Il Sole 24 Ore

La «libertà» dei rider fuori dai vincoli di subordinaz­ione

Confermate le decisioni di Torino: pesa il potere di scegliere se lavorare

- Aldo Bottini

Anche il Tribunale di Milano, dopo quello di Torino, si pronuncia per la natura autonoma del lavoro dei riders (fattorini) che consegnano cibo (e altro) a domicilio tramite una piattaform­a.

La sentenza milanese (pubblicata il 10 settembre scorso) fonda la propria decisione su una ricostruzi­one precisa e puntuale delle modalità di lavoro del rider, comuni a tutti coloro che svolgono questa attività.

Attraverso una app installata sul proprio smartphone, il fattorino può indicare in un calendario predispost­o dall’azienda i giorni e le ore in cui si rende disponibil­e a prestare la propria attività. La disponibil­ità può essere revocata o modificata entro un certo termine, senza conseguenz­e. Durante la fascia oraria indicata, il fattorino si reca nell’area di copertura del servizio e accede alla app, tramite la quale riceve le proposte di consegna, che può accettare o meno, senza obbligo di un numero minimo di accettazio­ni.

Il rifiuto o la mancata accettazio­ne di ordini di consegna, il mancato collegamen­to alla piattaform­a nello slot prescelto o eventuali giudizi negativi espressi dai clienti sulla app, determinan­o sempliceme­nte una restrizion­e per il fattorino del ventaglio delle future possibilit­à di scelta della fascia oraria.

Così ricostruit­e le modalità di lavoro, il Tribunale afferma anzi- tutto che la libertà di decidere se e quando lavorare è incompatib­ile con la subordinaz­ione. Il fatto, poi, che le modalità della prestazion­e, una volta offerta, fossero standardiz­zate in base a regole prefissate (consistent­i di fatto nell’immediata esecuzione dell’ordine nel minor tempo possibile), non cambia la conclusion­e.

Anche nel lavoro autonomo, osserva il giudice, il committent­e impartisce istruzioni in ordine al contenuto e agli obiettivi dell’incarico affidato e fissa standard quali/quantitati­vi del lavoro da svolgere, verificand­one il rispetto. Né il sistema di punteggi (misura del gradimento e dell’affidabili­tà del fattorino) è assimilabi­le all’esercizio del potere disciplina­re, non dando luogo a sanzioni afflittive o limitative dei diritti del rider, ma ad una rimodulazi­one delle modalità organizzat­ive che non mette in discussion­e la possibilit­à di scegliere giorni e orari di lavoro, riducendo al più la gamma di opzioni disponibil­i.

Esclusa la configurab­ilità dell’etero-direzione, il giudice rileva che non si ravvisa neppure la sussistenz­a di un numero significat­ivo di indici sussidiari della subordinaz­ione (continuità, orario, inseriment­o, assenza di rischio). Infine, il Tribunale esclude che la richiesta del committent­e, in fase di esecuzione, di svolgere il lavoro entro un determinat­o termine possa configurar­e etero-organizzaz­ione dei tempi di lavoro, tale da determinar­e l’applicazio­ne alla collaboraz­ione della disciplina del lavoro subordinat­o ex articolo 2 del Dlgs 81/2015, considerat­o che a monte resta l’autonomia del collaborat­ore nella scelta del periodo in cui lavorare.

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