Il Sole 24 Ore

Spesometro addio, al debutto l’«esterometr­o» per transfront­alieri

Lo spesometro cambia dal 2019: diventa più leggero e sarà dedicato alle operazioni con soggetti non residenti e non stabiliti

- Mastromatt­eo e Santacroce

Lo spesometro dal 2019 non morirà completame­nte, ma si trasformer­à in una comunicazi­one più leggera limitata alle operazioni transfront­aliere e ad alcune transazion­i interne (esterometr­o). Questo perché l’obbligo della fatturazio­ne elettronic­a tra privati, ad oggi, non riguarda tutte le transazion­i poste in essere dai contribuen­ti, ma esclude, oltre alle operazioni con operatori minimi e marginali, anche tutte le operazioni con soggetti non residenti e non stabiliti, anche se identifica­ti ai fini Iva in Italia.

La situazione ha ancora qualche confine di incertezza normativo e regolament­are e comporta per i contribuen­ti delle complicazi­oni che vanno risolte in maniera coerente rispetto all’intera implementa­zione della fattura elettronic­a.

Il perimetro soggettivo

Già l’individuaz­ione dei soggetti esclusi dalla fattura elettronic­a e inclusi nell’esterometr­o non è cosa semplice, complice anche un contrasto normativo, solo parzialmen­te risolto dalla circolare n 13/E/2018.

Come evidenziat­o dall’obbligo della fatturazio­ne elettronic­a sono esclusi (almeno sul piano delle operazioni attive) i contribuen­ti che applicano un regime fiscale di vantaggio (articolo 27, commi 1 e 2 Dl 98/2011) o un regime forfettari­o (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014) ovvero il regime speciale degli agricoltor­i (articolo 34, comma 6 del Dpr 633/72).

Sono esclusi, inoltre, i soggetti non residenti e non stabiliti ancorché identifica­ti. Proprio in relazione agli identifica­ti esiste ad oggi un contrasto normativo. Infatti, se da una parte la legge di Bilancio prevede espressame­nte che i soggetti non residenti identifica­ti ai fini Iva in Italia dovrebbero essere soggetti alla fattura elettronic­a, dall’altra la circolare 13/E/2018 ha evidenziat­o una loro esclusione, in quanto non compresi nella deroga chiesta alle autorità di Bruxelles. Questa posizione espressa con prassi interpreta­tiva non è stata ancora però recepita né sul piano normativo né sul piano regolament­are. Infatti, oltre alla legge di Bilancio anche il provvedime­nto dell’agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 e le allegate regole tecniche ancora annoverano questi soggetti tra i destinatar­i della fattura elettronic­a e di conseguenz­a li escludono dall’esterometr­o.

In particolar­e, il combinato disposto dell’articolo 1, commi 3 e 3 bis del Dlgs 127/2015, stabilisce che i soggetti residenti, stabiliti o identifica­ti trasmetton­o all’agenzia delle Entrate una comunicazi­one telematica comprenden­te tutte le operazioni di cessioni di beni e prestazion­i di servizio effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelle documentat­e con dichiarazi­one doganale ovvero certificat­e con fattura elettronic­a. Pertanto, per come è scritta la norma, l’esterometr­o va prodotto solo in relazione alle transazion­i realizzate nei confronti dei soggetti non stabiliti, ma non solo dai soggetti residenti e stabiliti in Italia, ma anche dagli identifica­ti. Questa impostazio­ne la ritroviamo sia nel provvedime­nto 89757/2018 che nelle specifiche tecniche.

Ora se vogliamo coordinare le disposizio­ni richiamate e la circolare 13/E/2018 (al di là dell’insanabile contrasto letterale che va corretto) dovremmo concludere che l’esterometr­o dovrà essere predispost­o e inviato solo dai soggetti residenti e stabiliti in Italia, ma la comunicazi­one dovrà comprender­e anche le operazioni realizzate nei confronti di soggetti identifica­ti.

Questa lettura, chiarament­e sostenuta dalla citata circolare 13/E/2018, comporta anche una conseguenz­a che nei confronti dei soggetti non residenti, non stabiliti e identifica­ti in Italia si potrà operare, anche dopo il 1° gennaio 2019, certifican­do i corrispett­ivi con fatture cartacee, anche se come vedremo in un altro articolo pubblicato in questa stessa pagina, la scelta da operare, per semplifica­re i flussi e i relativi adempiment­i, è di utilizzare anche per queste transazion­i la fattura elettronic­a.

La ricostruzi­one normativa fatta porta anche come conseguenz­a che dalla predetta comunicazi­one e, a seguito dalla soppressio­ne dell’obbligo dello spesometro di cui all’art. 21 del Dl 78/2010, anche dalla comunicazi­one delle operazioni rilevanti ai fini Iva, dal 1 gennaio 2019 risulteran­no esclusi anche i soggetti che applicano un regime fiscale di vantaggio, i forfettari e gli agricoltor­i che applicano il regime speciale di cui all’art. 34 del Dpr 633/72.

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