Funzionario al rientro senza RW e Ivafe
Dipendenti Ue sempre fiscalmente domiciliati nel Paese di provenienza
IlneofunzionarioUecheinoccasionedell’entratainserviziotrasferisce la propria residenza in Italia continua a considerarsi fiscalmente domiciliato nello Stato Ue di provenienza,inbaseall’articolo13delprotocollo sui privilegi e immunità Ue. Con la conseguenza che non sono imponibiliinItaliairedditipercepiti all’esterodalfunzionario,cosìcome nonsonosoggettiaIvafeenonvannomonitoratinelquadroRWgliinvestimenti mantenuti all’estero. Stesse conclusioni per il coniuge, a condizione che non svolga attività lavorativa.Sonoichiarimentiforniti dalle Entrate nelle risposte a due interpelli sulla portata degli articoli 12 e 13 del protocollo, presentati da un contribuente italiano ex-Aire e dal suo coniuge, entrambi rientrati in Italia in corso d’anno.
Secondo l’Agenzia, la portata dell’articolo 13 – secondo cui il funzionario si considera ancora domiciliato nello Stato di provenienza, – comporta la mancanza del requisito previsto (residenza fiscale in Italia) per l’applicazione dell’Ivafe e degli adempimenti dichiarativi in materia di RW. Conclusioni innovative nel punto in cui confermano la non assoggettabilità Ivafe ed estendono l’esonero dall’RW anche all’ipotesi speculare a quella già disciplinata dall’articolo 38 del Dl 78/2010, riguardante i soggetti che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia e che si considerano fiscalmente residenti in Italia.