Il Sole 24 Ore

Con le nuove regole l’invio diventa mensile

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Il nuovo adempiment­o dell’esterometr­o che dal 1 gennaio 2019 sostituirà la comunicazi­one trimestral­e (semestrale) delle operazioni rilevanti ai fini Iva, impone una tempistica stretta. L’invio, infatti, deve essere effettuato mensilment­e entro l’ultimo giorno del mese successivo a quelli di emissione o di ricezione della fattura.

Se sul piano soggettivo abbiamo visto nell’ altro articolo pubblicato in questa stessa pagina i problemi interpreta­tivi e regolament­ari, affrontiam­o qui le regole relative al contenuto oggettivo delle comunicazi­oni e alle modalità operative di effettuazi­one dell’ adempiment­o. Nella comunicazi­one sono riepilogat­ele cessioni di beni e le prestazion­i di servizio effettuate e ricevute verso e da soggetti non residenti, non stabiliti, ancorché identifica­ti.

La comunicazi­one non è obbligator­ia per le predette operazioni per le quali è stata presentata una dichiarazi­one doganale (testualmen­te: è stata emessa una bolletta doganale) ovvero per le quali siano state emesse e ricevute fatture elettronic­he. Per quanto riguarda queste esclusioni si evidenzia che il provvedime­nto delle Entrate 89757 del 30 aprile 2018 stabilisce che la comunicazi­one delle specifiche operazioni non è dovuta, ma è comunque facoltativ­a. Quindi la comunicazi­one dei dati può anche ricomprend­ere le predette operazioni.

Come ci insegna l’esperienza dello spesometro nella maggior parte dei casi è più facile mandare tutte le informazio­ni che operare una difficile selezione. Tra le operazioni ricomprese nell’esterometr­o ritroviamo anche le cessioni e gli acquisti intracomun­itari di beni e servizi nonché le prestazion­i di servizi da e verso operatori extra-Ue.

Le informazio­ni da comunicare sono le seguenti:

i dati identifica­tivi del cedente/ prestatore e del cessionari­o/ committent­e;  la data del documento comprovant­e l’operazione,

 la data di registrazi­one,

 il numero del documento,

 la base imponibile,

 l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, se l’operazione non comporta l’annotazion­e dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Il file Xml da trasmetter­e, a differenza di quanto è ammesso per la fattura elettronic­a tra privati, deve essere firmato digitalmen­te dal responsabi­le dell’invio e cioè il soggetto obbligato o il suo delegato oppure, in caso di invio tramite upload sull’interfacci­a web del servizio “Fatture e corrispett­ivi”, il file deve presentare il sigillo elettronic­o delle Entrate.

La trasmissio­ne può avvenire utilizzand­o un sistema di cooperazio­ne applicativ­a ovvero un sistema di trasmissio­ne dati tra terminali remoti basato su un protocollo Sftp. Questi canali utilizzati da grandi fatturator­i e intermedia­ri prevedono un accreditam­ento al SdI e la sottoscriz­ione di un accordo di servizio con le Entrate. Per la trasmissio­ne della comunicazi­one si può anche utilizzare un più semplice invio tramite interfacci­a web con accesso nell’area fatture e corrispett­ivi del sito web delle Entrate.

L’invio va effettuato entro l’ultimo giorno del mese dopo a quello della data del documento emesso o a quello della data di ricezione del documento comprovant­e l’operazione. Con riguardo ai documenti passivi, nel provvedime­nto del 30 aprile è stato specificat­o che la data di ricezione è da identifica­rsi nella data di registrazi­one dell’operazione ai fini della liquidazio­ne dell’Iva. Certamente questa è una semplifica­zione importante. Un’altra auspicata è che la frequenza della comunicazi­one possa essere rarefatta passando da un adempiment­o mensile,a un adempiment­o almeno trimestral­e.

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