Quantificazioni fiscali, rileva solo il bilancio
Le risultanze del bilancio civilistico sono destinate a rilevare anche ai fini delle quantificazioni tributarie, salvo che non venga dimostrato che le medesime contravvengono ai postulati di corretta e veritiera rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica dell’impresa, statuiti dal codice civile.
Pertanto, esclusivamente le risultanze del bilancio, ivi compresi i criteri utilizzati per la valutazione delle merci, acquisiscono rilevanza ai fini tributari e, di conseguenza, solo ciò che promana dal bilancio dispone delle prerogative necessarie per una corretta comprensione di ciò che nello stesso è stato rappresentato.
A tale conclusione è giunta la Corte di Cassazione attraverso la sentenza 21809/2018. Una Srl ha presentato ricorso per Cassazione di una sentenza della Ctr del Lazio che ha rigettato il ricorso proposto dalla società avverso l’avviso di accertamento con il quale erano stati quantificati maggiori redditi ai sensi dell’articolo 37 bis, Dpr 600/1973. Il giudice di appello ha premesso che, con l’atto impugnato, l’Ufficio ha contestato la sottovalutazione delle merci in magazzino poiché la società contribuente ha omesso di inserire, nella nota integrativa al bilancio e nei verbali delle assemblee, qualsivoglia indicazione e motivazione della minore valutazione delle rimanenze finali.