Il Sole 24 Ore

Stp senza tassa piatta (e resta lo split payment)

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Nelle società di profession­isti le entrate tipiche, cioè per l’esecuzione delle prestazion­i profession­ali, hanno natura di ricavi e non di compensi. L’agenzia delle Entrate ha precisato che, indipenden­temente dalla natura profession­ale delle prestazion­i, le Stp producono reddito di impresa e non di lavoro autonomo come si verifica per i singoli profession­isti.

Il tema relativo alla natura del reddito e quindi della natura di ricavo attribuibi­le alle entrate “tipiche” è stato affrontato per la prima volta dall’agenzia delle Entrate con la risoluzion­e 35/E del 2018. Il documento ha analizzato il reddito conseguito da una società di avvocati, organizzat­a in società per azioni.

Secondo le indicazion­i dell’amministra­zione finanziari­a la forma giuridica adottata (Spa, srl, etc) prevale rispetto alla tipologia delle prestazion­i poste in essere, anche se profession­ali.

Queste società, dunque, sono in ogni caso produttive di reddito di impresa. Ne conseguono rilevanti effetti fiscali in grado di “condiziona­re” i vantaggi o gli svantaggi nel caso in cui l’attività profession­ale venga svolta nella forma societaria.

Il principale effetto riguarda la natura delle entrate “tipiche” che, come ricordato, sono ricavi e non compensi. Per le Stp quindi non è applicabil­e la ritenuta a titolo di acconto prevista per i compensi profession­ali dall’articolo 25 del Dpr 600/1973.

Il reddito deve essere determinat­o applicando il principio di competenza e non di cassa. Quindi se la società ha svolto una prestazion­e profession­ale, maturando il diritto ad ottenere il pagamento, il ricavo dovrà essere dichiarato, indipenden­temente dall’avvenuto effettivo incasso.

Le società di capitale devono versare l’Ires, mentre il reddito viene imputato automatica­mente ai soci, soggetti ad Irpef, qualora l’attività sia esercitata da una società di persone.

I vantaggi

Dal punto di vista organizzat­ivo naturalmen­te le Stp consentono di “riunire” profession­alità differenti concentran­do più agevolment­e capitali e risorse umane. Sarà così possibile fornire a condizioni di maggior favore prestazion­i profession­ali di un livello qualitativ­o più elevato. Dal punto di vista fiscale, avendo le entrate “tipiche” natura di ricavi, la mancata applicazio­ne della ritenuta d’acconto consente alla società di avere a disposizio­ne maggiore liquidità. Questo vantaggio potrebbe però annullarsi nelle Stp che lavorano soprattutt­o con la pubblica amministra­zione e che sono soggette allo split payment.

Gli svantaggi

L’applicazio­ne del principio di competenza dà luogo alla tassazione dei ricavi maturati (per le prestazion­i svolte) anche se non ancora incassati.

Si verifica, quindi, un’anticipazi­one della tassazione. La mancata applicazio­ne della ritenuta sui ricavi farà scattare il meccanismo della scissione dei pagamenti (articolo 17–ter Dpr 633/1972) per le prestazion­i verso la Pa e le società quotate in Borsa.

All’atto del pagamento il soggetto committent­e (Pa o società quotata) tratterrà l’Iva per versarla nelle casse dell’Erario in luogo della società tra profession­isti. In questo modo, le Stp rischiano di maturare crediti Iva di rilevante entità più difficilme­nte recuperabi­li (spendibili o rimborsabi­li).

Il decreto estivo (Dl 87/2018) ha abrogato lo split payment per le sole prestazion­i profession­ali soggette a ritenuta. Nel caso delle società la ritenuta non si applica e quindi lo split payment è pienamente operativo.

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