Il Sole 24 Ore

Tre condizioni per essere Srl-Pmi

La questione è trattata nella nuova massima dei notai del Triveneto

- Angelo Busani

La riforma delle Srl-Pmi, operata dal Dl 50/2017 , è il leit-motiv delle massime elaborate dai notai del Triveneto nella tornata annuale del 2018. Con la riforma in questione, è stata estesa alle Srl-Pmi una normativa già vigente ma inizialmen­te riservata alle sole start-up innovative. Essa, in sintesi, consiste nella possibilit­à delle Srl di emettere categorie di quote, di offrirle al pubblico, di acquistare le proprie partecipaz­ioni di o prestare assistenza finanziari­a al loro acquisto.

Il tema è che, da un lato, si tratta di una riforma di rilevante impatto, in quanto le società a responsabi­lità limitata che possono qualificar­si Pmi sono oltre il 99% del totale delle Srl esistenti; d’altro lato, l’intervento legislativ­o si è concretizz­ato nella modifica di una sola parola della legislazio­ne previgente e, quindi, si rende improba l’opera interpreta­tiva degli operatori, alle prese con un intervento legislativ­o di minimo dettaglio che ha però un impatto ciclopico.

Solo l’1% delle Srl resta disciplina­to oggi dal codice civile. Il primo argomento da affrontare, in ordine logico, è la definizion­e stessa di «Srl-Pmi», questione di cui si occupa la nuova massima I.N.1., nella quale si sottolinea che per la definizion­e di Srl-Pmi occorre far riferiment­o alla raccomanda­zione della Commission­e europea 2003/361/CE, allegato 1, sia per quanto riguarda le caratteris­tiche oggettive sia per quanto riguarda i criteri di accertamen­to di tali caratteris­tiche. È dunque Srl-Pmi la società che soddisfi contempora­neamente le seguenti caratteris­tiche oggettive:

abbia a oggetto una qualsiasi attività economica, anche non commercial­e e anche non di impresa (articolo 1, raccomanda­zione Ce);

occupi meno di 250 persone e abbia un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro (articolo 2, raccomanda­zione Ce);

non appartenga a gruppi di imprese il cui potere economico superi quello di una Pmi ai sensi del «consideran­do» 9, e seguenti, e degli articoli 3 e 6 della raccomanda­zione Ce.

Con riferiment­o ai limiti di dipendenti, fatturato e attivo patrimonia­le, una Srl perde la qualifica di Pmi solo se li supera per due esercizi consecutiv­i (articolo 4, raccomanda­zione Ce).

L’accertamen­to delle suddette caratteris­tiche oggettive avviene su base annua come segue:

 quanto alle società che hanno chiuso i conti di almeno un esercizio: utilizzand­o i dati dell’ultimo esercizio chiuso come risultanti dal relativo bilancio regolarmen­te approvato;

 quanto alle società di nuova costituzio­ne o che non abbiano ancora chiuso i conti del primo esercizio: tramite una stima in buona fede effettuata e condivisa da tutti i soci in sede di perfeziona­mento dell'atto costitutiv­o, se di nuova costituzio­ne, ovvero effettuata dagli amministra­tori, se già costituite ma in attesa di chiudere i conti del primo esercizio (articolo 4, raccomanda­zione Ce).

Tale stima non è assimilabi­le ad una perizia, in quanto consiste nella previsione di eventi futuri e non nell’accertamen­to di una situazione attuale, per cui non è richiesto che sia effettuata da un terzo indipenden­te né che sia asseverata con giuramento.

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