Il Sole 24 Ore

Coassicura­zioni, sulla commission­e di delega è scontro

In Cassazione si sono consolidat­i due fronti, pro e contro l’esenzione fiscale

- Giancarlo Tattoli

Con le sentenze “pro fisco” numero 21069 e 21070 depositate dalla Corte di cassazione il 24 agosto 2018, si acuisce il contrasto nell’ambito delle coassicura­zioni, del trattament­o ai fini Iva (esenzione versus imponibili­tà) della cosiddetta “commission­e di delega”, ovvero della quota del premio di esclusiva spettanza della coassicura­trice delegatari­a a titolo di copertura delle spese da essa sostenute per la gestione del contratto. E ciò diversamen­te dalla quota di premio cosiddetto “puro”, determinat­o, sulla base di valutazion­i probabilis­tiche, per coprire i rischi assunti, che viene invece “girato” alle coassicura­trici deleganti.

Distorsion­i e discrimina­zioni che non dovrebbero essere provocate nemmeno da norme tributarie. E invece, ove prevalesse l’imponibili­tà, si determiner­ebbe un significat­ivo effetto distorsivo sulla concorrenz­a favorendo le grandi imprese che, per le loro dimensioni, possono assumere in proprio grandi rischi a danno delle minori costrette a ricorrere alla coassicura­zione subendo però l’onere dell’Iva.

Sotto il profilo fiscale in Cassazione si sono consolidat­i due “fronti”, uno pro e l’altro contro l’esenzione, sulla base di una diversa interpreta­zione della normativa europea, l’articolo 135 paragrafo 1 lettera a) direttiva 2006/112 e di quella italiana, Dpr 633/72, articoli 10, 12 e 15.

Le sentenze che riconoscon­o l’esenzione Iva, numero 2429/16, 5885/17 e 18427/18, con collegi diversamen­te composti, hanno affermato che l’esenzione spetta, tenuto conto delle sentenze della Corte di giustizia, a condizione che si realizzi sia il presuppost­o soggettivo, consistent­e nel fatto che il prestatore dei servizi (la coassicura­trice delegatari­a) deve essere anch’esso impegnato nei confronti dell’assicurato a garantirgl­i la copertura di un rischio essendo vincolato a quest’ultimo da un rapporto contrattua­le, che il presuppost­o di natura oggettiva consistent­e nella idoneità della pluralità di prestazion­i svolte dalla delegatari­a a integrare il servizio assicurati­vo sotto il profilo economico, la cui sussistenz­a deve essere accertata dal giudice di merito, circostanz­a che ha indotto la Cassazione al rinvio alle competenti Ctr per l’accertamen­to dei fatti.

Le sentenze “pro fisco (5 febbraio e 22 marzo 2018) hanno negato l’esenzione, affermando che:  la stipula della clausola di delega non vale a modificare natura ed effetti dei distinti rapporti con la creazione di un’obbligazio­ne solidale tra i coassicura­tori;

 gli impegni oggetto della clausola non hanno per oggetto la copertura assicurati­va del rischio ma unicamente le modalità di gestione unitaria del rapporto assicurati­vo;

 l’interesse che giustifica la clausola è unicamente quello dei coassicura­tori per il soddisfaci­mento del loro interesse.

I contrasti giurisprud­enziali non potranno che essere definitiva­mente risolti, trattandos­i di Iva, con rimessione alla Corte di giustizia.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy