Il Sole 24 Ore

In arrivo l’obbligo del contraddit­torio preventivo

Nel Ddl M5S-Lega la norma che recepisce il consolidat­o orientamen­to dei giudici

- Salvina Morina Tonino Morina

Gli atti del Fisco senza contraddit­torio preventivo devono essere annullati. La recente giurisprud­enza, dopo un periodo ondivago, con consolidat­o orientamen­to, annulla gli atti emessi senza contraddit­torio preventivo. A togliere i dubbi dovrebbe provvedere la norma, inserita nel ddl di semplifica­zioni targato Lega-M5S all’esame del Parlamento, che prevede l’obbligo dell’invito al contraddit­torio preventivo. In ogni caso, la giurisprud­enza di merito e di legittimit­à che annulla gli accertamen­ti se manca il contraddit­torio preventivo comincia ad essere cospicua:

 per le Sezioni unite, sentenza 19667/14, depositata il 18 settembre 2014, incombe sull’amministra­zione finanziari­a un generale obbligo di attivare sempre il contraddit­torio preventivo rispetto all’adozione di un provvedime­nto che possa incidere negativame­nte sui diritti e sugli interessi del contribuen­te, in caso contrario l’atto è nullo;  per la Cassazione, ordinanza 24386/2017, depositata il 16 ottobre 2017, «per i tributi cosiddetti “armonizzat­i” (Iva)… la violazione dell’obbligo del contraddit­torio endoproced­imentale da parte dell’Amministra­zione comporta in ogni caso… l’invalidità dell’atto, purché, in giudizio, il contribuen­te assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddit­torio fosse stato tempestiva­mente attivato, e l’opposizion­e di dette ragioni… si riveli non puramente pretestuos­a» (Cassazione, sezioni Unite, 24823/15);

 per la Commission­e tributaria provincial­e di Vicenza, sentenza 48/02/2018, va estesa l’applicazio­ne del confronto preventivo tra ufficio e contribuen­te prima dell’emissione dell’atto di accertamen­to. Una tutela che va riconosciu­ta anche per le imposte dirette e i controlli “a tavolino”, e non solo per i tributi armonizzat­i come l’Iva;

 per la Commission­e tributaria provincial­e di Potenza, sentenza n. 731/01/16, deve essere annullato l’accertamen­to, in cui l’ufficio, senza attivare il contraddit­torio preventivo e/o endoproced­imentale, ha considerat­o ricavi i movimenti bancari del socio di una società a responsabi­lità limitata. Contro la sentenza, l’ufficio ha proposto appello, sostenendo l’errore del giudice nel ritenere la nullità dell’accertamen­to per mancanza del contraddit­torio endoproced­imentale che «doveva ritenersi… esercitato, come si evinceva dal verbale redatto dalla Guardia di Finanza dove risultava l’instaurazi­one del contraddit­torio». L’ufficio ha così dimostrato di non sapere che il contraddit­torio endoproced­imentale è quello che si deve fare con l’ufficio, prima dell’emissione di un atto impositivo e non quello in sede di verifica della Finanza. L’appello dell’ufficio è stato respinto dalla Commission­e tributaria regionale della Basilicata, con sentenza 183/1/2018;

 per la Commission­e tributaria regionale della Lombardia, sezione n. 9, sentenza 2506/2018, depositata il 30 maggio 2018, gli atti emessi dal Fisco senza contraddit­torio preventivo vanno annullati. I giudici milanesi hanno rilevato che «numerose sentenze di questa CTR hanno ribadito… l’esistenza di “un obbligo generalizz­ato in capo all’ufficio di consegnare il processo verbale di constatazi­one al contribuen­te prima di notificarg­li un atto impositivo anche nei casi di cosiddetto accertamen­to a tavolino…” (Ctr Lombardia n. 5538/2016)». Per i giudici, è irrilevant­e il fatto che il contribuen­te abbia avuto accesso all’istituto dell’accertamen­to con adesione.

Per la Cassazione, ordinanza 17210 del 2 luglio 2018, va annullato l’accertamen­to È partito dalla Camera l’iter del pacchetto di semplifica­zioni fiscali voluto dalla maggioranz­a. Il Sole 24 Ore del 20 settembre ha dato la notizia dell’avvio dei lavori, da parte della commission­e Finanze di Montecitor­io, sui 36 articoli del disegno di legge (atto 1074) che dovrebbe, tra l’altro, consentire un debutto della fattura elettronic­a meno complicato, anche mitigando le sanzioni fino al 31 dicembre 2019 per omessa, errata o tardiva emissione. Non è tuttavia escluso che alcune delle norme del ddl possano poi essere imbarcate nella prossima legge di Bilancio. Ad esempio, la trasformaz­ione in adempiment­o annuale dello spesometro o lo spostament­o del termine di invio telematico dei modelli Redditi e Irap dal 31 ottobre al 31 dicembre. dell’ufficio che non ha visionato (o almeno valutato) le memorie difensive al Pvc. In tema di imposte sui redditi e Iva, a norma dell’articolo 12, comma 7, della legge 212/2000, la nullità dell’accertamen­to consegue alle irregolari­tà per le quali sia espressame­nte prevista dalla legge, oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie, nonché al mancato obbligo di (almeno) valutare le osservazio­ni del contribuen­te, pur senza esplicitar­e detta valutazion­e nell’atto impositivo. Secondo la Cassazione «il problema non è dunque quello della mancata motivazion­e… ma è piuttosto quello di aver omesso un preciso adempiment­o fissato per legge, ossia di prendere visione delle memorie». Il citato articolo 12 impone all’ufficio di valutare le «osservazio­ni e richieste» del contribuen­te, nel rispetto del principio di cooperazio­ne tra amministra­zione e contribuen­te. Potrà riscontrar­si una (oggettiva) valutazion­e, solo in presenza di oggettiva motivazion­e nell’avviso di accertamen­to, pena il vizio di motivazion­e dell’atto, ex articolo 42, comma 2, del Dpr 600/1973. Considerat­o che il contribuen­te contesta i rilievi, l’ufficio, per dimostrare la valutazion­e delle memorie ed osservazio­ni presentate, dovrà demolirle punto per punto dimostrand­o l’errore del contribuen­te.

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IL SOLE 24 ORE 20 SETTEMBRE 2018, PAG. 30

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