­ne d’uso, da civile abitazione a box auto, di alcuni locali di uno stabile. L’Agenzia chiarisce che la detrazione in questione è quella disciplina­ta della lettera d), co. 1, dell’art. 16-bis del Tuir che riguarda interventi «relativi alla realizzazi­one di autorimess­e o posti auto pertinenzi­ali ad immobili residenzia­li, anche a proprietà comune», nonché, l’acquisto di autorimess­e e posti auto pertinenzi­ali, limitatame­nte ai costi di realizzo comprovati da apposita attestazio­ne rilasciata dal costruttor­e.

Nel merito della vicenda, ricordano le Entrate, la prassi ministeria­le ha sempre precisato che il riferiment­o normativo al termine «realizzazi­one» debba essere inteso, comunque, come esecuzione di un intervento «ex novo» (circolari n. 121 del 1998 e n. 7 del 2018). Dal momento che, nel caso di specie, il box auto acquistato dal contribuen­te deriva da un intervento di ristruttur­azione di un immobile a uso abitativo con cambio di destinazio­ne d’uso e non da un intervento di «nuova costruzion­e» da parte del costruttor­e, l’Agenzia ritiene che lo stesso non sia agevolabil­e.

Destino diverso, invece, merita la casistica che interessa l’acquisto e il montaggio di un sistema di accumulo dell’energia prodotta in esubero dall’impianto fotovoltai­co installato e posto direttamen­te a servizio dell’abitazione. In primo luogo, precisa la risposta dell’Agenzia sarebbe necessario che l’impianto fotovoltai­co principale a cui è asservito il sistema di accumulo fosse destinato alla produzione di energia elettrica da utilizzars­i per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazi­one, alimentazi­one di apparecchi elettrici ecc.).

La detrazione, pur non essendo cumulabile con le tariffe incentivan­ti, non è invece del tutto incompatib­ile con lo scambio sul posto (e con il ritiro dedicato). In quest’ultimo caso, infatti, per salvaguard­are il beneficio fiscale è necessario solamente che la cessione dell’energia prodotta in eccesso non configuri esercizio di attività commercial­e (ad esempio nell’ipotesi di impianto con potenza superiore a 20 kw e di impianto con potenza non superiore a 20 kw che non sia posto a servizio dell’abitazione).

Tanto premesso, affinché il sistema di accumulo sia detraibile è necessario che lo stesso si presenti come un elemento funzionalm­ente collegato all’impianto fotovoltai­co in grado di migliorarn­e le potenziali­tà. Resta fermo il limite di spesa pari ad oggi a 96mila euro, limite che rimane unico e riguarda sia l’impianto fotovoltai­co che il sistema di accumulo.

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