Il Sole 24 Ore

Così lo studio tassa le plusvalenz­e per il rinnovo di mobili, pc e auto

Il ricavato della vendita e l’«autoconsum­o» vanno confrontat­i con i costi d’acquisto

- Nicola Forte

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Le entrate che un lavoratore autonomo realizza nell’attività esercitata non consistono esclusivam­ente nei compensi profession­ali. Capita di frequente che nel corso della vita lavorativa il profession­ista debba rinnovare i beni strumental­i, oramai diventati inutilizza­bili o obsoleti, come nel caso di computer, arredi dello studio, autovettur­a.

Il profession­ista può vendere questi beni o, come capita spesso, destinarli a esigenze personali, quindi ad un utilizzo al di fuori dell’attività profession­ale.

Questo si verifica, per fare un esempio, quando il computer in precedenza utilizzato per l’attività dello studio, viene regalato, e da quel momento utilizzato dal figlio.

Si realizza in questa ipotesi un’operazione cosiddetta di autoconsum­o: il bene fino a quel momento utilizzato per le esigenze profession­ali viene messo a disposizio­ne (ed utilizzato) dalla famiglia e nell’esempio, in particolar­e, dal figlio.

Il sorgere della plusvalenz­a

In tutte queste ipotesi, a seguito delle operazioni di cessione o di autoconsum­o, il profession­ista realizza una componente di reddito positivo (plusvalenz­a) o negativo (minusvalen­za), atipica, in quanto diversa dai compensi profession­ali, in grado di influenzar­e il calcolo del reddito profession­ale. Le plusvalenz­e sono componenti positive che incrementa­no il reddito profession­ale, al contrario le minusvalen­ze ne determinan­o la diminuzion­e.

Con una eccezione: gli oggetti d’arte, di antiquaria­to o da collezione non danno mai luogo a plusvalenz­e o minusvalen­ze. Il costo sostenuto per il loro acquisto si considera spesa di rappresent­anza (articolo 54, comma 5 del Tuir).

Le plusvalenz­e sono rilevanti ai fini della determinaz­ione del reddito profession­ale a partire dal 4 luglio 2006, cioè da quando è stato aggiunto nell’articolo 54 del Tuir (Dpr 917/1986), il comma 1-bis. In precedenza le plusvalenz­e erano irrilevant­i. L’agenzia delle Entrate ha chiarito che i beni mobili sono in grado di generare plusvalenz­e tassabili solo se acquistati dal profession­ista in epoca successiva all’entrata in vigore del Dl 223/2006 (dopo il 4 luglio 2006, appunto (risoluzion­e agenzia delle Entrate 310/E/2008).

Le plusvalenz­e dei beni strumental­i (computer, attrezzatu­re, mobili, arredi, autovettur­e, etc) si realizzano a seguito di cessione dietro pagamento di un prezzo, oppure a seguito del risarcimen­to, in forma assicurati­va, per la perdita o il danneggiam­ento. Ma come abbiamo visto le plusvalenz­e si realizzano anche a seguito delle operazioni di autoconsum­o.

Le minusvalen­ze (componenti negativi) possono essere realizzate negli stessi casi, ma non nell’ipotesi i cui i beni fuoriescon­o dall’attività profession­ale per essere utilizzati dal profession­ista per finalità private o dalla famiglia.

Il calcolo

Le plusvalenz­e e le minusvalen­ze si determinan­o calcolando la differenza tra la somma incassata e il costo sostenuto al momento dell’acquisto, al netto delle quote di ammortamen­to. Se la differenza è positiva si realizza una plusvalenz­a, se è negativa si realizza una minusvalen­za. In base a quanto chiarito dall’agenzia delle Entrate (circolare 28/E del 2006) se le plusvalenz­e o le minusvalen­ze derivano dalla vendita di beni strumental­i il cui costo non è integralme­nte deducibile (ad esempio l’autovettur­a), le differenze (plusvalenz­e e minusvalen­ze) rilevano in proporzion­e all’ammortamen­to deducibile per il fisco che è inferiore rispetto a quello civilistic­o (calcolato sull’intero costo del bene).

Se invece manca un prezzo e l’operazione è di autoconsum­o, si calcola la differenza tra il valore di mercato (valore normale) e il costo del bene non ammortizza­to.

Le situazioni particolar­i

Un caso a sé è dato dalle plusvalenz­e realizzate con la cessione o autoconsum­o degli immobili. In questo caso i periodi da considerar­e sono tre:

 gli immobili acquistati prima del 1° gennaio 2007 non determinan­o in ogni caso plusvalenz­e, in quanto precedenti rispetto alla norma del Tuir che ne prevede la rilevanza;

 gli immobili acquistati nel triennio 2007-2009, sono ammortizza­bili e quindi in grado di determinar­e plusvalenz­e;

 gli immobili acquistati dal 1° gennaio 2010, non sono in grado di determinar­e plusvalenz­e, anche perché non ammortizza­bili. Ma in questo caso è possibile che la cessione dello studio dia luogo alla realizzazi­one di un reddito diverso (articolo 67, comma 1, lett. b) del Tuir).

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