Acquisti all’estero senza split payment
La scissione dei pagamenti è esclusa per le operazioni fuori dal territorio italiano
La disciplina dello split payment trova applicazione unicamente alle cessioni di beni e prestazioni di servizi che i soggetti effettuano nel territorio dello Stato, mentre è esclusa, in ragione della carenza della rilevanza territoriale, alle operazioni che, in base agli articoli da 7-bis a 7-septies del Dpr 633/1972, non si considerano effettuate nel territorio dello Stato.
Questa la prima (15/2018) di due nuove risposte ad interpelli in materia di Iva delle Entrate a un ministero. Avendo uffici dislocati all’estero dotati di una speciale autonomia gestionale e finanziaria, in virtù della quale non applicano la normativa sulla tesoreria unica, il ministero aveva chiesto se tali uffici dovevano applicare la scissione dei pagamenti per gli acquisti all’estero. Anche per esigenze di semplificazione operativa degli uffici esteri, l’Agenzia ha ritenuto di escluderlo, confermando però l’applicazione agli acquisti Iva territorialmente rilevanti effettuati da uffici in Italia.
Principio ragionevolmente estensibile anche ad altri soggetti cessionari, pubblici o privati, operanti in condizione analoghe.
La non imponibilità
L’altra risposta (16/2018), prendendo spunto dalla circolare n. 62/ E/2002, afferma che gli stessi uffici all’estero dello stesso ministero, dipendenti dalle missioni diplomatiche e dagli uffici consolari (articolo 30 del Dpr 18/1967), rientrano soggettivamente nell’ambito dell’articolo 72 del Dpr 633/1972, per cui agli acquisti di ammontare superiore a 300 euro è applicabile il regime di non imponibilità Iva.