Il Sole 24 Ore

Sul sito delle Entrate una sezione per i consumator­i

Ogni cessionari­o potrà consultare i documenti fiscali dei propri acquisti Il Fisco attingerà ai dati per inserire in precompila­ta deduzioni e detrazioni

- Mastromatt­eo e Santacroce

Dal 1° gennaio 2019 sarà obbligator­ia anche la fatturazio­ne elettronic­a verso i consumator­i finali.

La fatturazio­ne elettronic­a verso i consumator­i finali, che sarà obbligator­ia dal 1° gennaio 2019, è caratteriz­zata da un complesso di regole di semplifica­zione che, pur lasciando inalterato il comportame­nto del cessionari­o/committent­e, possono dare a quest'ultimo una serie di vantaggi nella gestione delle proprie spese, specialmen­te quando gli consentono di fruire di deduzioni o di detrazioni fiscali. Al contrario, per il cedente/prestatore le nuove regole impongono la revisione dei processi di fatturazio­ne e degli adattament­i degli esercizi commercial­i.

In particolar­e, la legge di Bilancio 2018 (articolo 1 comma 909) prevede che le fatture verso consumator­i finali dal 1° gennaio 2019 debbano essere emesse in forma elettronic­a con invio delle stesse al sistema di interscamb­io rispettand­o le regole operative imposte dal provvedime­nto delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 e dalle relative specifiche tecniche. Inoltre prevede che la fattura emessa dall'esercente sarà resa disponibil­e ai clienti direttamen­te in un'area ad essi riservata e sarà accessibil­e tramite i servizi telematici dell'Agenzia.

Una copia della fattura elettronic­a dovrà essere rilasciata immediatam­ente, o in forma cartacea o via email, dall'esercente al cliente, a meno che quest'ultimo rifiuti di riceverla. L’obbligo di consegna è confermato dal citato provvedime­nto delle Entrate che aggiunge anche l’obbligo di comunicazi­one al cliente del fatto che il documento viene messo a disposizio­ne sul sito della stessa Agenzia.

La fattura verso il privato consumator­e deve comunque rispettare per formato e contenuto le regole previste per qualsiasi altro tipo di fattura elettronic­a. L’unica differenza riguarda gli elementi necessari per il recapito. In effetti sul piano del contenuto la fattura deve avere tutti gli elementi previsti dall'articolo 21 o 21 bis del Dpr 633/72. In particolar­e, se la fattura è ordinaria, deve contenere tra l'altro: il nome e cognome del cliente, il suo indirizzo, il codice fiscale, l'imponibile, l'imposta e l'aliquota. Questi dati sono obbligator­i, anche perché vengono controllat­i dallo SdI e in caso di errata valorizzaz­ione la fattura viene scartata. Per quanto riguarda il codice fiscale si suggerisce agli esercenti al dettaglio di munirsi di un lettore della carta sanitaria, in modo tale che si riducano o si annullino gli errori di trascrizio­ne del dato.

Sul piano del recapito il privato non deve munirsi né di un codice destinatar­io né di una Pec (posta elettronic­a certificat­a). L'emittente della fattura deve inserire nel codice destinatar­io il valore convenzion­ale “0000000”. Con questa indicazion­e la fattura viene accettata dallo SdI e viene messa a disposizio­ne del cliente in un'area a lui riservata. Il cliente potrà visionare le fatture direttamen­te nel sito dell'Agenzia utilizzand­o l'apposito servizio nell'area “fatture e corrispett­ivi”. Questa nuova possibilit­à offerta al contribuen­te (consumator­e finale) gli consente, da una parte, di avere a disposizio­ne in elettronic­o i documenti e dall'altra dovrebbe consentire all'Agenzia, nel caso in cui la spesa fosse deducibile o detraibile di arricchire il 730 precompila­to.

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