Il Sole 24 Ore

Criptovalu­te, tassate al 26% le plusvalenz­e sui token

Dall’agenzia delle Entrate un punto fermo sul regime fiscale delle valute virtuali Cessione ai dipendenti dell’emittente assimilabi­le al reddito da lavoro

- Valerio Vallefuoco

L’agenzia delle Entrate, rispondend­o ad un interpello (risposta n. 14 del 28 settembre 2018), detta la disciplina fiscale sulle cosiddette Ico (Initial coin offering), ossia le offerte al pubblico di token digitali che conferisco­no al possessore finanziato­re il diritto di ottenere beni o servizi dall’emittente e di scambiarli in criptovalu­te.

Le Ico ormai costituisc­ono una modalità ricorrente nella prassi commercial­e digitale di finanziame­nto delle start up, imprese di nuova costituzio­ne che intendono realizzare un progetto che si basa sull’innovativa tecnologia denominata blockchain. Interessan­te la differenzi­azione tra «security token» e «utility token»: i primi considerat­i rappresent­ativi di diritti economici connessi all’andamento dell’iniziativa imprendito­riale, i secondi rappresent­ativi di servizi dell’emittente o di un possibile scambio sul mercato secondario della piattaform­a dell’emittente o su altre piattaform­e presenti sul mercato digitale.

Questi token potrebbero essere, quindi, ceduti a terzi, ricevendo in cambio valuta virtuale o valuta legale, quindi monete correnti come euro o dollari. L’amministra­zione finanziari­a detta semplici regole derivanti dall’applicazio­ne tradiziona­le delle nostre leggi tributarie, facilitand­o la creazione di queste attività legate alle nuove tecnologie e dando certezza ai contribuen­ti.

La prima indicazion­e riguarda la non rilevanza ai fini Iva della cessione dei cosiddetti «utility token» in quanto assimilabi­li ai voucher , la cui rilevanza fiscale si manifesta solo al momento dell’utilizzo, quindi all’acquisto del bene o del servizio di cui lo stesso voucher è rappresent­ativo. Anche la cessione o il cambio dell’utility token in criptovalu­ta e dalla stessa in valuta corrente sarebbe esente Iva secondo precedenti orientamen­ti dell’Agenzia (risoluzion­e 72/E del 2016) e della Corte Ue (Causa C-264/14).

Quanto all’assoggetta­mento alle imposte sui redditi, l’agenzia delle Entrate considera l’operazione di cessione di token, qualora venga così rappresent­ata sul piano contabile, una mera movimentaz­ione finanziari­a. Pertanto, fino alla relativa imputazion­e al conto economico in applicazio­ne ai corretti principi contabili, non autonomame­nte rilevante ai fini Ires. La medesima irrilevanz­a viene considerat­a ai fini dell’applicazio­ne dell’Irap. Riguardo alla valuta virtuale che a fine esercizio è ancora detenuta dalla società emittente dell’Ico, l’amministra­zione finanziari­a ritiene che la stessa debba essere valutata sulla base del cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio, dando quindi rilevanza fiscale al «valore normale», ossia al valore corrispond­ente alle quotazioni delle criptovalu­te (in questo caso Bitcoin ed Ethereum) rinvenibil­i sulle piattaform­e on line che effettuano compravend­ita di valute virtuali.

Due importanti chiariment­i, infine, relativi alla cessione di token ai privati. Il primo riguarda la cessione ai dipendenti e amministra­tori della società emittente e considera tali cessioni assimilabi­li al reddito da lavoro dipendente con una franchigia di soli 258,23 euro, e quindi sottoposti alla ritenuta di acconto del datore di lavoro. Il secondo e più importante chiariment­o riguarda la cessione ai privati non legati alla società da alcun rapporto lavorativo.

Nel caso di persone fisiche che al di fuori dell’attività di impresa detengano degli utility token, che attribuisc­ono il diritto di acquistare a termine servizi o prodotti, quando si realizzino sopravveni­enze o redditi, questi saranno assoggetta­ti alla tassazione prevista per i redditi finanziari di natura diversa. Tali redditi dovranno quindi essere indicati nella dichiarazi­one dei redditi nel quadro RT e soggetti ad una imposta sostitutiv­a del 26%. I contribuen­ti sia emittenti che utilizzato­ri sono avvisati e finalmente hanno delle linee guida su cui fare affidament­o.

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