Carcere fino a 5 anni per i subappalti non autorizzati
L’avvio dell’attività in cantiere andrà comunicato anche al prefetto
Ampliamento dei casi nei quali non sarà consentito il rilascio della documentazione antimafia, essenziale per partecipare alle gare. Comunicazioni sulla sicurezza nei cantieri da inviare anche al prefetto. E, soprattutto, inasprimento delle sanzioni per le imprese che fanno ricorso, senza autorizzazione, ai subappalti. Sono gli ingredienti più rilevanti dell’ampio capitolo del decreto sicurezza dedicato ai contratti pubblici.
Sarà punito in maniera molto dura chiunque, nell’ambito di un appalto, conceda - spiega la relazione illustrativa - «anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l’autorizzazione dell’autorità competente»: reclusione da uno a cinque anni, contro l’arresto da sei mesi a un anno previsto nella vecchia norma. Pene più dure anche per il subappaltatore o per l’affidatario del cottimo non autorizzato: anche in questo caso si arriverà fino a un massimo di cinque anni di reclusione. La semplice contravvenzione diventa, così, un delitto. In questo modo, sarà colpito chi consente a imprese non autorizzate l’ingresso in cantiere per l’esecuzione di opere pubbliche.
Punta a un monitoraggio più stringente di quanto avviene in cantiere anche la disposizione che cerca di garantire «una maggiore circolarità delle informazioni» in materia. Viene, così, ampliata la platea dei destinatari della segnalazione di inizio attività dei cantieri: viene incluso il prefetto, «quale autorità di Governo che presiede il gruppo di accesso nei cantieri stessi».
Viene, infine, allargato il ventaglio delle ipotesi che impediscono il rilascio della documentazione antimafia, essenziale per partecipare agli appalti pubblici: l’obiettivo è colpire attività delittuose molto frequenti per ottenere il controllo illecito degli appalti. Saranno messe sotto la lente, allora, le persone condannate con sentenza definitiva o, anche se non definitiva, confermata in grado di appello, per i reati di truffa ai danni dello Stato o altro ente pubblico (articolo 640, comma 2, punto 1 del Codice penale) e per quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis Codice penale). In questi casi, allora, sarà impedito il rilascio della documentazione antimafia, delle comunicazioni antimafia e delle verifiche antimafia. Impossibile, in sostanza, accedere a una gara pubblica.