Il Sole 24 Ore

Nei quadri RL e RM il calcolo delle plusvalenz­e sugli immobili

Il primo passo è distinguer­e tra terreni agricoli, lottizzati, edificabil­i e fabbricati Penale da 250 a 2mila euro per chi non indica l’affrancame­nto precedente

- Giorgio Gavelli

I contribuen­ti che, nel corso del periodo d’imposta precedente, hanno ceduto (ovvero permutato, conferito eccetera) un immobile (o un diritto reale su di esso) realizzand­o una plusvalenz­a, devono compilare il modello dichiarati­vo e calcolare con esattezza le imposte dovute, anche se in parte già assolte tramite acconti o imposte sostitutiv­e. Il compito non si presenta semplice: ogni tipologia di immobile ha le sue regole e ipotesi specifiche, nonché possibili regimi alternativ­i che possono consentire di ridurre notevolmen­te il carico fiscale.

Vediamo nel dettaglio, ricordando che, contrariam­ente a quanto accade con i redditi fondiari, per le plusvalenz­e le regole dettate dagli articoli 67 e 68 Tuir valgono anche per gli immobili situati all’estero. Occorre in prima battuta distinguer­e tra terreni agricoli, lottizzati, edificabil­i e fabbricati, ricordando che:

 la linea di confine tra terreno e fabbricato è dettata dall’articolo 2645-bis, comma 5 del Codice civile, ossia dal cosiddetto “rustico”, comprensiv­o delle mura perimetral­i delle singole unità, e della copertura completa;

 la lottizzazi­one si realizza con l’emissione del provvedime­nto autorizzat­ivo (risoluzion­e 319/E/2008 e Cassazione 13464/2014);

 il concetto di edificabil­ità (definito dall’articolo 36, comma 2, del Dl 223/2006) prevede, nonostante le residue resistenze delle Entrate, che un «terreno già edificato» non può essere considerat­o alla stregua di un’area “vergine” a cui la pianificaz­ione urbanistic­a imprime una destinazio­ne edificator­ia (Cassazione 19129/2017).

In linea generale, mentre le minusvalen­ze non consentono alcun vantaggio, le plusvalenz­e sono determinat­e sottraendo al corrispett­ivo incassato (e in proporzion­e a questo) la somma tra il costo di acquisto o di costruzion­e e i vari oneri inerenti all’immobile ceduto. Nei casi in cui la plusvalenz­a è imponibile nonostante la provenienz­a sia a titolo gratuito, se vi è stato acquisto per succession­e, il costo è rappresent­ato dal valore dichiarato a tal fine (o in seguito definito e liquidato) consideran­do i costi inerenti, mentre in caso di acquisto per donazione, il costo è quello sostenuto del donante (la tabella mostra le regole particolar­i vigenti per i terreni lottizzati). In caso di aree edificabil­i (anche pervenute a titolo gratuito), il costo di acquisto va incrementa­to (oltre che degli oneri inerenti via via sostenuti) anche della rivalutazi­one in base all’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Per quanto attiene ai regimi sostitutiv­i all’imposizion­e Irpef ordinaria, le ipotesi (entrambe facoltativ­e) sono due. Per fabbricati e terreni agricoli si può fruire di una imposizion­e “secca” del 20% sulla plusvalenz­a (evitando, quindi la progressiv­ità e, secondo le istruzioni, anche l’indicazion­e del reddito in dichiarazi­one), che il venditore deve richiedere al notaio all’atto della cessione, fornendo la base di calcolo e a condizione che non venga occultato parte del corrispett­ivo (articolo 1, commi 496 e seguenti, della legge 266/2005). Per tutti i terreni, invece, a singhiozzo il legislator­e ha previsto nel tempo l’affrancame­nto di valore con imposta sostitutiv­a dell’8% sul valore periziato (articolo 7 della legge 448/2001), facoltà scaduta il 2 luglio.

In ambito dichiarati­vo, ferma restando la distinzion­e tra tassazione ordinaria (quadro RL) e tassazione separata (quadro RM), quest’ultima prevista per le sole aree edificabil­i, chi ha provveduto nell’anno precedente all’affrancame­nto (anche senza necessaria­mente aver ceduto) deve rammentars­i di compilare il rigo RM22 del modello Redditi, anche se l’omissione non impedisce di avvalersi del maggior valore ma comporta solo una sanzione (da 250 a 2mila euro). Il costo della perizia, se rimasto a carico del contribuen­te, concorre a ridurre l’eventuale plusvalenz­a imponibile.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy