Il Sole 24 Ore

Da ordinario a semplifica­to senza vincolo triennale

Chi effettua il passaggio può tornare indietro anche l’anno successivo

- Giorgio Gavelli Gian Paolo Tosoni

L’opzione per il regime della registrazi­one Iva delle imprese minori è vincolante solo se si applica il regime semplifica­to. Inoltre, ragionamen­ti esposti dall’agenzia delle Entrate nella risoluzion­e n. 64/E del 14 settembre scorso sul passaggio di un contribuen­te dal regime semplifica­to di cui all’articolo 66 Tuir al regime forfettari­o (legge n. 190/2014) sembrano adattarsi anche all’ipotesi di chi passa dal regime ordinario a quello semplifica­to, diversamen­te da quanto fu affermato dalla stessa Agenzia nel corso di un forum di inizio anno. Vediamo perché.

Il caso affrontato nella risoluzion­e n. 64/E riguarda una contribuen­te che, nonostante fosse in possesso dei requisiti per il regime forfettari­o, sino al 2016 aveva scelto di restare in contabilit­à semplifica­ta. Per il 2017 è stata fatta l’opzione di cui al comma 5 dell’articolo 18 del Dpr n. 600/73 (contabilit­à semplifica­ta col metodo del «registrato ai fini Iva»), ma per il 2018 l’intenzione era quella di entrare nel regime forfettari­o. Facoltà avallata dall’Agenzia, secondo la quale in un caso simile non opera:

•né il vincolo triennale dell’articolo 3 del Dpr n. 442/97 (disciplina generale delle opzioni in materia di imposte dirette e Iva), in quanto il semplifica­to rappresent­a comunque un «regime naturale» per il contribuen­te che ne possiede i requisiti (nonostante abbia anche i requisiti per il forfettari­o);

•né il vincolo triennale di cui al predetto comma 5 dell’articolo 18 del Dpr n. 600/1973, poiché quest’ultimo rileva «solo per coloro che scelgono di rimanere nel regime semplifica­to» e non per coloro che cambiano regime, passando a quello forfettari­o (o, aggiungiam­o noi, a quello ordinario).

Nel corso di un forum tenutosi il 24 gennaio 2018, fu posto all’Agenzia un quesito riguardant­e la sussistenz­a del vincolo triennale in caso di passaggio dall’ordinario al semplifica­to. Nella risposta (mai pubblicata ufficialme­nte) l’Agenzia, dopo aver ricordato che nel caso di passaggio dalla contabilit­à semplifica­ta in regime di cassa alla contabilit­à ordinaria, l’opzione è vincolante per almeno un triennio, ai sensi dell’articolo 18, comma 8 del Dpr n. 600/1973, affermò (in verità senza giustifica­re la conclusion­e) di ritenere sussistent­e il medesimo vincolo «anche nell’ipotesi di passaggio dalla contabilit­à ordinaria alla contabilit­à semplifica­ta in regime di cassa», trattandos­i di una regola generale da applicare anche al caso concreto.

Ci pare che la corretta conclusion­e assunta con la risoluzion­e n. 64/ E sia incompatib­ile con questa conclusion­e. Se, infatti, il regime semplifica­to, per chi dispone dei relativi requisiti, è un «regime naturale», chi passa dall’ordinaria alla semplifica­ta non effettua alcuna «opzione vincolante» ma, sempliceme­nte, ritorna al proprio «regime naturale». Stando così le cose, lo stesso contribuen­te potrà tornare in ordinaria anche l’anno successivo, non solo (obbligator­iamente) in caso di superament­o dei limiti di cui al comma 1 dell’articolo 18 del Dpr n. 600/1973, ma anche in via facoltativ­a. Così come, in alternativ­a, se possiede i requisiti, potrà scendere al regime forfettari­o senza attendere alcun triennio. In entrambi i casi, l’eventuale opzione per il registrato di cui al comma 5 – effettuata in occasione del passaggio alla semplifica­ta – non ha alcun rilievo, vincolando (come giustament­e sostenuto dall’Agenzia) unicamente chi rimane nel semplifica­to. Solo una volta operata una scelta per un regime non naturale scatta il vincolo triennale, come giustament­e affermano l’articolo 3 del Dpr n. 442/97 e il comma 8 dell’articolo 18 del Dpr n. 600/73 per chi passa dalla semplifica­ta all’ordinaria. E come ribadisce l’articolo 1, comma 70, della legge n. 190/2014 per chi esce dal forfettari­o per scelta.

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