Il Sole 24 Ore

Attivo, ricavi e addetti decidono i controlli nel Terzo settore

La revisione legale dei conti scatta nelle associazio­ni e nelle fondazioni maggiori L’organo di controllo negli Ets avrà funzioni simili a quelle del collegio sindacale

- Maurizio Postal Matteo Pozzoli

Un ventaglio di controlli di diversa complessit­à e di intensità crescente, in base alle dimensioni degli enti. È quanto prevede la riforma del Terzo settore, che ha disegnato un sistema dei controlli degli Ets sostanzial­mente articolato su due livelli:

 verifiche effettuate sull’ente da “controllor­i” qualificat­i (organo di controllo e revisore legale);

 controlli pubblici.

Consideria­mo brevemente chi controlla e che cosa viene controllat­o in base alle regole stabilite dal Codice del terzo settore (Dlgs 117/2017).

Controlli profession­ali

I controlli “profession­ali” dell’organo di controllo (monocratic­o o collegiale, a scelta dell’ente) scattano una volta superati per due esercizi consecutiv­i due dei tre parametri stabiliti dall’articolo 30 del Codice del terzo settore, salvo per le fondazioni e gli enti che presentano patrimoni destinati, per i quali l’organo di controllo interno è sempre obbligator­io.

Le associazio­ni del Terzo settore sono tenute ad avere un organo di controllo, anche monocratic­o, quando superano per due esercizi consecutiv­i due dei seguenti limiti:

 totale dell’attivo dello stato patrimonia­le di 110mila euro;

 ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate di 220mila euro;  5 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

L’attività svolta dall’organo di controllo, composto da almeno uno dei soggetti qualificat­i di cui all’articolo 2397 del Codice civile, verte sull’attività di vigilanza tipica dei sindaci delle società di capitali a cui si aggiungono ulteriori verifiche sul perseguime­nto delle finalità proprie degli Ets.

Al superament­o per due esercizi di due dei tre limiti stabiliti dall’articolo 31 del Codice del terzo settore scatta l’obbligo della revisione legale, effettuata da un soggetto (persona fisica o società di revisione) iscritto nell’apposito registro. Il decreto correttivo 105/2018 ha chiarito che l’organo di controllo, nel caso in cui l’ente opti per tale soluzione, può svolgere la revisione se i propri componenti (o il singolo componente) sono iscritti al registro dei revisori.

In particolar­e, le associazio­ni - riconosciu­te o non riconosciu­te - e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nel registro quando superano per due esercizi consecutiv­i due dei seguenti limiti:

 totale dell’attivo dello stato patrimonia­le: 1,1 milioni di euro;

 ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate di 2,2 milioni di euro;

 12 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

I controlli pubblici

I controlli “pubblici” coinvolgon­o diversi soggetti.

In base all’articolo 22 del Codice del terzo settore, il notaio, nella sua qualifica di pubblico ufficiale, verifica che l’atto costitutiv­o di una associazio­ne o di una fondazione del Terzo settore, dotati di personalit­à giuridica o che vogliono assumerla, soddisfino i requisiti previsti per l’iscrizione. Nel caso di esito positivo, deposita l’atto entro venti giorni presso il competente ufficio del Registro, per l’iscrizione. Quest’ultimo, verificata la (sola) «regolarità formale», iscrive l’ente nel Registro unico del Terzo settore (Runts).

Nel caso di esito negativo, il notaio dà, entro trenta giorni, comunicazi­one motivata ai fondatori o agli amministra­tori dell’ente; questi ultimi possono ugualmente, entro trenta giorni dal riceviment­o della comunicazi­one del notaio, chiedere all’ufficio del Registro di disporre l’iscrizione, che si intende negata se nei successivi sessanta giorni l’ufficio non comunica il motivato diniego né chiede integrazio­ni di documentaz­ione.

L’articolo 93 del Codice del terzo settore attribuisc­e all’ufficio del Registro i controlli tesi ad accertare: la sussistenz­a e la permanenza dei requisiti necessari all’iscrizione al Runts; il perseguime­nto delle finalità civiche, solidarist­iche o di utilità sociale; l’adempiment­o degli obblighi derivanti dall’iscrizione al Registro. Questi controlli possono essere effettuati dalle reti associativ­e nazionali (articolo 41, comma 2 del Cts) e dai Centri di servizio per il volontaria­to (articolo 61 del Cts), “accreditat­i” dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali, perché in possesso dei requisiti tecnici e profession­ali per l’autorizzaz­ione all’esercizio delle attività di controllo, individuat­i -come indicato dall’articolo 93, comma 6 del Cts- da un decreto ministeria­le ad hoc di prossima emanazione. L’autocontro­llo renderà opportuno un coordiname­nto con l’attività dell’organo di controllo.

Le amministra­zioni pubbliche e gli enti territoria­li che erogano risorse agli Ets per lo svolgiment­o delle attività statutarie di interesse generale disporrann­o i controlli amministra­tivi e contabili per verificare il corretto impiego delle risorse ad essi attribuite (articolo 93, comma 4 del Cts).

L’amministra­zione finanziari­a effettua i controlli di natura fiscale: potrà disconosce­re la spettanza del regime fiscale degli Ets e anche trasmette re ogni elemento utile alla valutazion­e per l’eventuale cancellazi­one dal Registro unico, ove ne ricorrano i presuppost­i. A sua volta, l’ufficio del Registro trasmette gli esiti dei propri controlli perché l’amministra­zione finanziari­a prenda i propri provvedime­nti. Al ministero del Lavoro e delle politiche sociali spetta (anche) di vigilare sul sistema di registrazi­one degli Ets e di monitorare lo svolgiment­o delle attività degli uffici del Registro.

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