La casa per ferie della fondazione è soggetta all’Imu
È determinante l’applicazione di un canone a prezzi di mercato
Non è esente da Imu l’immobile adibito a case per ferie, se il prezzo praticato non è simbolico, ma in linea con quello di mercato. La precisazione è nella sentenza 70/2018 della Ctp di Sondrio (presidente La Salvia, relatore Lamberti). La vicenda riguarda l’Imu dovuta per una pluralità di annualità da una fondazione proprietaria di un immobile adibito a casa per ferie. A sostegno dell’impugnativa, il ricorrente eccepisce che nella specie sono integrati i requisiti soggettivi e oggettivi per beneficiare dell’esenzione di cui all’articolo 7, lettera i), Dlgs n. 504/92. Sotto il primo profilo, viene evidenziata la natura di ente non commerciale della fondazione; sotto il secondo, si rileva che l’attività esercitata è svolta con modalità non commerciali.
La Ctp rigetta il ricorso per l’insussistenza di entrambi i requisiti. Dal lato soggettivo, manca la prova della qualifica di ente non commerciale, avendo peraltro la fondazione intrapreso la procedura di modifica dello statuto solo dal 2017. Da notare che il collegio lombardo ritiene costitutiva la portata delle variazioni necessarie a uniformare lo statuto alle previsioni del Dm 200/2012 e non meramente ricognitiva, come invece affermato dal dipartimento delle Politiche fiscali del Mef. Per effetto di tale orientamento, dunque, l’assunzione della qualifica di ente non commerciale opera solo dall’adeguamento statutario e non anche per le annualità precedenti.
I giudici di primo grado escludono inoltre la natura non commerciale dell’attività, sulla base delle condizioni di esercizio: l’attività ricettiva è svolta verso la generalità degli utenti, con tariffe in linea con quelle praticate da esercizi similari della zona; i corrispettivi sono determinati in misura da conseguire la tendenziale copertura dei costi, secondo criteri economici e non solidaristici. Perciò, non possono considerarsi meramente simbolici. Sul punto, la Ctp richiama i precedenti di Cassazione in materia di divieto di aiuti di Stato alle imprese, secondo cui costituisce misura vietata dalla Ue qualunque disposizione fiscale volta ad agevolare in modo selettivo una categoria di operatori, generando così distorsioni della concorrenza. Allo scopo, il Dm 200/2012, emanato per superare i profili di illegittimità della omologa agevolazione Ici, precisa che si considera non commerciale l’attività svolta a titolo gratuito «ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività» svolte nel medesimo bacino di utenza.
Infine, la Ctp ricorda che un’attività in perdita non può di per sé considerarsi non commerciale (Cassazione n. 14225/2015).