Il Sole 24 Ore

Nuovo affido dei figli al test dei princìpi Ue

La riforma in itinere rischia il conflitto con le indicazion­i della Corte dei diritti dell’uomo a tutela degli interessi dei figli - Ogni anno 120mila coinvolti in separazion­i e divorzi

- Mazzei e Vaccaro

Divieto di misure stereotipa­te e non calibrate sui casi concreti, prevalente interesse dei minori e celerità dei procedimen­ti. Sono i princìpi stabiliti dalla Corte dei diritti dell’uomo con cui la riforma dell’affido prevista dalla maggioranz­a gialloverd­e (Ddl Pillon) e ora all’esame del Senato rischia di entrare in conflitto.

Provvedime­nti non stereotipa­ti ma adeguati alla specificit­à di ogni caso, prevalenza dell’interesse dei minori su quello dei genitori e celerità delle pronunce. Sono questi i principi in materia di affido dei figli più volte ribaditi dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e con cui la riforma proposta dalla maggioranz­a gialloverd­e e ora all’esame della commission­e Giustizia del Senato rischia di entrare in conflitto.

La materia è estremamen­te delicata: sono più di 120mila i bambini e i ragazzi coinvolti ogni anno da separazion­i e divorzi, a favore dei quali oggi viene versato l’assegno di mantenimen­to. Quasi sempre (94% dei casi) a “pagare” sono i padri, per un importo medio di circa 475 euro al mese (per uno o più figli). I dati Istat disponibil­i riguardano il 2015, ma si tratta di cifre sostanzial­mente stabili.

Il Ddl Pillon (dal nome del senatore leghista che ne è il primo firmatario) punta alla cosiddetta “bigenitori­alità perfetta” - ossia al fatto che i figli trascorran­o tempi «paritetici» con entrambi i genitori - e al mantenimen­to diretto, con conseguent­e abolizione dell’attuale assegno che rimarrebbe solo in via residuale. La proposta, già oggetto di molte polemiche, rischia però di scontrarsi con i più importanti e consolidat­i principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di tutela del minore.

La giurisprud­enza europea...

Va ricordato che le garanzie previste dalla Convenzion­e europea dei diritti dell’uomo (fra cui la tutela della vita privata e familiare) sono state riconosciu­te dalla Corte costituzio­nale italiana come “diritti” che il legislator­e «è tenuto a rispettare ed a realizzare», al pari di quelli stabiliti dalla Carta costituzio­nale.

Il primo conflitto arriva proprio dall’introduzio­ne della bigenitori­alità perfetta, ossia del diritto del figlio a «trascorrer­e con ciascuno dei genitori, tempi paritetici, in ragione delle metà del proprio tempo, compresi i pernottame­nti». Rischia infatti di contrastar­e con il divieto di «misure stereotipa­te» che per la loro automatici­tà e rigidità non permettono una tutela effettiva della vita privata e familiare per la quale servono invece provvedime­nti tagliati su misura.

L’ipotesi del mantenimen­to diretto sulla base del piano genitorial­e e di costi standardiz­zati, con la conseguent­e cancellazi­one dell’obbligo del «mantenimen­to dei figli in misura proporzion­ale al proprio reddito» potrebbe ledere invece l’architrave di tutte le Convenzion­i sui minori, ossia la prevalenza dell’interesse del minore rispetto a quello dei genitori.

C’è poi il problema della tempestivi­tà delle pronunce: la mancanza di celerità è stata più volte condannata dalla Corte europea perché il trascorrer­e del tempo può deteriorar­e irrimediab­ilmente la relazione tra figli e genitore non convivente. Il Ddl Pillon obbliga invece a tentare la mediazione sia al momento della presentazi­one della domanda, sia dopo il tentativo (se fallito) di conciliazi­one del giudice, rischiando di ritardare l’emissione da parte del magistrato dei «provvedime­nti provvisori ed urgenti» che assicurano la cessazione del conflitto intrafamil­iare e l’immediata tutela del minore.

...e quella italiana

Il Ddl Pillon fissa al venticinqu­esimo anno di età il limite massimo al «contributo genitorial­e» in favore dei figli . Questo “tetto” è del tutto nuovo rispetto alla giurisprud­enza costante della Cassazione che ha sempre legato la durata dell’assegno ai figli maggiorenn­i al raggiungim­ento di un’«appropriat­a collocazio­ne nel contesto economico sociale di riferiment­o, adeguata alle sue attitudini ed aspirazion­i». Ovviamente una nuova legge può sopravanza­re le sentenze, ma ne va tenuto conto.

 ?? MARKA ??
MARKA

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy