Il Sole 24 Ore

La posta elettronic­a certificat­a non è idonea a conservare l’e-fattura

Il sistema deve produrre, indicizzar­e e bloccare temporalme­nte i documenti Bisogna adeguarsi entro il 2020. Dalle Entrate un servizio per archiviare

- Alessandro Mastromatt­eo Benedetto Santacroce

La posta elettronic­a certificat­a non è, di per sé, uno strumento per assolvere agli obblighi di conservazi­one. L'avvento della fattura elettronic­a non muta gli obblighi di conservazi­one dei registri Iva. La conservazi­one elettronic­a non impone comportame­nti immediati, ma richiede un adeguament­o da concluders­i entro il 31 gennaio del 2020. Queste sono le risposte ai quesiti giunti sul tema della conservazi­one nei giorni scorsi al Sole 24 Ore.

L'utilizzo della Pec

La nozione giuridica di conservazi­one dei documenti, in modo del tutto semplicist­ico, è il rispetto di determinat­e regole per dare validità nel tempo a un atto a contenuto giuridico. La Posta elettronic­a certificat­a è lo strumento che dà certezza al trasferime­nto da un soggetto ad un altro di una comunicazi­one o di un contenuto. Le due nozioni possono trovare un punto di contatto nel momento in cui il soggetto che invia un documento provvede a conservare gli esiti della trasmissio­ne e il contenuto della “busta” inviata. Come si comprende le due nozioni sono tra loro complement­ari, ma il loro contenuto e la loro funzione è ben distinta.

La domanda posta era se un'impresa che si avvale della Pec per l'invio delle fatture elettronic­he ha soddisfatt­o anche l'adempiment­o della conservazi­one dei documenti digitali trasmessi e ricevuti. La risposta, per quanto evidenziat­o in precedenza, è sicurament­e negativa. Infatti, mentre la Pec è lo strumento che utilizziam­o per avere certezza che la fattura inviata raggiunga il destinatar­io o il soggetto delegato dal cliente a riceverla, la conservazi­one implica che il contenuto del messaggio venga dal fornitore prodotto, indicizzat­o, staticizza­to, sigillato con una firma elettronic­a e bloccato temporalme­nte con un'ulteriore firma apposta da una certificat­ion authority (time stamping).

Registri Iva

L'arrivo delle nuove regole di fatturazio­ne non implica l'obbligo di conservazi­one elettronic­a dei registri Iva. Infatti, l'articolo 39 del Dpr 633/72 impone solo nel caso in cui si riceva una fattura elettronic­a la conservazi­one della stessa con la medesima modalità. Inoltre, per quanto riguarda la stessa tenuta dei registri Iva, si sottolinea che il Decreto dignità (articolo 11, comma 3 ter Dl 87/2018 come modificato in sede di conversion­e) prevede, addirittur­a l'abolizione dell'obbligo. Pertanto con la fattura elettronic­a il contribuen­te potrebbe anche non tenere più i registri Iva. Quello che lascia perplessi è che se il registro Iva (come tutti i documenti attivi di un'impresa) è prodotto in modalità virtuale non si comprende perché lo si debba ancora stampare.

La tempistica di conservazi­one

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