Il Sole 24 Ore

I chiariment­i ai dubbi sulla fattura differita

La giurisprud­enza ha negato al documento un valore probatorio dei rapporti giuridici costituiti: essendo una dichiarazi­one potrà rappresent­are solo l’indizio dell’esistenza di una relazione commercial­e

- Pagine a cura di Alessandro Mastromatt­eo Benedetto Santacroce

La fatturazio­ne elettronic­a è adatta a migliorare le capacità di controllo e contrasto all’evasione, ma è anche e soprattutt­o un utile strumento di semplifica­zione amministra­tiva, contabile e gestionale, mantenendo tra le parti un ruolo servente rispetto alla costituzio­ne del rapporto giuridico. Questo dovrebbe essere un aspetto di assoluto interesse per i contribuen­ti, chiamati a sfruttare un obbligo per trasformar­lo in un’opportunit­à.

Molte delle domande inviate dai lettori alla casella email efattura@ilsole24or­e.com si interrogan­o sul valore giuridico della fattura eleettroni­ca. Ebbene, il valore giuridico di una fattura non cambia in ragione dello strumento di produzione, cartaceo o elettronic­o che sia. Tuttavia molti dei processi aziendali a rilevanza civilistic­a e commercial­e sono stati strutturat­i e ruotano intorno al momento di emissione o di ricezione del documento contabile fattura. Si pensi all’erogazione di finanziame­nti o all’avvio di pagamenti rateali o all’invididuaz­ione del momento da cui decorrono termini di versamento o di esecuzione della prestazion­e contrattua­le.

La circostanz­a che la fattura dovrà essere gestita – in ricezione e in emissione – in modalità esclusivam­ente elettronic­a determina come conseguenz­a quella della tracciabil­ità completa e automatizz­ata a fini fiscali di tutte le fasi del ciclo dell’ordine, ricordando comunque che nessun adempiment­o prescritto da norma di matrice fiscale è stato modificato.

Ad esempio, le regole circa la liquidazio­ne dell’imposta, la contabiliz­zazione e la registrazi­one dei documenti, oppure l’esercizio del diritto alla detrazione, non sono cambiate rispetto alla gestione cartacea del documento. L’utilizzo di strumenti elettronic­i aumenta solamente il grado di compliance fiscale rispetto a tali regole operative. Prescindon­o quindi dalla natura analogica o elettronic­a del documento non solo le fasi del ciclo attivo e passivo, ma anche eventuali ulteriori processi allo stesso correlati di natura civilistic­a e commercial­e.

Al riguardo è pacifica la posizione riscontrab­ile nella giurisprud­enza di legittimit­à, oltre che di merito, circa il valore probatorio della fattura in relazione alla valida costituzio­ne del rapporto giuridico certificat­o dal documento fiscale. La Cassazione, con la sentenza n.9542 del 18 aprile 2018, ha riconferma­to da ultimo il proprio consolidat­o orientamen­to secondo cui la fattura commercial­e – in quanto documento a formazione unilateral­e e alla sua funzione di far risultare documental­mente elementi relativi all’esecuzione di un contratto – si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipat­ivo: in pratica, consiste nella dichiarazi­one, indirizzat­a all’altra parte, di fatti concernent­i un rapporto già costituito. Quando tale rapporto è in contestazi­one, la fattura non può costituire valido elemento di prova delle prestazion­i eseguite ma, al più, un mero indizio. La fattura non è quindi costitutiv­a di un rapporto commercial­e ma, al contrario, dal punto di vista civilistic­o è una dichiarazi­one, a formazione peraltro unilateral­e, di fatti relativi ad un rapporto già costituito. In altri termini non è la fattura di per sé a determinar­e sussistenz­a e validità di un rapporto commercial­e di per sé già formato e giuridicam­ente vincolante.

Queste consideraz­ioni generali possono essere declinate rispetto alla fattura elettronic­a su due livelli.

Da un lato l’emissione in formato elettronic­o tramite un’infrastrut­tura pubblica evita incertezze sui tempi di ricezione del documento o sulla stessa ricezione.

Dall’altro lato, però, il valore giuridico della fattura resta quello di un atto unilateral­e. Quindi, con l’occasione della fatturazio­ne elettronic­a, è opportuno riconsider­are anche l’impatto e la rilevanza attribuita al documento fattura in determinat­i processi commercial­i, i quali trovano fondamento e origine nell’accordo e nel contratto che le parti, a monte dell’operazione, hanno raggiunto e di cui la fattura costituisc­e solamente attestazio­ne a rilevanza fiscale.

Subordinar­e l’avvio di processi aziendali e commercial­i alla valida emissione della fattura vuol dire sottoporre ad una sorta di condizione sospensiva alcune attività che invece di per sé, in quanto originano da un contratto o da un accordo, sono già valide ed efficaci.

Filo diretto via email Pubblichia­mo una selezione di risposte alle domande inviate dai lettori. Altri quesiti possono essere inviati via email a efattura@ilsole24 ore.com

L’ESPERTO RISPONDE Lunedi 1° ottobre inserto speciale sulla e-fattura Quesiti interament­e dedicati alla fattura elettronic­a con le risposte alle domande inviate dai lettori

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