Il ritardo Pa scusa il contribuente
La Ctp Roma riconosce la causa di forza maggiore per carenza di liquidità
I pagamenti al rallentatore della Pa possono evitare l’applicazione di sanzioni e interessi se l’azienda fornitrice versa le imposte in ritardo . A stabilirlo è la Ctp Roma con la sentenza 16264/18/2018.
La pronuncia trae origine da un avviso bonario ex articolo 36-bis del Dpr 600/1973 notificato nel 2017 a una Srl operante nel settore delle manutenzioni tecnologiche e avente come clienti, tra gli altri, enti della pubblica amministrazione. In particolare, con l’ atto impositivo, l’agenzia delle Entrate richiedeva alla Srl il pagamento dell’Irap per l’anno di imposta 2015 non versata. Impugnato l’avviso bonario dinanzi alla Ctp di Roma e citando in giudizio l’ufficio delle Entrate, la Srl ne chiedeva l’annullamento nella parte in cui venivano pretese le sanzioni e gli interessi, dimostrando attraverso apposita documentazione non solo le difficoltà e i ritardi riscontrati nei pagamenti da parte delle società clienti appartenenti alla Pa, ma anche la volontà della stessa di mettersi in regola con i pagamenti delle imposte dovute dopo l’ottenimento di mutui bancari. L’ufficio delle Entrate, a sua volta, si è costituito in giudizio, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso contro un avviso bonario.
Affermata l’impugnabilità dell’avviso bonario, la Ctp Roma ha accolto il ricorso, dichiarando l’illegittimità sia dell’irrogazione delle sanzioni che del computo degli interessi, ritenendo nel caso specifico applicabile l’esimente della forza maggiore.
Secondo la Ctp Roma, infatti, ricorre l’esimente della forza maggiore qualora si verifichi, come è stato dimostrato nel caso esaminato, un cronico ritardo nei pagamenti da parte della Pubblica amministrazione, tenuto conto che il mancato pagamento di fatture scadute costituisce evento oggettivamente riconducibile al concetto di forza maggiore, idoneo ad escludere l’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo e, dunque, la punibilità.