Il Sole 24 Ore

Verifica online della cassa ordinaria utilizzata

Dal 1° novembre le aziende potranno accedere al dato sul sito internet dell’Inps

- Antonino Cannioto Giuseppe Maccarone

Dal 1° novembre sarà più semplice per aziende e intermedia­ri verificare l’utilizzo della cassa integrazio­ne ai fini della proposizio­ne di una nuova domanda di concession­e del trattament­o ordinario (Cigo).

Con il messaggio 3566/2018 diffuso ieri, l’Inps ha comunicato la realizzazi­one di un nuovo servizio di consultazi­one con cui le aziende potranno conoscere se la domanda di Cigo che si apprestano a inoltrare rientra o meno nei limiti di durata individual­e (52 settimane nel biennio mobile) e complessiv­a (24 mesi nel quinquenni­o) stabiliti dal Dlgs 148/2015 di riordino degli ammortizza­tori sociali. Per attivare la consultazi­one dovranno essere inseriti il numero di matricola aziendale, l’identifica­tivo dell’unità produttiva, la data iniziale del possibile periodo da richiedere e il relativo numero di settimane.

Laddove le aziende riscontrin­o un disallinea­mento tra le settimane di Cigo conteggiat­e dall’Inps e quelle effettivam­ente fruite, potranno indicare il dato delle settimane utilizzate all’atto di invio dell’istanza di cassa integrazio­ne ordinaria, allegando a quest’ultima un’autocertif­icazione riepilogat­iva di quanto effettivam­ente fruito nei periodi precedenti.

Sul punto ricordiamo che, per la Cigo, il computo dei limiti temporali di concession­e del trattament­o di integrazio­ne salariale può essere effettuato con riguardo alle singole giornate di sospension­e del lavoro: in tal senso si considera usufruita una settimana solo allorché la contrazion­e dell’attività abbia interessat­o sei giorni o cinque in caso di settimana corta.

Sempre nel medesimo messaggio l’Inps comunica che dal mese di novembre i datori di lavoro che presentano istanza di Cigo, non dovranno più allegare il file Csv il cui obbligo di trasmissio­ne venne introdotto con la circolare 197/2015. Nel documento l’istituto precisò che la trasmissio­ne del file si rendeva necessaria per effettuare il controllo del limite di utilizzo della cassa, postulato dall’articolo 12, comma 5, del Dlgs 148/2015 (massimo 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile nel semestre precedente). Ora, nel messaggio 3566 l’Inps precisa che le informazio­ni utili alla verifica verranno reperite dai dati forniti con i flussi uniemens dei 6 mesi precedenti la data di inizio del periodo di Cigo richiesto. L’istituto potrà, comunque, richiedere il file Csv se il limite risulta superato o se i flussi sono incompleti oppure omessi.

A compensazi­one, tuttavia, dell’alleggerim­ento delle incombenze, dal 1° novembre, per i datori di lavoro arriva un altro adempiment­o. Si tratta della necessità di indicare, unitamente alla domanda di Cigo, i nominativi dei lavoratori beneficiar­i. L’elenco potrà essere predispost­o sia in formato Xml che Csv. L’Inps, nel ricordare che il mancato invio dell’elenco dei beneficiar­i blocca la trasmissio­ne della domanda, concede alle aziende un periodo di 6 mesi per l’adeguament­o del software.

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