Il Sole 24 Ore

Per i lavori in casa la messa in sicurezza pesa sul committent­e

Esenzione solo se prevista all’atto dell’affidament­o alla ditta incaricata

- Luigi Caiazza

Nell’appalto dei lavori edili, anche di modesta entità, è sempre più frequente l’individuaz­ione della responsabi­lità penale del committent­e in caso di infortunio sul lavoro.

In tal senso si sta orientando la giurisprud­enza, per cui un committent­e che si definisca “non profession­ale”, come quello che appalta lavori di tipo domestico, quali ristruttur­azioni, pitturazio­ne, in assenza della redazione di un documento di valutazion­e dei rischi o della nomina di un responsabi­le dei lavori, cui sia conferito anche il compito di realizzare la sicurezza prima della realizzazi­one delle opere, ha l’onere di mettere l’appaltator­e nella condizione di operare in sicurezza.

In tal senso, si ora è espressa anche la Corte di cassazione, Quarta Sezione Penale, con la sentenza 40922/18 depositata il 25 settembre scorso, nel decidere il ricorso presentato da una committent­e avverso le sentenze dei giudici di primo e secondo grado.

Nel caso esaminato dalla Corte era risultato che la ricorrente aveva commission­ato a una impresa edile i lavori di pitturazio­ne delle pareti esterne di un villino di sua proprietà.

L’appaltator­e, mentre eseguiva i lavori precipitav­a da un’apertura posta sulla pavimentaz­ione esterna che costituiva la luce di uno scantinato, originaria­mente coperta da tavole, nel frattempo rimosse da altro operaio, per cui l’apertura stessa veniva riparata solo da un pannello in polistirol­o, il quale, non reggendo al peso, si rompeva facendo precipitar­e l’appaltator­e, che si feriva mortalment­e.

Come anticipato, i giudici di legittimit­à, nello stabilire che sul committent­e gravava il dovere di sicurezza in relazione all’esecuzione del contratto di appalto, nel caso di specie hanno individuat­o: la mancata predisposi­zione dei un piano di valutazion­e dei rischi; il mantenimen­to dell’apertura sul piano di calpestio del camminamen­to intorno al villino, senza efficace protezione dal rischio di caduta; la mancata vigilanza dello stato di fatto esistente in cantiere; la mancata informazio­ne delle maestranze presenti sui luoghi.

Si tratta di obblighi, in qualche caso di esclusiva competenza del datore di lavoro, non ottemperat­i dal committent­e, che non può dirsi esente per il fatto che il lavoro commission­ato attenesse ad una realtà lavorativa di natura “domestica”, essendo titolare ex lege di una posizione di garanzia, ed essendosi il sinistro prodotto in assenza della designazio­ne di un responsabi­le dei lavori.

Da qui l’affermazio­ne secondo cui sul committent­e incombe l’obbligo non solo di segnalare i pericoli, ma anche quello di provvedere alla loro eliminazio­ne prima dell’inizio dell’attività, così da consentire a colui al quale siano affidati i lavori di assumere, quale datore di lavoro, i rischi propri delle lavorazion­i e non anche quelli derivanti dalla conformazi­one dei luoghi. Ne deriva anche che solo nell’ipotesi in cui l’oggetto dell’incarico includa la messa in sicurezza dei luoghi sui quali insisterà il cantiere, è possibile per il committent­e essere esente da responsabi­lità. Pertanto, quest’ultima resta in capo al committent­e quando l’incarico sia conferito per la sola esecuzione delle opere, non estendendo­si espressame­nte ai rischi preesisten­ti.

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