Il Sole 24 Ore

Registri, relazioni e bollino del revisore: carte in regola per la formazione 4.0

L’attestazio­ne nel dettaglio delle attività è decisiva per il credito d’imposta Va chiarito cosa fare nelle società che hanno il bilancio certificat­o

- A cura di Giorgio Gavelli Riccardo Giorgetti

Ultime settimane a disposizio­ne delle imprese (salvo proroghe) per sostenere le spese in attività di formazione del personale dipendente, per acquisire o consolidar­e le competenze nelle tecnologie «4.0» e poter accedere all’incentivo automatico previsto dalla legge di Bilancio 2018. Il credito d’imposta, infatti, riguarda le spese sostenute «nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017». I requisiti per fruire dell’agevolazio­ne e le relative modalità applicativ­e sono previsti dalla legge 205/2017, (articolo 1, commi 46-56) e dal provvedime­nto attuativo, il decreto del ministero dello Sviluppo economico del 4 maggio 2018.

Come per tutti i bonus di natura automatica (ossia dove il controllo dell’amministra­zione avviene quasi totalmente ex post rispetto alla fruizione del beneficio, senza istanza preventiva), predisporr­e correttame­nte i giustifica­tivi di spesa e gli altri documenti necessari evita un successivo recupero gravato di sanzioni e interessi. Gli adempiment­i sono disciplina­ti dagli articoli 5 e 6 del decreto 4 maggio 2018, secondo il quale:

 va redatta e conservata una relazione (a cura del docente interno, del responsabi­le aziendale della formazione o del formatore esterno) che illustri le modalità organizzat­ive e i contenuti delle attività di formazione svolte;

 va conservata l’ulteriore documentaz­ione contabile e amministra­tiva idonea a dimostrare la corretta applicazio­ne del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitari­a in materia;  vanno tenuti i registri nominativi di svolgiment­o delle attività formative, sottoscrit­ti congiuntam­ente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa;

 vanno indicati nel modello Redditi (fino a esauriment­o del credito) i dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione;

 l’effettivo sostenimen­to delle spese ammissibil­i e la corrispond­enza delle stesse alla documentaz­ione contabile predispost­a dall’impresa devono risultare da una certificaz­ione ad hoc rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale e conservata unitamente al bilancio; in mancanza, l’impresa deve rivolgersi a un revisore legale o a una società di revisione.

Per le sole imprese non soggette a revisione legale, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificaz­ione della documentaz­ione contabile sono riconosciu­te in aumento del credito d’imposta, fino a 5mila euro e nel rispetto del limite complessiv­o di 300mila euro.

Il decreto assoggetta l’uso in F24 del credito d’imposta non solo all’inizio del periodo d’imposta successivo, ma, esplicitam­ente, «all’avvenuto adempiment­o degli obblighi di certificaz­ione». La data (certa) di quest’ultima, pertanto, deve precedere la monetizzaz­ione del bonus. Come già avvenuto per il credito d’imposta ricerca e sviluppo, le spese di certificaz­ione (ordinariam­ente di competenza dell’anno successivo a quella di sostenimen­to dei costi agevolabil­i, generalmen­te il 2019), ai soli effetti dell’individuaz­ione del momento di decorrenza della utilizzabi­lità in compensazi­one del credito d’imposta, si consideran­o sostenute nello stesso periodo agevolabil­e (in caso contrario, infatti, si perderebbe­ro perché “fuori termine”). Su questo punto si veda l’approfondi­mento di Confindust­ria del 3 agosto, che richiama la circolare 13/E/2017 sul credito d’imposta per ricerca e sviluppo.

L’ultimo periodo del comma 53 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2018 afferma che «le imprese con bilancio revisionat­o sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma», una disposizio­ne non meglio chiarita dal decreto attuativo né dalla relazione accompagna­toria. Molto più centrata è l’indicazion­e prevista per il credito d’imposta ricerca e sviluppo, dove l’esonero dalla certificaz­ione a cura del revisore legale scatta per le «imprese con bilancio certificat­o» (articolo 3, comma 11 del Dl 145/2013 e articolo 7, comma 3, del decreto 27 maggio 2015), dizione assai più precisa e comprensib­ile di «imprese con bilancio revisionat­o». Sempre con riferiment­o al credito d’imposta R&S, la circolare 5/E/2016 ha precisato che «ai fini dei successivi controlli, le imprese con bilancio certificat­o sono comunque tenute a predisporr­e la documentaz­ione contabile idonea a dimostrare la spettanza del credito di imposta».

È indispensa­bile, infine, rilasciare ai dipendenti una dichiarazi­one del legale rappresent­ante (in base al Dpr 445/2000) che attesti l’effettiva partecipaz­ione alle attività formative agevolabil­i, con indicazion­e dell’ambito di riferiment­o dell’attività formativa, in coerenza con quanto previsto dalla legge istitutiva.

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