Cancellato il rischio di amnistia sugli illeciti
Riforma in vigore da oggi Sul doppio binario scomputo solo pecuniario
In vigore da oggi la nuova disciplina del market abuse. Con una soluzione sul doppio binario penale-amministrativo meno traumatica di quella che si profilava e che aveva sollevato l’allarme di Consob: in audizione in Parlamento il commissario Giovanni Maria Berruti aveva infatti messo nel mirino quella che si sarebbe configurata come una vera e propria amnistia. La versione finale del testo, confluita nel decreto legislativo n. 107 del 2018, infatti ha cancellato una disposizione cruciale e cioè il riferimento nelle modifiche all’articolo 187 terdecies del Testo unico della finanza all’articolo 135 del Codice penale come norma chiave per effettuare il ragguaglio tra sanzioni pecuniarie e pene detentive. L’articolo 135 fa infatti corrispondere 250 euro a 1 giorno di pena detentiva.
Una possibilità che aveva messo in allarme Consob. Con Berruti che sottolineava come «le ipotesi di “ragguaglio” ovvero di “scomputo” tra sanzioni di natura diversa (misura detentiva / misura pecuniaria) non sempre considerano gli effetti che simili previsioni avrebbero, tra l'altro, sulla trasformazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in sanzioni di natura penale».
Di più: per Consob, la disciplina originaria rischiava di travolgere tutti i procedimenti penali pendenti nei confronti di soggetti già sanzionati in via amministrativa dalla Consob per illeciti di abuso di mercato (circa 26). «Ricordo a me stesso, infatti - osservava Berruti - che si corre il rischio di ritrovarsi nell’ambito di applicazione dell’articolo 2 del Codice penale, ove è previsto che “Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile”».
Nel dettaglio, l’obbligo per il giudice penale di tenere conto della sanzione pecuniaria inflitta da Consob, ragguagliando, a norma di Codice penale, i giorni di detenzione alla condanna della Commissione, avrebbe potuto, nei fatti, dare luogo a una sostanziale depenalizzazione degli abusi di mercato, in primo luogo. E poi a un fenomeno di forum shopping, con le parti indagate che avrebbero potuto giocare sulla convenienza a evitare il più pesante binario penale per traghettare invece sull’amministrativo.
Argomentazioni che evidentemente hanno fatto breccia nelle commissioni parlamentari prima e nel Governo dopo. Con le prime che hanno messo nero su bianco la necessità di valutare «la portata del comma 2 del nuovo articolo 187-terdecies, che potrebbe portare, nei casi in cui sia il giudice penale a dover irrogare la sanzione penale nei confronti di soggetti già sanzionati in via amministrativa dalla Consob, l’inapplicabilità della pena detentiva, laddove l’entità di questa – una volta ragguagliata – non superi i limiti della sanzione amministrativa pecuniaria già inflitta, determinando così il sacrificio della sanzione penale più grave, privativa della libertà personale, pur a fronte di fatti giudicati dal legislatore meritevoli di tale pena».
E con il Governo che alla fine ha messo mano al provvedimento cancellando, nel testo approdato in «Gazzetta», il riferimento al Codice penale, e limitando, in attesa magari di interventi più incisivi sul punto, il ragguaglio al solo caso dell’abbinata tra pena e sanzione amministrativa pecuniaria.