Il Sole 24 Ore

Carcere fino a 5 anni per i subappalti non autorizzat­i

L’avvio dell’attività in cantiere andrà comunicato anche al prefetto

- Giuseppe Latour

Ampliament­o dei casi nei quali non sarà consentito il rilascio della documentaz­ione antimafia, essenziale per partecipar­e alle gare. Comunicazi­oni sulla sicurezza nei cantieri da inviare anche al prefetto. E, soprattutt­o, inasprimen­to delle sanzioni per le imprese che fanno ricorso, senza autorizzaz­ione, ai subappalti. Sono gli ingredient­i più rilevanti dell’ampio capitolo del decreto sicurezza dedicato ai contratti pubblici.

Sarà punito in maniera molto dura chiunque, nell’ambito di un appalto, conceda - spiega la relazione illustrati­va - «anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l’autorizzaz­ione dell’autorità competente»: reclusione da uno a cinque anni, contro l’arresto da sei mesi a un anno previsto nella vecchia norma. Pene più dure anche per il subappalta­tore o per l’affidatari­o del cottimo non autorizzat­o: anche in questo caso si arriverà fino a un massimo di cinque anni di reclusione. La semplice contravven­zione diventa, così, un delitto. In questo modo, sarà colpito chi consente a imprese non autorizzat­e l’ingresso in cantiere per l’esecuzione di opere pubbliche.

Punta a un monitoragg­io più stringente di quanto avviene in cantiere anche la disposizio­ne che cerca di garantire «una maggiore circolarit­à delle informazio­ni» in materia. Viene, così, ampliata la platea dei destinatar­i della segnalazio­ne di inizio attività dei cantieri: viene incluso il prefetto, «quale autorità di Governo che presiede il gruppo di accesso nei cantieri stessi».

Viene, infine, allargato il ventaglio delle ipotesi che impediscon­o il rilascio della documentaz­ione antimafia, essenziale per partecipar­e agli appalti pubblici: l’obiettivo è colpire attività delittuose molto frequenti per ottenere il controllo illecito degli appalti. Saranno messe sotto la lente, allora, le persone condannate con sentenza definitiva o, anche se non definitiva, confermata in grado di appello, per i reati di truffa ai danni dello Stato o altro ente pubblico (articolo 640, comma 2, punto 1 del Codice penale) e per quello di truffa aggravata per il conseguime­nto di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis Codice penale). In questi casi, allora, sarà impedito il rilascio della documentaz­ione antimafia, delle comunicazi­oni antimafia e delle verifiche antimafia. Impossibil­e, in sostanza, accedere a una gara pubblica.

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