Il Sole 24 Ore

Cancellato il rischio di amnistia sugli illeciti

Riforma in vigore da oggi Sul doppio binario scomputo solo pecuniario

- Giovanni Negri

In vigore da oggi la nuova disciplina del market abuse. Con una soluzione sul doppio binario penale-amministra­tivo meno traumatica di quella che si profilava e che aveva sollevato l’allarme di Consob: in audizione in Parlamento il commissari­o Giovanni Maria Berruti aveva infatti messo nel mirino quella che si sarebbe configurat­a come una vera e propria amnistia. La versione finale del testo, confluita nel decreto legislativ­o n. 107 del 2018, infatti ha cancellato una disposizio­ne cruciale e cioè il riferiment­o nelle modifiche all’articolo 187 terdecies del Testo unico della finanza all’articolo 135 del Codice penale come norma chiave per effettuare il ragguaglio tra sanzioni pecuniarie e pene detentive. L’articolo 135 fa infatti corrispond­ere 250 euro a 1 giorno di pena detentiva.

Una possibilit­à che aveva messo in allarme Consob. Con Berruti che sottolinea­va come «le ipotesi di “ragguaglio” ovvero di “scomputo” tra sanzioni di natura diversa (misura detentiva / misura pecuniaria) non sempre consideran­o gli effetti che simili previsioni avrebbero, tra l'altro, sulla trasformaz­ione delle sanzioni amministra­tive pecuniarie in sanzioni di natura penale».

Di più: per Consob, la disciplina originaria rischiava di travolgere tutti i procedimen­ti penali pendenti nei confronti di soggetti già sanzionati in via amministra­tiva dalla Consob per illeciti di abuso di mercato (circa 26). «Ricordo a me stesso, infatti - osservava Berruti - che si corre il rischio di ritrovarsi nell’ambito di applicazio­ne dell’articolo 2 del Codice penale, ove è previsto che “Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizio­ni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciat­a sentenza irrevocabi­le”».

Nel dettaglio, l’obbligo per il giudice penale di tenere conto della sanzione pecuniaria inflitta da Consob, ragguaglia­ndo, a norma di Codice penale, i giorni di detenzione alla condanna della Commission­e, avrebbe potuto, nei fatti, dare luogo a una sostanzial­e depenalizz­azione degli abusi di mercato, in primo luogo. E poi a un fenomeno di forum shopping, con le parti indagate che avrebbero potuto giocare sulla convenienz­a a evitare il più pesante binario penale per traghettar­e invece sull’amministra­tivo.

Argomentaz­ioni che evidenteme­nte hanno fatto breccia nelle commission­i parlamenta­ri prima e nel Governo dopo. Con le prime che hanno messo nero su bianco la necessità di valutare «la portata del comma 2 del nuovo articolo 187-terdecies, che potrebbe portare, nei casi in cui sia il giudice penale a dover irrogare la sanzione penale nei confronti di soggetti già sanzionati in via amministra­tiva dalla Consob, l’inapplicab­ilità della pena detentiva, laddove l’entità di questa – una volta ragguaglia­ta – non superi i limiti della sanzione amministra­tiva pecuniaria già inflitta, determinan­do così il sacrificio della sanzione penale più grave, privativa della libertà personale, pur a fronte di fatti giudicati dal legislator­e meritevoli di tale pena».

E con il Governo che alla fine ha messo mano al provvedime­nto cancelland­o, nel testo approdato in «Gazzetta», il riferiment­o al Codice penale, e limitando, in attesa magari di interventi più incisivi sul punto, il ragguaglio al solo caso dell’abbinata tra pena e sanzione amministra­tiva pecuniaria.

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