Attivo, ricavi e addetti decidono i controlli nel Terzo settore
La revisione legale dei conti scatta nelle associazioni e nelle fondazioni maggiori L’organo di controllo negli Ets avrà funzioni simili a quelle del collegio sindacale
Un ventaglio di controlli di diversa complessità e di intensità crescente, in base alle dimensioni degli enti. È quanto prevede la riforma del Terzo settore, che ha disegnato un sistema dei controlli degli Ets sostanzialmente articolato su due livelli:
verifiche effettuate sull’ente da “controllori” qualificati (organo di controllo e revisore legale);
controlli pubblici.
Consideriamo brevemente chi controlla e che cosa viene controllato in base alle regole stabilite dal Codice del terzo settore (Dlgs 117/2017).
Controlli professionali
I controlli “professionali” dell’organo di controllo (monocratico o collegiale, a scelta dell’ente) scattano una volta superati per due esercizi consecutivi due dei tre parametri stabiliti dall’articolo 30 del Codice del terzo settore, salvo per le fondazioni e gli enti che presentano patrimoni destinati, per i quali l’organo di controllo interno è sempre obbligatorio.
Le associazioni del Terzo settore sono tenute ad avere un organo di controllo, anche monocratico, quando superano per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
totale dell’attivo dello stato patrimoniale di 110mila euro;
ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate di 220mila euro; 5 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
L’attività svolta dall’organo di controllo, composto da almeno uno dei soggetti qualificati di cui all’articolo 2397 del Codice civile, verte sull’attività di vigilanza tipica dei sindaci delle società di capitali a cui si aggiungono ulteriori verifiche sul perseguimento delle finalità proprie degli Ets.
Al superamento per due esercizi di due dei tre limiti stabiliti dall’articolo 31 del Codice del terzo settore scatta l’obbligo della revisione legale, effettuata da un soggetto (persona fisica o società di revisione) iscritto nell’apposito registro. Il decreto correttivo 105/2018 ha chiarito che l’organo di controllo, nel caso in cui l’ente opti per tale soluzione, può svolgere la revisione se i propri componenti (o il singolo componente) sono iscritti al registro dei revisori.
In particolare, le associazioni - riconosciute o non riconosciute - e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nel registro quando superano per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1,1 milioni di euro;
ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate di 2,2 milioni di euro;
12 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.
I controlli pubblici
I controlli “pubblici” coinvolgono diversi soggetti.
In base all’articolo 22 del Codice del terzo settore, il notaio, nella sua qualifica di pubblico ufficiale, verifica che l’atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, dotati di personalità giuridica o che vogliono assumerla, soddisfino i requisiti previsti per l’iscrizione. Nel caso di esito positivo, deposita l’atto entro venti giorni presso il competente ufficio del Registro, per l’iscrizione. Quest’ultimo, verificata la (sola) «regolarità formale», iscrive l’ente nel Registro unico del Terzo settore (Runts).
Nel caso di esito negativo, il notaio dà, entro trenta giorni, comunicazione motivata ai fondatori o agli amministratori dell’ente; questi ultimi possono ugualmente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del notaio, chiedere all’ufficio del Registro di disporre l’iscrizione, che si intende negata se nei successivi sessanta giorni l’ufficio non comunica il motivato diniego né chiede integrazioni di documentazione.
L’articolo 93 del Codice del terzo settore attribuisce all’ufficio del Registro i controlli tesi ad accertare: la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all’iscrizione al Runts; il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale; l’adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione al Registro. Questi controlli possono essere effettuati dalle reti associative nazionali (articolo 41, comma 2 del Cts) e dai Centri di servizio per il volontariato (articolo 61 del Cts), “accreditati” dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali, perché in possesso dei requisiti tecnici e professionali per l’autorizzazione all’esercizio delle attività di controllo, individuati -come indicato dall’articolo 93, comma 6 del Cts- da un decreto ministeriale ad hoc di prossima emanazione. L’autocontrollo renderà opportuno un coordinamento con l’attività dell’organo di controllo.
Le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali che erogano risorse agli Ets per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale disporranno i controlli amministrativi e contabili per verificare il corretto impiego delle risorse ad essi attribuite (articolo 93, comma 4 del Cts).
L’amministrazione finanziaria effettua i controlli di natura fiscale: potrà disconoscere la spettanza del regime fiscale degli Ets e anche trasmette re ogni elemento utile alla valutazione per l’eventuale cancellazione dal Registro unico, ove ne ricorrano i presupposti. A sua volta, l’ufficio del Registro trasmette gli esiti dei propri controlli perché l’amministrazione finanziaria prenda i propri provvedimenti. Al ministero del Lavoro e delle politiche sociali spetta (anche) di vigilare sul sistema di registrazione degli Ets e di monitorare lo svolgimento delle attività degli uffici del Registro.