Il Sole 24 Ore

No al bonus pubblicità senza investimen­ti nel periodo precedente

L’interpreta­zione restrittiv­a nelle risposte alle Faq del dipartimen­to Editoria

- Giorgio Gavelli

Non è possibile accedere al bonus se non vi sono investimen­ti pubblicita­ri ammissibil­i nel periodo precedente. Sia perché, con riferiment­o a quella tipologia di investimen­to, l’impresa non ha sostenuto costi, sia perché non era ancora costituita.

Per «analoghi investimen­ti» e «sugli stessi mezzi di informazio­ne», si intendono investimen­ti realizzati sullo stesso «canale informativ­o» e non sulla singola emittente o sul singolo giornale. I costi vanno assunti al netto delle spese accessorie e dei costi di intermedia­zione. Sono le risposte più interessan­ti alle Faq comparse sul sito del dipartimen­to per l’Informazio­ne e per l’editoria della presidenza del Consiglio dei ministri con riferiment­o al credito d’imposta sugli investimen­ti pubblicita­ri.

La risposta più attesa è quella che riguarda l’esatta declinazio­ne dell’approccio incrementa­le sul periodo precedente di riferiment­o (24 giugno-31 dicembre 2016 per il bonus 2017 o anno 2017 per il bonus 2018), nel caso in cui in tale periodo non vi siano costi ammissibil­i, anche eventualme­nte perché l’impresa si è costituita successiva­mente. In proposito, il dipartimen­to conferma la lettura imposta dal Consiglio di Stato nel parere 1255 del maggio scorso sullo schema di regolament­o poi pubblicato come Dpcm 90/2018, in controtend­enza rispetto ad agevolazio­ni passate e presenti. Si conferma infatti che, qualora nel periodo di riferiment­o non vi siano stati investimen­ti agevolabil­i, il credito d’imposta non spetta. Dagli esempi presenti nelle risposte si comprende come:  l’incremento percentual­e minimo dell’1% deve, in primo luogo, essere presente a livello di investimen­ti complessiv­i nei due canali agevolabil­i, il che significa che se su entrambi nel periodo di riferiment­o le spese sono state pari a zero non spetta alcun beneficio;

 rispettato tale paletto, l’incremento assume rilevanza solo nel canale pubblicita­rio in cui gli investimen­ti del periodo precedente non sono pari a zero, e nei limiti di esso.

Va sottolinea­to che i valori vanno considerat­i rispettand­o (anche per soggetti Ias od Oic diversi dalle micro-imprese) quanto prescritto dall’articolo 109 Tuir, come stabilito dal comma 2 dell’articolo 4 del Dpcm: trattandos­i di prestazion­i di servizi si avrà riguardo all’ultimazion­e o alla maturazion­e se si tratta di corrispett­ivi periodici.

Circa le modalità di realizzazi­one degli investimen­ti pubblicita­ri, le risposte mantengono una linea di rigida interpreta­zione. Il credito è riconosciu­to solo per gli investimen­ti pubblicita­ri incrementa­li effettuati sulle emittenti radiofonic­he e televisive locali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazi­one, o su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale o presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazi­one, e dotati della figura del direttore responsabi­le.

In merito alla rinuncia al beneficio precedente­mente richiesto, il Dipartimen­to precisa che essa può essere presentata negli stessi termini della comunicazi­one (e quindi entro il 22 ottobre per il 2018), essendo irrilevant­e sia una rinuncia presentata fuori termine, sia quella relativa ad una dichiarazi­one sostitutiv­a.

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