INTERESSI PASSIVI, STRETTA PENALIZZANTE Con il recepimento della direttiva 2016/1164/Ue potrebbero arrivare disposizioni restrittive sulla deducibilità
Il recepimento della direttiva antiabuso (2016/1164/Ue) poteva rappresentare l’occasione giusta per “allentare”alcunerigiditàdelnostro sistema fiscale. Tuttavia, l’atteggiamentodellegislatoredelegato–standoaquellocheemergedalloschemadi decretolegislativoapprovatoinConsigliodeiministril’8agosto–sembra orientatoarecepireesclusivamentele disposizioni restrittive, ignorando le previsioni(facoltative)cheavrebbero potutoridurrealcunisvantaggicompetitividelleimpreseitalianerispetto ai concorrenti europei.
Questa impostazione è particolarmente evidente sulla deducibilità di interessi passivi. In tale ambito l’attuale disciplina dell’articolo 96 del Tuir è già allineata con la prescrizione vincolante della Direttiva, ovvero l’introduzione di un limite pari al 30% del Reddito operativo lordo (Rol) per la deduzione degli oneri finanziari. Questa circostanza avrebbe consentito di mantenere la normativa vigente rinviando il recepimento della disciplina Ue fino al 2024, ma la scelta del decreto è stata quella di modificare sin dal 2019 le previsioni non allineate.
Da qui la scelta di stabilire che tra gli interessi soggetti al limite del 30% del Rol sono compresi anche quelli capitalizzati sul costo dei beni, a oggi deducibili senza limiti, e di introdurre un limite temporale di cinque anni per riportare le eccedenze di Rol (oggi riportabili senza limiti di tempo). Un ulteriore effetto derivante dal recepimento dell’Atad riguarda la nuova definizione del Rol: è previsto che, in luogo dell’attuale riferimento alle voci di conto economico, il Rol sia calcolato assumendo i valori fiscali. Al di là dell’effetto complessivo, il passaggio dal Rol contabile a quello fiscale è sicuramente un onere gestionale. Nello schema di decreto non sono recepite invece le possibilità offerte dalla Direttiva di prevedere alcune semplificazioni per i casi in cui la deducibilità degli interessi passivi, anche per la quota parte eccedente il limite del 30% del Rol, è a minore rischio elusione.
La Direttiva consente agli Stati membri di stabilire una piena deducibilità degli oneri finanziari eccedenti entro una franchigia non superiore a 3 milioni di euro, così come la totale deducibilità degli interessi per le società che rappresentano “entità indipendenti”, ovvero società non appartenenti a gruppi, prive di stabili organizzazioni e che non sono collegate ad altre società da rapporti di partecipazione superiori al 25 per cento. Ma l’Italia non sembra orientata ad avvalersi di questa facoltà.
In queste situazioni, la regola del 30% del Rol appare finalizzata a esigenze di gettito più che a scoraggiare pratiche di erosione degli imponibili. È stata invece recepita la previsione di piena deducibilità dei prestiti usati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici.
L’approccio penalizzante si riscontra anche nella disciplina Cfc. Lo schema di decreto, infatti, non include l’esimente prevista dalla Direttiva che consente agli Stati membri di escludere le imprese finanziarie dalla disciplina Cfc se almeno due terzi dei redditi “passivi” derivano da operazioni con soggetti esterni al gruppo.