Nuovo affido dei figli al test dei princìpi Ue
La riforma in itinere rischia il conflitto con le indicazioni della Corte dei diritti dell’uomo a tutela degli interessi dei figli - Ogni anno 120mila coinvolti in separazioni e divorzi
Divieto di misure stereotipate e non calibrate sui casi concreti, prevalente interesse dei minori e celerità dei procedimenti. Sono i princìpi stabiliti dalla Corte dei diritti dell’uomo con cui la riforma dell’affido prevista dalla maggioranza gialloverde (Ddl Pillon) e ora all’esame del Senato rischia di entrare in conflitto.
Provvedimenti non stereotipati ma adeguati alla specificità di ogni caso, prevalenza dell’interesse dei minori su quello dei genitori e celerità delle pronunce. Sono questi i principi in materia di affido dei figli più volte ribaditi dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e con cui la riforma proposta dalla maggioranza gialloverde e ora all’esame della commissione Giustizia del Senato rischia di entrare in conflitto.
La materia è estremamente delicata: sono più di 120mila i bambini e i ragazzi coinvolti ogni anno da separazioni e divorzi, a favore dei quali oggi viene versato l’assegno di mantenimento. Quasi sempre (94% dei casi) a “pagare” sono i padri, per un importo medio di circa 475 euro al mese (per uno o più figli). I dati Istat disponibili riguardano il 2015, ma si tratta di cifre sostanzialmente stabili.
Il Ddl Pillon (dal nome del senatore leghista che ne è il primo firmatario) punta alla cosiddetta “bigenitorialità perfetta” - ossia al fatto che i figli trascorrano tempi «paritetici» con entrambi i genitori - e al mantenimento diretto, con conseguente abolizione dell’attuale assegno che rimarrebbe solo in via residuale. La proposta, già oggetto di molte polemiche, rischia però di scontrarsi con i più importanti e consolidati principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di tutela del minore.
La giurisprudenza europea...
Va ricordato che le garanzie previste dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (fra cui la tutela della vita privata e familiare) sono state riconosciute dalla Corte costituzionale italiana come “diritti” che il legislatore «è tenuto a rispettare ed a realizzare», al pari di quelli stabiliti dalla Carta costituzionale.
Il primo conflitto arriva proprio dall’introduzione della bigenitorialità perfetta, ossia del diritto del figlio a «trascorrere con ciascuno dei genitori, tempi paritetici, in ragione delle metà del proprio tempo, compresi i pernottamenti». Rischia infatti di contrastare con il divieto di «misure stereotipate» che per la loro automaticità e rigidità non permettono una tutela effettiva della vita privata e familiare per la quale servono invece provvedimenti tagliati su misura.
L’ipotesi del mantenimento diretto sulla base del piano genitoriale e di costi standardizzati, con la conseguente cancellazione dell’obbligo del «mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito» potrebbe ledere invece l’architrave di tutte le Convenzioni sui minori, ossia la prevalenza dell’interesse del minore rispetto a quello dei genitori.
C’è poi il problema della tempestività delle pronunce: la mancanza di celerità è stata più volte condannata dalla Corte europea perché il trascorrere del tempo può deteriorare irrimediabilmente la relazione tra figli e genitore non convivente. Il Ddl Pillon obbliga invece a tentare la mediazione sia al momento della presentazione della domanda, sia dopo il tentativo (se fallito) di conciliazione del giudice, rischiando di ritardare l’emissione da parte del magistrato dei «provvedimenti provvisori ed urgenti» che assicurano la cessazione del conflitto intrafamiliare e l’immediata tutela del minore.
...e quella italiana
Il Ddl Pillon fissa al venticinquesimo anno di età il limite massimo al «contributo genitoriale» in favore dei figli . Questo “tetto” è del tutto nuovo rispetto alla giurisprudenza costante della Cassazione che ha sempre legato la durata dell’assegno ai figli maggiorenni al raggiungimento di un’«appropriata collocazione nel contesto economico sociale di riferimento, adeguata alle sue attitudini ed aspirazioni». Ovviamente una nuova legge può sopravanzare le sentenze, ma ne va tenuto conto.