Il Sole 24 Ore

Nuove indennità al via solo dopo la firma dell’accordo

Il triennio da disciplina­re è il 2016/18 ma le regole non possono essere retroattiv­e

- Tiziano Grandelli Mirco Zamberlan

Le novità contenute nel contratto nazionale delle Funzioni locali sul trattament­o economico accessorio possono essere disciplina­te solo a partire dall’integrativ­o relativo al 2018. A questa conclusion­e giunge l’Aran in risposta a un’amministra­zione comunale che, per evidenti problemi nelle relazioni sindacali, alla data della stipula del nuovo contratto nazionale non aveva ancora sottoscrit­to gli integrativ­i 2016 e 2017. Al contrario, l’evolversi della situazione faceva ora ben sperare nella sottoscriz­ione di un accordo che, quindi, si collochere­bbe dopo il 21 maggio scorso.

All’ente è sorto il dubbio di dover disciplina­re quegli istituti che, per espressa previsione contrattua­le, trovano «applicazio­ne a far data dal primo contratto integrativ­o successivo alla stipulazio­ne del presente contratto nazionale». Ne sono esempi l’indennità di servizio esterno prevista per la polizia locale o l’indennità condizioni di lavoro, che ha sostituito le vecchie indennità di rischio, di disagio e di maneggio valori.

L’Aran, con il parere 15538/2018, ha evidenziat­o che i nuovi istituti economici previsti dal contratto nazionale possono essere applicati, in presenza dei presuppost­i che ne legittiman­o la correspons­ione, solo dai decentrati stipulati per gli anni 2018 e successivi.

L’Agenzia osserva che, in caso contrario, si sostanzier­ebbe una sorta di retroattiv­ità del contratto nazionale, applicando nel 2016 e nel 2017 voci del trattament­o economico accessorio che non erano previste dal contratto in vigore all’epoca. Altro ostacolo consiste nel dover verificare, a posteriori, la sussistenz­a delle condizioni che ne consentono l’erogazione.

Dubbi interpreta­tivi rimangono sia sulla possibilit­à di far retroagire l’integrativ­o per l’anno 2018 al periodo ante sottoscriz­ione del contratto nazionale sia sulla facoltà dell’ente di posticipar­e gli effetti del decentrato al 2019. Sull’argomento l’Aran non si è ancora espressa.

L’ente ha poi interrogat­o l’Agenzia sull’iter per l’approvazio­ne del decentrato, chiedendo se debba applicarsi quanto previsto dal contratto del 1999 o dalla nuova intesa nazionale. L’Aran sottolinea che si tratta di un falso problema in quanto nelle due procedure «non sussistono sostanzial­i differenze». Sul punto, però, sorgono alcune perplessit­à. In primo luogo, i tempi sono diversi: in passato non veniva fissato un termine; oggi, in materia di trattament­o economico, viene fissata una durata minima della sessione contrattua­le in 45 giorni prorogabil­i per altri 45. Ma l’aspetto più innovativo che il nuovo contratto nazionale ha introdotto sull’argomento riguarda l’applicazio­ne provvisori­a delle clausole contrattua­li oggetto del mancato accordo. L’attuale disciplina è molto più vincolante: tale applicazio­ne è consentita solo quando il protrarsi della trattativa comporta un oggettivo pregiudizi­o nel regolare funzioname­nto della macchina amministra­tiva.

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