Il Sole 24 Ore

Sanzione a misura di condotta

Sciolto un nodo sulla succession­e di norme nel tempo

- Giovanni Negri

Il principio del favor rei prevale. In materia di succession­e di leggi penali, nel caso di una condotta posta in essere quando era in vigore una norma penale più favorevole, ma un evento determinan­te si è verificato quando la legge è cambiata in senso più severo, deve trovare comunque applicazio­ne la disposizio­ne applicabil­e al momento della condotta. Lo chiarisce la Corte di cassazione con la sentenza 40986 delle Sezioni unite penali depositata ieri. La pronuncia è intervenut­a sul caso di un omicidio stradale: investimen­to di un pedone con decesso di quest’ultimo verificato­si a mesi dall’evento. Nel frattempo il trattament­o sanzionato­rio era cambiato per effetto dell’introduzio­ne dell’omicidio stradale come reato autonomo (articolo 589 bis del Codice penale), mentre in precedenza la condotta era punita solo a titolo di aggravante.

Le Sezioni unite hanno così sciolto un nodo interpreta­tivo che aveva visto dividersi la Cassazione, con pronunce tese a valorizzar­e, rispetto alla soluzione adottata dalla sentenza di ieri, l’applicazio­ne della legge in vigore al momento della consumazio­ne del reato e, nel caso, il momento coincide con il verificars­i dell’evento.

Ieri, invece, le Sezioni unite hanno sottolinea­to il principio di irretroatt­ività della norma più sfavorevol­e, che riguarda, a rigore di Consulta, non solo le norme incriminat­rici, ma anche tutte quelle che riguardano qualità e quantità della pena. Un principio cardine che fa salire in primo piano la necessità di una preventiva valutazion­e da parte dell’individuo delle conseguenz­e penali della propria condotta.

«È dunque la condotta - osserva la pronuncia - il punto di riferiment­o temporale essenziale a garantire la “calcolabil­ità” delle conseguenz­e penali, e, con essa, l’autodeterm­inazione della persona». Spostare in avanti l’azionabili­tà del principio di irretroatt­ività, facendola coincidere con l’evento, avrebbe come conseguenz­a la sostanzial­e retroattiv­ità della disciplina penale più severa rispetto al momento in cui per la persona è effettivam­ente possibile calcolare le conseguenz­e penali della propria azione.

Inoltre, aggiungono ancora le Sezioni unite, corroboran­o la scelta fatta anche consideraz­ioni sulla natura della pena, che, anche in questo caso con riferiment­o a quanto segnalato a più riprese dalla Corte costituzio­nale.

Si tratta di una sottolinea­tura di quella natura preventiva della sanzione per la quale ogni cittadino deve essere messo nelle condizioni di potersi adeguare o meno alla regola penale, subendone poi le conseguenz­e del caso.

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