Sanzione a misura di condotta
Sciolto un nodo sulla successione di norme nel tempo
Il principio del favor rei prevale. In materia di successione di leggi penali, nel caso di una condotta posta in essere quando era in vigore una norma penale più favorevole, ma un evento determinante si è verificato quando la legge è cambiata in senso più severo, deve trovare comunque applicazione la disposizione applicabile al momento della condotta. Lo chiarisce la Corte di cassazione con la sentenza 40986 delle Sezioni unite penali depositata ieri. La pronuncia è intervenuta sul caso di un omicidio stradale: investimento di un pedone con decesso di quest’ultimo verificatosi a mesi dall’evento. Nel frattempo il trattamento sanzionatorio era cambiato per effetto dell’introduzione dell’omicidio stradale come reato autonomo (articolo 589 bis del Codice penale), mentre in precedenza la condotta era punita solo a titolo di aggravante.
Le Sezioni unite hanno così sciolto un nodo interpretativo che aveva visto dividersi la Cassazione, con pronunce tese a valorizzare, rispetto alla soluzione adottata dalla sentenza di ieri, l’applicazione della legge in vigore al momento della consumazione del reato e, nel caso, il momento coincide con il verificarsi dell’evento.
Ieri, invece, le Sezioni unite hanno sottolineato il principio di irretroattività della norma più sfavorevole, che riguarda, a rigore di Consulta, non solo le norme incriminatrici, ma anche tutte quelle che riguardano qualità e quantità della pena. Un principio cardine che fa salire in primo piano la necessità di una preventiva valutazione da parte dell’individuo delle conseguenze penali della propria condotta.
«È dunque la condotta - osserva la pronuncia - il punto di riferimento temporale essenziale a garantire la “calcolabilità” delle conseguenze penali, e, con essa, l’autodeterminazione della persona». Spostare in avanti l’azionabilità del principio di irretroattività, facendola coincidere con l’evento, avrebbe come conseguenza la sostanziale retroattività della disciplina penale più severa rispetto al momento in cui per la persona è effettivamente possibile calcolare le conseguenze penali della propria azione.
Inoltre, aggiungono ancora le Sezioni unite, corroborano la scelta fatta anche considerazioni sulla natura della pena, che, anche in questo caso con riferimento a quanto segnalato a più riprese dalla Corte costituzionale.
Si tratta di una sottolineatura di quella natura preventiva della sanzione per la quale ogni cittadino deve essere messo nelle condizioni di potersi adeguare o meno alla regola penale, subendone poi le conseguenze del caso.