Il Sole 24 Ore

Movimentaz­ioni bancarie, valide le dichiarazi­oni di terzi

- Laura Ambrosi

In tema di indagini bancarie, anche la dichiarazi­one resa da un terzo sull’estraneità del proprio conto all’attività di impresa del contribuen­te verificato può formare la prova contraria richiesta dalla norma per superare la presunzion­e legale. A precisarlo è la Corte di cassazione con l’ordinanza 23523 depositata ieri.

Una contribuen­te impugnava degli avvisi di accertamen­to fondati su indagini bancarie di conti correnti propri e del suo convivente. Tra i diversi motivi di ricorso, entrambi dichiarava­no, con specifici atti allegati, che i conti correnti non intestati alla contribuen­te erano estranei all’attività di impresa e pertanto le movimentaz­ioni su questi ultimi non dovevano essere considerat­e ai fini della rettifica. I giudici di merito accoglieva­no parzialmen­te il gravame. In particolar­e, la Ctr riteneva che l’interessat­a aveva offerto indizi idonei a superare la presunzion­e di imponibili­tà e conseguent­emente ridetermin­ava i maggiori ricavi.

L’Agenzia ricorreva in Cassazione, lamentando che nella sentenza di appello era stato erroneamen­te posto a carico dell’ufficio l’onere di provare l’inattendib­ilità delle dichiarazi­oni rese sull’estraneità dei movimenti, così violando la presunzion­e prevista in tema di indagini finanziari­e.

I giudici di legittimit­à, innanzitut­to, hanno richiamato la norma, ricordando che l’articolo 32 del Dpr 600/73, prevede una presunzion­e legale, in base alla quale sia i prelevamen­ti sia i versamenti operati su conti correnti bancari sono considerat­i ricavi. Sono esclusi solo i prelevamen­ti effettuati dal lavoratore autonomo o dal profession­ista, in relazione ai quali la citata presunzion­e è stata considerat­a incostituz­ionale (Corte costituzio­nale 228/2014).

Il contribuen­te deve produrre una prova contraria, dimostrand­o cioè che di quelle movimentaz­ioni è stato tenuto conto già in dichiarazi­one o che erano escluse dalla tassazione. La Corte sul punto ha precisato che, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, l’interessat­o può fornire la prova contraria anche attraverso presunzion­i semplici, da sottoporre ad attenta verifica da parte del giudice.

Egli è tenuto ad individuar­e analiticam­ente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio, purché grave, preciso e concordant­e, ai movimenti in contestazi­one, escludendo affermazio­ni apodittich­e, generiche, sommarie o cumulative.

Nella specie il collegio di appello aveva correttame­nte attribuito valore meramente indiziario alle dichiarazi­oni prodotte, le quali, infatti solo unitamente ad altri elementi, hanno formato la prova contraria richiesta per il superament­o della presunzion­e.

IL PRINCIPIO

La dichiarazi­one resa da un terzo sull’estraneità del conto all’attività di impresa del contribuen­te può formare la prova contraria richiesta per superare la presunzion­e legale

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy