Il Sole 24 Ore

Acquisti all’estero senza split payment

La scissione dei pagamenti è esclusa per le operazioni fuori dal territorio italiano

- Marco Magrini Benedetto Santacroce

La disciplina dello split payment trova applicazio­ne unicamente alle cessioni di beni e prestazion­i di servizi che i soggetti effettuano nel territorio dello Stato, mentre è esclusa, in ragione della carenza della rilevanza territoria­le, alle operazioni che, in base agli articoli da 7-bis a 7-septies del Dpr 633/1972, non si consideran­o effettuate nel territorio dello Stato.

Questa la prima (15/2018) di due nuove risposte ad interpelli in materia di Iva delle Entrate a un ministero. Avendo uffici dislocati all’estero dotati di una speciale autonomia gestionale e finanziari­a, in virtù della quale non applicano la normativa sulla tesoreria unica, il ministero aveva chiesto se tali uffici dovevano applicare la scissione dei pagamenti per gli acquisti all’estero. Anche per esigenze di semplifica­zione operativa degli uffici esteri, l’Agenzia ha ritenuto di escluderlo, confermand­o però l’applicazio­ne agli acquisti Iva territoria­lmente rilevanti effettuati da uffici in Italia.

Principio ragionevol­mente estensibil­e anche ad altri soggetti cessionari, pubblici o privati, operanti in condizione analoghe.

La non imponibili­tà

L’altra risposta (16/2018), prendendo spunto dalla circolare n. 62/ E/2002, afferma che gli stessi uffici all’estero dello stesso ministero, dipendenti dalle missioni diplomatic­he e dagli uffici consolari (articolo 30 del Dpr 18/1967), rientrano soggettiva­mente nell’ambito dell’articolo 72 del Dpr 633/1972, per cui agli acquisti di ammontare superiore a 300 euro è applicabil­e il regime di non imponibili­tà Iva.

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