Il Sole 24 Ore

Perdite su crediti deducibili anche con l’errore contabile

Sanabile con l’integrativ­a l’imputazion­e a patrimonio netto

- Riccardo Giorgetti

Si consideran­o imputati a conto economico i componenti attribuiti direttamen­te a patrimonio per effetto dei principi contabili adottati dall’impresa. Inoltre, il corretto periodo temporale di competenza della perdita su crediti realizzata dal contribuen­te è compresa nell’arco temporale tra l’apertura della procedura di concordato preventivo e l’esercizio in cui sarebbe dovuta avvenire la cancellazi­one dal bilancio del credito medesimo. Sono le conclusion­i delle Entrate nella risposta all’interpello 12/2018 pubblicata ieri sul sito.

Queste precisazio­ni, non innovative ma sicurament­e utili, nascono dal quesito posto da una società che ha dichiarato di aver individuat­o e corretto nel 2017 un errore contabile relativo all’imputazion­e di una perdita su crediti riferita al 2007-2008. La correzione è avvenuta mediante la chiusura della voce «credito verso Cliente» e imputazion­e della posta negativa di patrimonio netto, in conformità al principio contabile Oic 29. La perdita su crediti avrebbe dovuto essere imputata nell’esercizio di competenza 2013 in quanto la procedura di concordato preventivo della società cliente si era aperta nel 2008, ma resa esecutiva nel 2013.

I dubbi posti erano due: il primo relativo all’individuaz­ione del corretto periodo di competenza fiscale della perdita su crediti; il secondo, invece, riguardant­e la possibilit­à di recuperare l’errore di mancata deduzione del componente negativo attraverso la procedura dell’integrativ­a “a favore” anche se il costo non era transitato a conto economico ma direttamen­te in patrimonio netto.

Quanto alla competenza della perdita su crediti, le Entrate sottolinea­no come l’articolo 101, comma 5, del Tuir stabilisce che la presunzion­e dell’esistenza dei requisiti di certezza e precisione opera dalla data di ammissione a una delle procedure concorsual­i, e cioè dalla data del decreto di ammissione al concordato preventivo. Questa disposizio­ne è stata oggetto di interpreta­zione autentica da parte dell’articolo 13, comma 3 del Dlgs 147/2015, che ha statuito come l’articolo 101, comma 5, si interpreta nel senso che le svalutazio­ni contabili dei crediti di modesta entità e di quelli vantati nei confronti di debitori assoggetta­ti a procedure concorsual­i, se non dedotti a decorrere dai periodi di imposta in cui sussistono tali presuppost­i, sono comunque deducibili nell’esercizio in cui si provvede alla cancellazi­one del credito dal bilancio in applicazio­ne dei principi contabili. Quindi, la competenza può andare dalla data di apertura della procedura fino al momento in cui il credito va cancellato dal bilancio.

Con riferiment­o, invece, alla recuperabi­lità della deduzione attraverso l’integrativ­a a favore nel caso in cui l’errore non sia stato imputato a conto economico ma a patrimonio, l’ufficio evidenzia che l’articolo 109, comma 4 del Tuir dispone che si consideran­o imputati a conto economico i componenti imputati direttamen­te a patrimonio per effetto dei principi contabili adottati dall’impresa. Ciò per effetto delle modifiche apportate Dl 244/2016. Le disposizio­ni fiscali, quindi, dal periodo d’imposta 2016, sono capaci di dare rilevanza alle nuove modalità di contabiliz­zazione degli errori contabili contenute nell’Oic 29.

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