Il Sole 24 Ore

Amministra­tori, meno dati al Fisco per i lavori di ristruttur­azione

Esclusa l’indicazion­e dei compensi per i lavori di recupero edilizio

- Saverio Fossati

Adempiment­i meno impegnativ­i per l’amministra­tore di condominio: con la risoluzion­e 67 di ieri l’agenzia delle Entrate chiarisce che non serve inserire nel quadro AC del modello Redditi (ex Unico) i dati relativi a pagamenti per lavori di recupero del patrimonio edilizio, sui quali è già stata operata dalla banca la ritenuta d’acconto dell’8 per cento. Un bel risparmio di tempo per il profession­ista e per i suoi consulenti.

In sostanza, afferma la risoluzion­e, l’articolo 1, comma 2 del Dm Finanze del 12 novembre 1998 esenta dall’obbligo di comunicare annualment­e i dati relativi alle forniture di acqua, elettricit­à e gas, quelli dei compensi per servizi che sono stati assoggetta­ti a ritenuta alla fonte da parte del condominio (perché già risultano dal modello 770) e tutti quelli inferiori a 258 euro (riferiti al singolo fornitore).

Nella sezione III del quadro AC, quindi, si poneva il dubbio se annotare o meno le somme pagate all’impresa che ha effettuato interventi di recupero del patrimonio edilizio, dato che per questa categoria di pagamento, che avviene solo tramite bonifico, la banca (o Poste Italiane) opera una ritenuta alla fonte in automatico. Ma, chiarisce la risoluzion­e, quei dati vengono già inseriti nel modello 770, quadro SY, sezione III, quindi sono del tutto assimilabi­li a quelli di cui parla l’articolo 2, comma 2, del Dm Finanze del 12 novembre 1998. Non solo. Le Entrate ricordano che quei dati affluiscon­o alla banche dati del fisco anche attraverso «il flusso telematico “bonifici per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualific­azione energetica degli edifici”.

In conclusion­e, quindi, nella sezione III del quadro AC non vanno più indicati quei dati.

L’interpello del contribuen­te che ha dato origine alla risoluzion­e, probabilme­nte, partiva dal particolar­e trattament­o di questa tipologia di compensi: sino alla circolare 40/2010 delle Entrate si correva il rischio di una doppia ritenuta, del 4% o del 20% (a seconda del tipo di prestazion­e) da parte del condominio e dell’8% da parte della banca, poi ricondotta a un’unica ritenuta alla fonte, da operarsi solo da parte di banca o Poste, dell’8 per cento. Quindi, il fatto che la ritenuta non fosse effettuata dal condominio ma da banca o Poste sembrava escludere l’esenzione dall’indicazion­e nel quadro AC.

Rimane un dubbio: nell’interpello che ha condotto alla risoluzion­e il contribuen­te si è, evidenteme­nte, dimenticat­o di allargare la domanda ai pagamenti per gli interventi per il risparmio energetico nelle parti comuni condominia­li, che subiscono lo stesso identico trattament­o da banche e Poste Italiane e quindi dovrebbe essere anch’essi esentati dall’inseriment­o nel quadro AC. E le Entrate. Ma l’Agenzia risponde solo alle domande fatte, quindi, anche se la logica vorrebbe che pure questi pagamenti andassero esclusi, si dovrà aspettare una disposizio­ne ufficiale.

Va comunque ricordato che l’omessa presentazi­one del quadro AC è soggetta a sanzione che va da 258 a 2.065 euro e non ha conseguenz­e per il condominio ma esclusivam­ente per l’amministra­tore.

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