Forfait per l’attività faunistico-venatoria
L’attività faunistico venatoria svolta da un’impresa agricola può rientrare nelle attività agricole connesse di prestazioni di servizi e quindi può usufruire del regime forfettario di determinazione del reddito (articolo 56-bis del Tuir).
Lo precisa l’agenzia delle Entrate con la risoluzione 73/E/2018 di ieri con la quale ha ricordato che la gestione privata della attività faunistica-venatoria può essere esercitata anche dalle aziende agri-turistico-venatorie istituite «ai fini di impresa agricola». A queste aziende è consentito l’immissione e l’abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica o allevata. L’esercizio di tale attività deve essere autorizzato dalla amministrazione territoriale competente.
L’attività si sviluppa nel contesto della azienda agricola e comprende l’allevamento della selvaggina alimentata con mangimi ottenuti dai terreni di cui dispone l’azienda agricola. La risoluzione non lo dice ma l’articolo 32 del Tuir considera agricola l’attività di allevamento esercitata con terreno potenzialmente sufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari. Inoltre l’impresa agricola deve effettuare interventi agroforestali volti a mantenere e ricostruire l’habitat favorevole al mantenimento della fauna. In questo ambito l’impresa agricola può concedere l’esercizio dell’attività venatoria a terzi dietro pagamento di un corrispettivo.
Per stabilire se tale attività possa rientrare in quelle agricole connesse, occorre accertare se essa possa rientrare nell’articolo 2135 del Codice civile che al terzo comma dispone che sono agricole: le attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
Premesso che per poter ambire a rientrare nelle attività connesse occorre essere prima di tutto un’impresa agricola ed esercitare una delle attività agricole tradizionali (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento) è necessario verificare il rispetto della prevalenza.
L’Agenzia ricorda un principio già espresso nella circolare 44/E/2004 in base al quale la attività connessa non deve assumere per dimensione, organizzazione di capitali e risorse umane la connotazione di attività principale; questo non può accadere se come avviene sovente il terreno destinato alla attività faunistica venatoria viene anche coltivato secondo la normale tecnica agraria. Anche il requisito della prevalenza deve essere accertato nel senso che le attrezzature e risorse devono essere prevalentemente destinate alla attività agricola tradizionale ed anche questo requisito è facile da raggiungere se l’impresa agricola conduce direttamente i terreni.