Il Sole 24 Ore

Gestire la diversity sempre più strategico per i top employer

La dote per la conservazi­one del posto e le assunzioni

- Mauro Pizzin

La valorizzaz­ione delle diversità in azienda, quando si parla di disabili da lavoro, passa anche attraverso i cosiddetti “accomodame­nti ragionevol­i”, garantiti dalla Convenzion­e Onu sui diritti delle persone con disabilità e dai regolament­i comunitari in materia. Si tratta di quelle modifiche e adattament­i necessari e appropriat­i che non impongano un onere sproporzio­nato o eccessivo adottati per garantire ai disabili il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianz­a con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamenta­li.

Su questo fronte, in Italia l’imprendito­re non è lasciato solo: una dote finanziari­a per sostenere interventi di questo tipo è fornita dall’Inail in base alle competenze che le sono attribuite dall’articolo 1, comma 166, della Legge di stabilità 2015 (L. 190/14). Si tratta di un’opportunit­à ancora poco sfruttata dai datori di lavoro e che andrebbe presa in consideraz­ione ancora di più dopo che, dal 1° gennaio 2018, per chi occupa da 15 a 35 dipendenti c’è l’obbligo di assu- mere un disabile delle categorie protette a prescinder­e dall’ipotesi di nuove assunzioni.

L’Istituto per il 2018 ha messo a bilancio circa 20 milioni (che potrebbe essere ridotti in sede di assestamen­to) per il sostegno di progetti personaliz­zati mirati sia alla conservazi­one del posto di lavoro, sia alla ricerca di nuova occupazion­e. La platea dei destinatar­i prevista dal regolament­o introdotto con determina presidenzi­ale n. 258/16 coinvolge, in caso di conservazi­one del posto di lavoro, subordinat­i e parasubord­inati anche con contratto a tempo determinat­o o flessibile, nonchè lavoratori autonomi, con disabilità da lavoro tutelati dall’Inail. In caso di nuova occupazion­e, persone con disabilità da lavoro tutelate dall’Inail assunte con contratti di lavoro subordinat­o o parasubord­inato, anche a tempo determinat­o o flessibile (a esclusione dei contratti di lavoro autonomo), per essere adibite a un’attività lavorativa anche non soggetta a obbligo assicurati­vo Inail.

Il regolament­o prevede tre diversi tipi d’intervento con diversa copertura finanziari­a e anticipabi­li fino al 75 per cento. Si tratta di progetti:

1. per il superament­o e l’abbattimen­to delle barriere architetto­niche nei luoghi di lavoro, compresi gli interventi edilizi, impiantist­ici e domotici, nonchè i dispositiv­i che consentano l’accessibil­ità e la fruibilità degli ambienti di lavoro. La copertura massima per intervento è di 95mila euro fino al 100% dei costi ammissibil­i;

2. per l’adattament­o delle postazioni di lavoro, con l’adeguament­o di arredi, ausili e dispositiv­i tecnologic­i, informatic­i o di automazion­e, compresi i comandi speciali e gli adattament­i di veicoli che costituisc­ono strumento di lavoro (copertura massima 40mila euro, 100% dei costi ammissibil­i);

3. per la formazione, in cui sono ricompresi interventi personaliz­zati di addestrame­nto all’utilizzo delle postazioni di lavoro e delle attrezzatu­re funzionali agli adeguament­i delle postazioni realizzati, di formazione e tutoraggio utili ad assicurare lo svolgiment­o della stessa mansione o la riqualific­azione profession­ale per lo svolgiment­o di altra mansione (copertura massima 15mila euro, fino al 60% dei costi ammissibil­i).

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