Coassicurazioni, sulla commissione di delega è scontro
In Cassazione si sono consolidati due fronti, pro e contro l’esenzione fiscale
Con le sentenze “pro fisco” numero 21069 e 21070 depositate dalla Corte di cassazione il 24 agosto 2018, si acuisce il contrasto nell’ambito delle coassicurazioni, del trattamento ai fini Iva (esenzione versus imponibilità) della cosiddetta “commissione di delega”, ovvero della quota del premio di esclusiva spettanza della coassicuratrice delegataria a titolo di copertura delle spese da essa sostenute per la gestione del contratto. E ciò diversamente dalla quota di premio cosiddetto “puro”, determinato, sulla base di valutazioni probabilistiche, per coprire i rischi assunti, che viene invece “girato” alle coassicuratrici deleganti.
Distorsioni e discriminazioni che non dovrebbero essere provocate nemmeno da norme tributarie. E invece, ove prevalesse l’imponibilità, si determinerebbe un significativo effetto distorsivo sulla concorrenza favorendo le grandi imprese che, per le loro dimensioni, possono assumere in proprio grandi rischi a danno delle minori costrette a ricorrere alla coassicurazione subendo però l’onere dell’Iva.
Sotto il profilo fiscale in Cassazione si sono consolidati due “fronti”, uno pro e l’altro contro l’esenzione, sulla base di una diversa interpretazione della normativa europea, l’articolo 135 paragrafo 1 lettera a) direttiva 2006/112 e di quella italiana, Dpr 633/72, articoli 10, 12 e 15.
Le sentenze che riconoscono l’esenzione Iva, numero 2429/16, 5885/17 e 18427/18, con collegi diversamente composti, hanno affermato che l’esenzione spetta, tenuto conto delle sentenze della Corte di giustizia, a condizione che si realizzi sia il presupposto soggettivo, consistente nel fatto che il prestatore dei servizi (la coassicuratrice delegataria) deve essere anch’esso impegnato nei confronti dell’assicurato a garantirgli la copertura di un rischio essendo vincolato a quest’ultimo da un rapporto contrattuale, che il presupposto di natura oggettiva consistente nella idoneità della pluralità di prestazioni svolte dalla delegataria a integrare il servizio assicurativo sotto il profilo economico, la cui sussistenza deve essere accertata dal giudice di merito, circostanza che ha indotto la Cassazione al rinvio alle competenti Ctr per l’accertamento dei fatti.
Le sentenze “pro fisco (5 febbraio e 22 marzo 2018) hanno negato l’esenzione, affermando che: la stipula della clausola di delega non vale a modificare natura ed effetti dei distinti rapporti con la creazione di un’obbligazione solidale tra i coassicuratori;
gli impegni oggetto della clausola non hanno per oggetto la copertura assicurativa del rischio ma unicamente le modalità di gestione unitaria del rapporto assicurativo;
l’interesse che giustifica la clausola è unicamente quello dei coassicuratori per il soddisfacimento del loro interesse.
I contrasti giurisprudenziali non potranno che essere definitivamente risolti, trattandosi di Iva, con rimessione alla Corte di giustizia.