Movimentazioni bancarie, valide le dichiarazioni di terzi
In tema di indagini bancarie, anche la dichiarazione resa da un terzo sull’estraneità del proprio conto all’attività di impresa del contribuente verificato può formare la prova contraria richiesta dalla norma per superare la presunzione legale. A precisarlo è la Corte di cassazione con l’ordinanza 23523 depositata ieri.
Una contribuente impugnava degli avvisi di accertamento fondati su indagini bancarie di conti correnti propri e del suo convivente. Tra i diversi motivi di ricorso, entrambi dichiaravano, con specifici atti allegati, che i conti correnti non intestati alla contribuente erano estranei all’attività di impresa e pertanto le movimentazioni su questi ultimi non dovevano essere considerate ai fini della rettifica. I giudici di merito accoglievano parzialmente il gravame. In particolare, la Ctr riteneva che l’interessata aveva offerto indizi idonei a superare la presunzione di imponibilità e conseguentemente rideterminava i maggiori ricavi.
L’Agenzia ricorreva in Cassazione, lamentando che nella sentenza di appello era stato erroneamente posto a carico dell’ufficio l’onere di provare l’inattendibilità delle dichiarazioni rese sull’estraneità dei movimenti, così violando la presunzione prevista in tema di indagini finanziarie.
I giudici di legittimità, innanzitutto, hanno richiamato la norma, ricordando che l’articolo 32 del Dpr 600/73, prevede una presunzione legale, in base alla quale sia i prelevamenti sia i versamenti operati su conti correnti bancari sono considerati ricavi. Sono esclusi solo i prelevamenti effettuati dal lavoratore autonomo o dal professionista, in relazione ai quali la citata presunzione è stata considerata incostituzionale (Corte costituzionale 228/2014).
Il contribuente deve produrre una prova contraria, dimostrando cioè che di quelle movimentazioni è stato tenuto conto già in dichiarazione o che erano escluse dalla tassazione. La Corte sul punto ha precisato che, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, l’interessato può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre ad attenta verifica da parte del giudice.
Egli è tenuto ad individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio, purché grave, preciso e concordante, ai movimenti in contestazione, escludendo affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative.
Nella specie il collegio di appello aveva correttamente attribuito valore meramente indiziario alle dichiarazioni prodotte, le quali, infatti solo unitamente ad altri elementi, hanno formato la prova contraria richiesta per il superamento della presunzione.
IL PRINCIPIO
La dichiarazione resa da un terzo sull’estraneità del conto all’attività di impresa del contribuente può formare la prova contraria richiesta per superare la presunzione legale