Premi illegittimi se la firma arriva l’anno successivo
Senza il decentrato non basta il rispetto del ciclo delle performance
La firma del contratto decentrato dopo la scadenza dell’anno di riferimento non può legittimare il pagamento del premio legato alla performance anche se ne sia stato rispettato il ciclo. Su questa posizione si attesta l’Aran, con il parere 15542/2018.
L’amministrazione che ha posto il quesito ha evidenziato che procederà al perfezionamento dell’integrativo quest’anno, ma il periodo di riferimento abbraccia il 2016 e il 2017. Negli stessi anni sono stati individuati obiettivi con i relativi indicatori, che sono stati assegnati ai responsabili di servizio e, alla fine di ciascun anno, ne è stato valutato il grado di raggiungimento. In altre parole, il ciclo delle performance risulta pienamente attuato, così come dispone il sistema di valutazione adottato dall’ente. Ciò nonostante l’Agenzia, richiamando la posizione della Corte dei Conti, si è espressa sostenendo che un contratto decentrato firmato l’anno successivo a quello di riferimento rende illecita la distribuzione di compensi per la produttività «per la mancanza delle condizioni oggettive che legittimano, a monte, tali emolumenti».
Sul punto, la posizione delle sezioni regionali della Corte dei Conti non è del tutto univoca. Nella stessa direzione dell’Aran si è espressa la Corte dei Conti per il Veneto, con la deliberazione n. 263/2016. Esaminando le diverse fattispecie in cui si può trovare l’amministrazione alla fine dell’anno di riferimento, sulla costituzione del fondo per le risorse decentrate e sulla sottoscrizione del contratto, i magistrati contabili ne analizzano le ripercussioni sul bilancio dell’ente. Nell’ipotesi in cui, al 31 dicembre, sia stato formalmente costituito il fondo ma non sottoscritto il contratto integrativo, la Corte dei Conti per il Veneto afferma che è possibile riportare l’ammontare del fondo all’anno successivo quale risultato di amministrazione vincolato. Ma, nel contempo, sostiene che il riconoscimento di trattamenti economici in mancanza di contratti decentrati sottoscritti in epoca anteriore al periodo di riferimento potrebbe determinare responsabilità erariale a carico del dirigente che sottoscrive l’atto di liquidazione delle somme, in quanto il contratto decentrato non sarebbe altro che una sanatoria di comportamenti già adottati.
Di segno diametralmente opposto è la posizione assunta dalla Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia, con la deliberazione n. 29 del 24 maggio 2018. In quella pronuncia vengono individuati tre presupposti: la costituzione del fondo per le risorse decentrate, la certificazione di detto fondo da parte dell’organo di revisione e la tempestiva assegnazione degli obiettivi ai dipendenti, in modo da permettere loro di indirizzare la propria attività verso i predetti obiettivi, nell’interesse finale dell’ente. Sussistendo questi presupposti si potrebbe procedere alla corresponsione del trattamento economico legato alla performance anche in caso di tardiva sottoscrizione del contratto collettivo decentrato.