Spesometro addio, al debutto l’«esterometro» per transfrontalieri
Lo spesometro cambia dal 2019: diventa più leggero e sarà dedicato alle operazioni con soggetti non residenti e non stabiliti
Lo spesometro dal 2019 non morirà completamente, ma si trasformerà in una comunicazione più leggera limitata alle operazioni transfrontaliere e ad alcune transazioni interne (esterometro). Questo perché l’obbligo della fatturazione elettronica tra privati, ad oggi, non riguarda tutte le transazioni poste in essere dai contribuenti, ma esclude, oltre alle operazioni con operatori minimi e marginali, anche tutte le operazioni con soggetti non residenti e non stabiliti, anche se identificati ai fini Iva in Italia.
La situazione ha ancora qualche confine di incertezza normativo e regolamentare e comporta per i contribuenti delle complicazioni che vanno risolte in maniera coerente rispetto all’intera implementazione della fattura elettronica.
Il perimetro soggettivo
Già l’individuazione dei soggetti esclusi dalla fattura elettronica e inclusi nell’esterometro non è cosa semplice, complice anche un contrasto normativo, solo parzialmente risolto dalla circolare n 13/E/2018.
Come evidenziato dall’obbligo della fatturazione elettronica sono esclusi (almeno sul piano delle operazioni attive) i contribuenti che applicano un regime fiscale di vantaggio (articolo 27, commi 1 e 2 Dl 98/2011) o un regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014) ovvero il regime speciale degli agricoltori (articolo 34, comma 6 del Dpr 633/72).
Sono esclusi, inoltre, i soggetti non residenti e non stabiliti ancorché identificati. Proprio in relazione agli identificati esiste ad oggi un contrasto normativo. Infatti, se da una parte la legge di Bilancio prevede espressamente che i soggetti non residenti identificati ai fini Iva in Italia dovrebbero essere soggetti alla fattura elettronica, dall’altra la circolare 13/E/2018 ha evidenziato una loro esclusione, in quanto non compresi nella deroga chiesta alle autorità di Bruxelles. Questa posizione espressa con prassi interpretativa non è stata ancora però recepita né sul piano normativo né sul piano regolamentare. Infatti, oltre alla legge di Bilancio anche il provvedimento dell’agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 e le allegate regole tecniche ancora annoverano questi soggetti tra i destinatari della fattura elettronica e di conseguenza li escludono dall’esterometro.
In particolare, il combinato disposto dell’articolo 1, commi 3 e 3 bis del Dlgs 127/2015, stabilisce che i soggetti residenti, stabiliti o identificati trasmettono all’agenzia delle Entrate una comunicazione telematica comprendente tutte le operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizio effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelle documentate con dichiarazione doganale ovvero certificate con fattura elettronica. Pertanto, per come è scritta la norma, l’esterometro va prodotto solo in relazione alle transazioni realizzate nei confronti dei soggetti non stabiliti, ma non solo dai soggetti residenti e stabiliti in Italia, ma anche dagli identificati. Questa impostazione la ritroviamo sia nel provvedimento 89757/2018 che nelle specifiche tecniche.
Ora se vogliamo coordinare le disposizioni richiamate e la circolare 13/E/2018 (al di là dell’insanabile contrasto letterale che va corretto) dovremmo concludere che l’esterometro dovrà essere predisposto e inviato solo dai soggetti residenti e stabiliti in Italia, ma la comunicazione dovrà comprendere anche le operazioni realizzate nei confronti di soggetti identificati.
Questa lettura, chiaramente sostenuta dalla citata circolare 13/E/2018, comporta anche una conseguenza che nei confronti dei soggetti non residenti, non stabiliti e identificati in Italia si potrà operare, anche dopo il 1° gennaio 2019, certificando i corrispettivi con fatture cartacee, anche se come vedremo in un altro articolo pubblicato in questa stessa pagina, la scelta da operare, per semplificare i flussi e i relativi adempimenti, è di utilizzare anche per queste transazioni la fattura elettronica.
La ricostruzione normativa fatta porta anche come conseguenza che dalla predetta comunicazione e, a seguito dalla soppressione dell’obbligo dello spesometro di cui all’art. 21 del Dl 78/2010, anche dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, dal 1 gennaio 2019 risulteranno esclusi anche i soggetti che applicano un regime fiscale di vantaggio, i forfettari e gli agricoltori che applicano il regime speciale di cui all’art. 34 del Dpr 633/72.