Azione di responsabilità a rischio motivazione
La rivalsa dei creditori contro amministratori e sindaci va ben qualificata L’omologazione non impedisce la richiesta delle somme falcidiate
Le azioni di responsabilità verso amministratori e sindaci sono possibili per creditori e terzi, oltre che per la società, anche nelle procedure di concordato preventivo. Nel promuoverle, tuttavia, è importante curarne con attenzione la qualificazione giuridica e le motivazioni. Altrimenti il rischio è che anche in circostanze suscettibili di tutela la richiesta risarcitoria cada nel vuoto.
È quanto emerge dalla sentenza del 28 marzo scorso, con cui il tribunale di Catanzaro si è pronunciato sulla richiesta di risarcimento di un creditore, basata sull’articolo 2394 del Codice civile, che si riteneva danneggiato dalla condotta degli organi gestori e di controllo, colpevoli di aver, nei bilanci prodotti sino all’imminenza dell’accesso alla procedura, occultato perdite e conseguente erosione del patrimonio, impedendogli di cogliere la gravità della situazione.
Nel ribadire che gli effetti dell’omologa del concordato (articolo 184 della legge fallimentare) non impediscono l’avvio di azioni di responsabilità rivolte a soggetti diversi dal debitore, il Tribunale di Catanzaro ha chiarito che nella domanda è fondamentale distinguere se la responsabilità degli amministratori (ed eventualmente in solido dei sindaci), sia evocata in forza di una condotta che causando l’insufficienza del patrimonio abbia danneggiato la generalità dei creditori, o di uno o più atti che abbiano prodotto diretto pregiudizio ad un soggetto specifico, socio o terzo.
La possibilità dell’azione
La pronuncia ribadisce che l’estensione obbligatoria dei termini della proposta omologata a tutti i creditori, e l’esdebitazione che ne consegue (in forzadelpactodenonpetendocheoriginadalconcordato)nonimpedisconoal creditore danneggiato di agire nei confronti di un soggetto diverso dal debitore e del tutto estraneo all’accordo, e cioè del suo organo amministrativo e, in via sussidiaria, di controllo.
La falcidia imposta dalla proposta concordataria omologata non incide sulla qualifica dei creditori e sulla consistenza del loro credito, che al di fuori del concorso può ben trovare ulteriore soddisfazione: lo prevede l’articolo 184 della legge fallimentare nei confronti di coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso, e quindi rimane possibile anche, sussistendone i presupposti, verso amministratori e sindaci.
Il Tribunale di Catanzaro, allineandosi ad un orientamento ormai consolidato (Cassazione, 13765/2007), esclude la natura surrogatoria dell’azione di responsabilità dei creditori rispetto a quella sociale (articolo 2393 del Codice civile), ribadendone l’autonomia sia nei presupposti che nel regime giuridico dell’onere della prova e della prescrizione. L’azione risarcitoria del creditore non lede quindi la par condicio, posto che la gerarchia delle prelazioni regola il concorso sul patrimonio del debitore, e non gli effetti dell’azione condotta dal singolo creditore danneggiato nei confronti degli amministratori, soggetto diverso dal debitore, e sprovvisto tra l’altro del diritto di agire in regresso nei confronti della società.
Le motivazioni
Il punto delicato è la distinzione tra le due azioni, del creditore (articolo 2394 del codice civile) e del socio o terzo (articolo 2395 del Codice Civile), sulla base dei diversi presupposti che le consentono. Entrambe di natura extracontrattuale, presuppongono la condotta dolosa, e quindi intenzionale, o colposa, e quindi contraddistinta da negligenza, imprudenza o imperizia, degli amministratori. Ma mentre per l’azione di responsabilità del creditore l’inadempimento dell’amministratore deve aver condotto alla insufficienza del patrimonio alla soddisfazione del credito, cosicché ciascun creditore danneggiato potrà insinuarsi, per l’iniziativa del terzo disciplinata dall’articolo 2395 del Codice civile l’amministratore deve aver compiuto un atto suscettibile di cagionare direttamente pregiudizio ad un soggetto, e non alla generalità. È ben possibile che tale atto consista nella produzione di bilanci di esercizio artefatti, dai quali il terzo possa desumere una solidità patrimoniale inesistente, e su di essa basare le proprie decisioni di prosecuzione nella fornitura e nella concessione di credito, ma ricade sull’attore l’onere di provare, oltre al danno, anche il nesso causale tra la falsità del bilancio e la decisione conseguente. Il creditore dovrà rigorosamente dedurre circostanze e avvenimenti che lo hanno indotto in inganno, e che non avrebbero potuto essere percepiti con l’utilizzo della diligenza minima necessaria.
Nel caso su cui il tribunale di Catanzaro si è pronunciato emergeva invece, oltre ad un difetto di qualificazione della richiesta, che la decisione del fornitore era stata assunta prima dell’approvazione del bilancio incriminato, che peraltro conteneva più di un riferimento, nella relazione sulla gestione e nel parere dei revisori legali, alle difficoltà ed alle carenti condizioni di continuità, cosicché il nesso di causalità appariva carente.