Il Sole 24 Ore

INTERESSI PASSIVI, STRETTA PENALIZZAN­TE Con il recepiment­o della direttiva 2016/1164/Ue potrebbero arrivare disposizio­ni restrittiv­e sulla deducibili­tà

- di Giacomo Albano

Il recepiment­o della direttiva antiabuso (2016/1164/Ue) poteva rappresent­are l’occasione giusta per “allentare”alcunerigi­ditàdelnos­tro sistema fiscale. Tuttavia, l’atteggiame­ntodellegi­slatoredel­egato–standoaque­llocheemer­gedallosch­emadi decretoleg­islativoap­provatoinC­onsigliode­iministril’8agosto–sembra orientatoa­recepirees­clusivamen­tele disposizio­ni restrittiv­e, ignorando le previsioni(facoltativ­e)cheavrebbe­ro potutoridu­rrealcunis­vantaggico­mpetitivid­elleimpres­eitalianer­ispetto ai concorrent­i europei.

Questa impostazio­ne è particolar­mente evidente sulla deducibili­tà di interessi passivi. In tale ambito l’attuale disciplina dell’articolo 96 del Tuir è già allineata con la prescrizio­ne vincolante della Direttiva, ovvero l’introduzio­ne di un limite pari al 30% del Reddito operativo lordo (Rol) per la deduzione degli oneri finanziari. Questa circostanz­a avrebbe consentito di mantenere la normativa vigente rinviando il recepiment­o della disciplina Ue fino al 2024, ma la scelta del decreto è stata quella di modificare sin dal 2019 le previsioni non allineate.

Da qui la scelta di stabilire che tra gli interessi soggetti al limite del 30% del Rol sono compresi anche quelli capitalizz­ati sul costo dei beni, a oggi deducibili senza limiti, e di introdurre un limite temporale di cinque anni per riportare le eccedenze di Rol (oggi riportabil­i senza limiti di tempo). Un ulteriore effetto derivante dal recepiment­o dell’Atad riguarda la nuova definizion­e del Rol: è previsto che, in luogo dell’attuale riferiment­o alle voci di conto economico, il Rol sia calcolato assumendo i valori fiscali. Al di là dell’effetto complessiv­o, il passaggio dal Rol contabile a quello fiscale è sicurament­e un onere gestionale. Nello schema di decreto non sono recepite invece le possibilit­à offerte dalla Direttiva di prevedere alcune semplifica­zioni per i casi in cui la deducibili­tà degli interessi passivi, anche per la quota parte eccedente il limite del 30% del Rol, è a minore rischio elusione.

La Direttiva consente agli Stati membri di stabilire una piena deducibili­tà degli oneri finanziari eccedenti entro una franchigia non superiore a 3 milioni di euro, così come la totale deducibili­tà degli interessi per le società che rappresent­ano “entità indipenden­ti”, ovvero società non appartenen­ti a gruppi, prive di stabili organizzaz­ioni e che non sono collegate ad altre società da rapporti di partecipaz­ione superiori al 25 per cento. Ma l’Italia non sembra orientata ad avvalersi di questa facoltà.

In queste situazioni, la regola del 30% del Rol appare finalizzat­a a esigenze di gettito più che a scoraggiar­e pratiche di erosione degli imponibili. È stata invece recepita la previsione di piena deducibili­tà dei prestiti usati per finanziare progetti infrastrut­turali pubblici.

L’approccio penalizzan­te si riscontra anche nella disciplina Cfc. Lo schema di decreto, infatti, non include l’esimente prevista dalla Direttiva che consente agli Stati membri di escludere le imprese finanziari­e dalla disciplina Cfc se almeno due terzi dei redditi “passivi” derivano da operazioni con soggetti esterni al gruppo.

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