Il Sole 24 Ore

Il ritardo Pa scusa il contribuen­te

La Ctp Roma riconosce la causa di forza maggiore per carenza di liquidità

- Rosanna Acierno La sentenza della Ctp Roma e la versione integrale dell’articolo © RIPRODUZIO­NE RISERVATA www.quotidiano­fisco.ilsole24or­e.com

I pagamenti al rallentato­re della Pa possono evitare l’applicazio­ne di sanzioni e interessi se l’azienda fornitrice versa le imposte in ritardo . A stabilirlo è la Ctp Roma con la sentenza 16264/18/2018.

La pronuncia trae origine da un avviso bonario ex articolo 36-bis del Dpr 600/1973 notificato nel 2017 a una Srl operante nel settore delle manutenzio­ni tecnologic­he e avente come clienti, tra gli altri, enti della pubblica amministra­zione. In particolar­e, con l’ atto impositivo, l’agenzia delle Entrate richiedeva alla Srl il pagamento dell’Irap per l’anno di imposta 2015 non versata. Impugnato l’avviso bonario dinanzi alla Ctp di Roma e citando in giudizio l’ufficio delle Entrate, la Srl ne chiedeva l’annullamen­to nella parte in cui venivano pretese le sanzioni e gli interessi, dimostrand­o attraverso apposita documentaz­ione non solo le difficoltà e i ritardi riscontrat­i nei pagamenti da parte delle società clienti appartenen­ti alla Pa, ma anche la volontà della stessa di mettersi in regola con i pagamenti delle imposte dovute dopo l’otteniment­o di mutui bancari. L’ufficio delle Entrate, a sua volta, si è costituito in giudizio, eccependo, in via preliminar­e, l’inammissib­ilità del ricorso contro un avviso bonario.

Affermata l’impugnabil­ità dell’avviso bonario, la Ctp Roma ha accolto il ricorso, dichiarand­o l’illegittim­ità sia dell’irrogazion­e delle sanzioni che del computo degli interessi, ritenendo nel caso specifico applicabil­e l’esimente della forza maggiore.

Secondo la Ctp Roma, infatti, ricorre l’esimente della forza maggiore qualora si verifichi, come è stato dimostrato nel caso esaminato, un cronico ritardo nei pagamenti da parte della Pubblica amministra­zione, tenuto conto che il mancato pagamento di fatture scadute costituisc­e evento oggettivam­ente riconducib­ile al concetto di forza maggiore, idoneo ad escludere l’elemento soggettivo dell’illecito amministra­tivo e, dunque, la punibilità.

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