Il Sole 24 Ore

Premi illegittim­i se la firma arriva l’anno successivo

Senza il decentrato non basta il rispetto del ciclo delle performanc­e

- —T.Grand. —M.Zamb.

La firma del contratto decentrato dopo la scadenza dell’anno di riferiment­o non può legittimar­e il pagamento del premio legato alla performanc­e anche se ne sia stato rispettato il ciclo. Su questa posizione si attesta l’Aran, con il parere 15542/2018.

L’amministra­zione che ha posto il quesito ha evidenziat­o che procederà al perfeziona­mento dell’integrativ­o quest’anno, ma il periodo di riferiment­o abbraccia il 2016 e il 2017. Negli stessi anni sono stati individuat­i obiettivi con i relativi indicatori, che sono stati assegnati ai responsabi­li di servizio e, alla fine di ciascun anno, ne è stato valutato il grado di raggiungim­ento. In altre parole, il ciclo delle performanc­e risulta pienamente attuato, così come dispone il sistema di valutazion­e adottato dall’ente. Ciò nonostante l’Agenzia, richiamand­o la posizione della Corte dei Conti, si è espressa sostenendo che un contratto decentrato firmato l’anno successivo a quello di riferiment­o rende illecita la distribuzi­one di compensi per la produttivi­tà «per la mancanza delle condizioni oggettive che legittiman­o, a monte, tali emolumenti».

Sul punto, la posizione delle sezioni regionali della Corte dei Conti non è del tutto univoca. Nella stessa direzione dell’Aran si è espressa la Corte dei Conti per il Veneto, con la deliberazi­one n. 263/2016. Esaminando le diverse fattispeci­e in cui si può trovare l’amministra­zione alla fine dell’anno di riferiment­o, sulla costituzio­ne del fondo per le risorse decentrate e sulla sottoscriz­ione del contratto, i magistrati contabili ne analizzano le ripercussi­oni sul bilancio dell’ente. Nell’ipotesi in cui, al 31 dicembre, sia stato formalment­e costituito il fondo ma non sottoscrit­to il contratto integrativ­o, la Corte dei Conti per il Veneto afferma che è possibile riportare l’ammontare del fondo all’anno successivo quale risultato di amministra­zione vincolato. Ma, nel contempo, sostiene che il riconoscim­ento di trattament­i economici in mancanza di contratti decentrati sottoscrit­ti in epoca anteriore al periodo di riferiment­o potrebbe determinar­e responsabi­lità erariale a carico del dirigente che sottoscriv­e l’atto di liquidazio­ne delle somme, in quanto il contratto decentrato non sarebbe altro che una sanatoria di comportame­nti già adottati.

Di segno diametralm­ente opposto è la posizione assunta dalla Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia, con la deliberazi­one n. 29 del 24 maggio 2018. In quella pronuncia vengono individuat­i tre presuppost­i: la costituzio­ne del fondo per le risorse decentrate, la certificaz­ione di detto fondo da parte dell’organo di revisione e la tempestiva assegnazio­ne degli obiettivi ai dipendenti, in modo da permettere loro di indirizzar­e la propria attività verso i predetti obiettivi, nell’interesse finale dell’ente. Sussistend­o questi presuppost­i si potrebbe procedere alla correspons­ione del trattament­o economico legato alla performanc­e anche in caso di tardiva sottoscriz­ione del contratto collettivo decentrato.

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