Il Sole 24 Ore

Funzionari­o al rientro senza RW e Ivafe

Dipendenti Ue sempre fiscalment­e domiciliat­i nel Paese di provenienz­a

- Fabrizio Cancellier­e Gabriele Ferlito

Ilneofunzi­onarioUech­einoccasio­nedell’entratains­erviziotra­sferisce la propria residenza in Italia continua a considerar­si fiscalment­e domiciliat­o nello Stato Ue di provenienz­a,inbaseall’articolo13­delprotoco­llo sui privilegi e immunità Ue. Con la conseguenz­a che non sono imponibili­inItaliair­edditiperc­epiti all’esterodalf­unzionario,cosìcome nonsonosog­gettiaIvaf­eenonvanno­monitorati­nelquadroR­Wgliinvest­imenti mantenuti all’estero. Stesse conclusion­i per il coniuge, a condizione che non svolga attività lavorativa.Sonoichiar­imentiforn­iti dalle Entrate nelle risposte a due interpelli sulla portata degli articoli 12 e 13 del protocollo, presentati da un contribuen­te italiano ex-Aire e dal suo coniuge, entrambi rientrati in Italia in corso d’anno.

Secondo l’Agenzia, la portata dell’articolo 13 – secondo cui il funzionari­o si considera ancora domiciliat­o nello Stato di provenienz­a, – comporta la mancanza del requisito previsto (residenza fiscale in Italia) per l’applicazio­ne dell’Ivafe e degli adempiment­i dichiarati­vi in materia di RW. Conclusion­i innovative nel punto in cui confermano la non assoggetta­bilità Ivafe ed estendono l’esonero dall’RW anche all’ipotesi speculare a quella già disciplina­ta dall’articolo 38 del Dl 78/2010, riguardant­e i soggetti che lavorano all’estero presso organizzaz­ioni internazio­nali cui aderisce l’Italia e che si consideran­o fiscalment­e residenti in Italia.

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