Perdite su crediti deducibili anche con l’errore contabile
Sanabile con l’integrativa l’imputazione a patrimonio netto
Si considerano imputati a conto economico i componenti attribuiti direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili adottati dall’impresa. Inoltre, il corretto periodo temporale di competenza della perdita su crediti realizzata dal contribuente è compresa nell’arco temporale tra l’apertura della procedura di concordato preventivo e l’esercizio in cui sarebbe dovuta avvenire la cancellazione dal bilancio del credito medesimo. Sono le conclusioni delle Entrate nella risposta all’interpello 12/2018 pubblicata ieri sul sito.
Queste precisazioni, non innovative ma sicuramente utili, nascono dal quesito posto da una società che ha dichiarato di aver individuato e corretto nel 2017 un errore contabile relativo all’imputazione di una perdita su crediti riferita al 2007-2008. La correzione è avvenuta mediante la chiusura della voce «credito verso Cliente» e imputazione della posta negativa di patrimonio netto, in conformità al principio contabile Oic 29. La perdita su crediti avrebbe dovuto essere imputata nell’esercizio di competenza 2013 in quanto la procedura di concordato preventivo della società cliente si era aperta nel 2008, ma resa esecutiva nel 2013.
I dubbi posti erano due: il primo relativo all’individuazione del corretto periodo di competenza fiscale della perdita su crediti; il secondo, invece, riguardante la possibilità di recuperare l’errore di mancata deduzione del componente negativo attraverso la procedura dell’integrativa “a favore” anche se il costo non era transitato a conto economico ma direttamente in patrimonio netto.
Quanto alla competenza della perdita su crediti, le Entrate sottolineano come l’articolo 101, comma 5, del Tuir stabilisce che la presunzione dell’esistenza dei requisiti di certezza e precisione opera dalla data di ammissione a una delle procedure concorsuali, e cioè dalla data del decreto di ammissione al concordato preventivo. Questa disposizione è stata oggetto di interpretazione autentica da parte dell’articolo 13, comma 3 del Dlgs 147/2015, che ha statuito come l’articolo 101, comma 5, si interpreta nel senso che le svalutazioni contabili dei crediti di modesta entità e di quelli vantati nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali, se non dedotti a decorrere dai periodi di imposta in cui sussistono tali presupposti, sono comunque deducibili nell’esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili. Quindi, la competenza può andare dalla data di apertura della procedura fino al momento in cui il credito va cancellato dal bilancio.
Con riferimento, invece, alla recuperabilità della deduzione attraverso l’integrativa a favore nel caso in cui l’errore non sia stato imputato a conto economico ma a patrimonio, l’ufficio evidenzia che l’articolo 109, comma 4 del Tuir dispone che si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili adottati dall’impresa. Ciò per effetto delle modifiche apportate Dl 244/2016. Le disposizioni fiscali, quindi, dal periodo d’imposta 2016, sono capaci di dare rilevanza alle nuove modalità di contabilizzazione degli errori contabili contenute nell’Oic 29.