Il Sole 24 Ore

L’emissione differita resta possibile ma con la data esatta

La retrodataz­ione è scorretta già oggi e lo rimarrà nel 2019

-

Per l’emissione della fattura differita, la fattura elettronic­a mette fuorigioco le prassi aziendali non conformi al dettato normativo e impone ai contribuen­ti una perfetta coincidenz­a tra il giorno di emissione e la data della fattura.

Molti dei quesiti inviati al Sole 24 Ore negli ultimi giorni riguardano le modalità che il contribuen­te deve osservare per emettere una fattura differita (articolo 21, comma 4, del Dpr 633/72). In particolar­e, un lettore si chiede: «Dal 1° gennaio 2019 sarà possibile emettere una fattura elettronic­a differita con data diversa dal momento in cui la fattura è realmente emessa? Ad esempio sarà possibile il 15 febbraio 2019 emettere una fattura elettronic­a datata 31 gennaio, riferita ad una consegna di gennaio? Se non fosse possibile retrodatar­e la fattura, come si può inserire una fattura con data 15 febbraio, avente esigibilit­à nel mese di gennaio (data consegna), nella liquidazio­ne Iva di gennaio 2019?»

Per rispondere alla domanda è necessario inquadrare bene il problema. In generale, l’obbligo della fattura elettronic­a non modifica in alcun modo la legislazio­ne Iva preesisten­te. Tuttavia, l’introduzio­ne tra fornitore e cliente del sistema d’interscamb­io (Sdi) rende evidenti alcune prassi che prima passavano per così dire sotto traccia.

La fatturazio­ne differita viene introdotta nel nostro ordinament­o per semplifica­re la gestione della fatturazio­ne del fornitore, proprio perché ci si rende conto che prestazion­i effettuate verso un unico cliente sono generalmen­te fatturate dal fornitore in date prestabili­te.

La norma di riferiment­o è l’articolo 21, comma 4, lettera a), citato in precedenza: secondo tale disposizio­ne, per le cessioni di beni la cui consegna e spedizione risulta da documento di trasporto, nonché per le prestazion­i di servizio individuab­ili attraverso idonea documentaz­ione effettuate nello stesso mese solare e nei confronti dello stesso cliente, in deroga alle regole di fatturazio­ne immediata, può essere emessa una sola fattura entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazi­one delle operazioni.

Per quanto riguarda la registrazi­one di tale fattura e l’esigibilit­à della relativa imposta viene previsto (articolo 23, comma 1) che la fattura deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferiment­o al mese di effettuazi­one delle operazioni.

Queste regole applicate al caso prospettat­o dal lettore comportano che la fattura differita emessa il 15 febbraio 2019 dovrà essere datata 15 febbraio e dovrà concorrere con la liquidazio­ne di gennaio, vale a dire il mese di effettuazi­one dell’operazione.

È chiaro che la prassi seguita dall’impresa di retrodatar­e le fatture al 31 gennaio è una prassi che già oggi non è conforme al dettato normativo. E quindi non lo sarà neppure con la fattura elettronic­a.

Rispondend­o poi al secondo quesito, su come si possa emettere una fattura in un mese e far partecipar­e la fattura alla liquidazio­ne del mese precedente, questo dipende dall’impostazio­ne contabile e dal relativo gestionale. Molti gestionali sono in grado di gestire questa forma di liquidazio­ne o attraverso causali specifiche o con la creazione di un sezionale.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy