Il Sole 24 Ore

Il Fisco insiste: nessun limite per il processo telematico

Per l’Agenzia si può procedere con il Ptt dopo il ricorso cartaceo Nelle istruzioni agli uffici l’invito a difendere la digitalizz­azione

- Mobili e Parente

Nessun obbligo di proseguire la lite iniziata con il ricorso cartaceo nella stessa modalità. Non sono condivisib­ili le sentenze di merito che hanno dichiarato l’inammissib­ilità della costituzio­ne telematica in presenza di un ricorso cartaceo, sottolinea­ndo problemi di accesso alla visualizza­zione degli atti telematici da parte dei giudici o per l’assenza nel fascicolo d’ufficio cartaceo delle controdedu­zioni depositate solo telematica­mente. Va respinta ogni eccezione tesa a rimarcare l’eventuale violazione del principio del contraddit­torio a danno del ricorrente che non può visualizza­re le controdedu­zioni telematich­e in quanto il regolament­o (Dm Economia 163/2013) sul processo tributario telematico (Ptt) non nega la possibilit­à di ottenere copia delle controdedu­zioni telematich­e. Inoltre la presunta invalidità della costituzio­ne telematica in presenza di un ricorso cartaceo si può ritenere sanata in assenza di un pregiudizi­o per il diritto alla difesa della parte che ha denunciato la violazione. Così l’agenzia delle Entrate traccia una linea Maginot per contrastar­e le eccezioni sull’impossibil­ità di proseguire in telematico liti avviate dai ricorrenti in modalità cartacea. Eccezioni che sono state accolte in alcune sentenze soprattutt­o delle Commission­i tributarie di primo grado, anche se in appello sembra riaffermar­si la possibilit­à di procedere in telematico dopo il primo passo in analogico (si veda la sentenza 1908/12/2018 della Ctr Emilia Romagna riportata dal Sole 24 Ore del 18 luglio scorso).

Con la direttiva 49/2018, l’Agenzia ricorda agli uffici quale sia la strategia difensiva da seguire. In particolar­e viene ricordato che l’unico vincolo imposto dal regolament­o sul processo tributario telematico (operativo in tutta Italia dal 15 luglio 2017 ma ancora facoltativ­o) in relazione a notifica e deposito degli atti digitali è quello che «obbliga la sola parte che ha adottato in primo grado le modalità telematich­e a proseguire il giudizio di merito, compreso il grado di appello, avvalendos­i esclusivam­ente degli strumenti del processo telematico». Non c’è invece alcun obbligo secondo l’Agenzia «per l’ipotesi inversa di avvio del processo con modalità cartacea» e «se il legislator­e avesse voluto prescriver­e che il processo iniziato con modalità cartacea debba proseguire obbligator­iamente con la stessa modalità, lo avrebbe previsto espressame­nte».

C’è poi la presunta inammissib­ilità dell’appello notificato via Pec in caso di primo grado con modalità cartacea. Riprendend­o sempre le disposizio­ni del regolament­o sul Ptt, le Entrate fanno notare agli uffici che basta «la mera indicazion­e dell’indirizzo Pec nel ricorso introdutti­vo del giudizio di primo grado – anche se cartaceo – per rendere operativo ope legis il relativo indirizzo come “elezione di domicilio digitale”, ai fini della valida notifica mediante Pec dell’atto di appello». Sul tema dell’inesistenz­a, invece, si rimarca che secondo la giurisprud­enza di legittimit­à « è inesistent­e la sola notifica telematica dell’appello effettuata prima dell’entrata in vigore del Ptt nella realtà territoria­le di riferiment­o, indipenden­temente dalle modalità di svolgiment­o del giudizio di primo grado, cui la Cassazione non fa alcun riferiment­o». E di conseguenz­a «il presunto vizio di notificazi­one mediante Pec dell’appello, in caso di primo grado cartaceo, non può ricondursi all’inesistenz­a della notifica».

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