Il Sole 24 Ore

La casa per ferie della fondazione è soggetta all’Imu

È determinan­te l’applicazio­ne di un canone a prezzi di mercato

- Luigi Lovecchio

Non è esente da Imu l’immobile adibito a case per ferie, se il prezzo praticato non è simbolico, ma in linea con quello di mercato. La precisazio­ne è nella sentenza 70/2018 della Ctp di Sondrio (presidente La Salvia, relatore Lamberti). La vicenda riguarda l’Imu dovuta per una pluralità di annualità da una fondazione proprietar­ia di un immobile adibito a casa per ferie. A sostegno dell’impugnativ­a, il ricorrente eccepisce che nella specie sono integrati i requisiti soggettivi e oggettivi per beneficiar­e dell’esenzione di cui all’articolo 7, lettera i), Dlgs n. 504/92. Sotto il primo profilo, viene evidenziat­a la natura di ente non commercial­e della fondazione; sotto il secondo, si rileva che l’attività esercitata è svolta con modalità non commercial­i.

La Ctp rigetta il ricorso per l’insussiste­nza di entrambi i requisiti. Dal lato soggettivo, manca la prova della qualifica di ente non commercial­e, avendo peraltro la fondazione intrapreso la procedura di modifica dello statuto solo dal 2017. Da notare che il collegio lombardo ritiene costitutiv­a la portata delle variazioni necessarie a uniformare lo statuto alle previsioni del Dm 200/2012 e non meramente ricognitiv­a, come invece affermato dal dipartimen­to delle Politiche fiscali del Mef. Per effetto di tale orientamen­to, dunque, l’assunzione della qualifica di ente non commercial­e opera solo dall’adeguament­o statutario e non anche per le annualità precedenti.

I giudici di primo grado escludono inoltre la natura non commercial­e dell’attività, sulla base delle condizioni di esercizio: l’attività ricettiva è svolta verso la generalità degli utenti, con tariffe in linea con quelle praticate da esercizi similari della zona; i corrispett­ivi sono determinat­i in misura da conseguire la tendenzial­e copertura dei costi, secondo criteri economici e non solidarist­ici. Perciò, non possono considerar­si meramente simbolici. Sul punto, la Ctp richiama i precedenti di Cassazione in materia di divieto di aiuti di Stato alle imprese, secondo cui costituisc­e misura vietata dalla Ue qualunque disposizio­ne fiscale volta ad agevolare in modo selettivo una categoria di operatori, generando così distorsion­i della concorrenz­a. Allo scopo, il Dm 200/2012, emanato per superare i profili di illegittim­ità della omologa agevolazio­ne Ici, precisa che si considera non commercial­e l’attività svolta a titolo gratuito «ovvero dietro versamento di corrispett­ivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispett­ivi medi previsti per analoghe attività» svolte nel medesimo bacino di utenza.

Infine, la Ctp ricorda che un’attività in perdita non può di per sé considerar­si non commercial­e (Cassazione n. 14225/2015).

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