Vendita beni all’estero, reato solo con l’evasione
Nel caso di emissione di fatture false, relative alla vendita di beni all’estero, per ipotizzarsi l’illecito penale occorre dimostrare che l’utilizzo dei documenti abbia consentito in qualche modo ai soggetti esteri di evadere somme nei confronti del fisco italiano. A precisarlo è la sentenza penale 41282/2018 della Cassazione depositata ieri.
I giudici di legittimità hanno rilevato che l’ordinanza del Tribunale del riesame non accennava minimamente alla sussistenza dei requisiti per la configurabilità dei due delitti ipotizzati e di conseguenza al relativo profitto oggetto della misura cautelare. Inoltre non era chiaro perché l’emissione di false fatture avrebbe consentito a terzi - cioè a soggetti differenti dalla società ricorrente emittente – di evadere nei confronti del fisco italiano le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, né se si trattasse di tali soggetti. Peraltro nell’ipotesi in cui si fosse trattato di società estere non era chiaro come si poteva conseguire il fine di evadere le imposte. In ogni caso la Cassazione ricorda che in tema di emissione di fatture false il profitto confiscabile in capo all’emittente non può essere quantificato nell’asserita imposta evasa dell’utilizzatore dei documenti fiscali stante la previsione normativa di esclusione del concorso per entrambe le fattispecie illecite.