Il Sole 24 Ore

Operazione neutrale per il Fisco

Rivalutazi­one e incremento del patrimonio non rilevano per l’Erario

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In ambito fiscale, alla luce dei principi generali di neutralità fiscale della scissione (articolo 173, comma 2, Tuir), si ritiene che i beni rivalutati contabilme­nte mantengano lo stesso valore fiscale che avevano presso la società scissa. Il maggior valore dei beni a seguito dell’imputazion­e del “disavanzo” da scissione negativa dovrebbe essere tuttavia affrancabi­le mediante pagamento dell’imposta sostitutiv­a ai sensi dell’articolo 173, comma 15-bis, del Tuir o dell’articolo 15, commi da 10 a 12, del Dl n. 185/2008. Secondo l’Agenzia (circolare n. 57/E/2008) l’affrancame­nto tramite sostitutiv­a è ammesso solo se il patrimonio scisso rappresent­a un compendio aziendale, non singoli beni.

Per quanto riguarda, invece, la natura fiscale dell’incremento del patrimonio della società scissa, la risoluzion­e n. 12/E/2009 ha chiarito che questo non esprime alcun apporto dei soci ed inoltre non rappresent­a una posta di patrimonio netto prevista dall’articolo 47, comma 5, del Tuir. Si tratta quindi di una sorta di riserva di utili e dunque risulta soggetta a tassazione all’atto della eventuale distribuzi­one ai soci, quale dividendo (articolo 89 Tuir), mentre l’incremento di capitale della beneficiar­ia newco dovrebbe qualificar­si come riserva di capitali.

Per quanto riguarda la posizione fiscale dei soci, anche nella scissione negativa la suddivisio­ne del costo fiscale originario tra quello delle partecipaz­ioni residue nella scissa e quello delle partecipaz­ioni nella beneficiar­ia deve avvenire sulla base dei rapporti tra i valori effettivi (ovvero valori correnti e non contabili) del patrimonio scisso e di quello rimanente alla scissa, sulla base del criterio generale indicato dalla risoluzion­e n. 52/ E/2015 (che supera la precedente circolare n. 98/E/2000).

Molto più incerto è invece il criterio di ripartizio­ne, tra scissa e beneficiar­ia, delle cosiddette posizioni soggettive fiscali (perdite fiscali riportabil­i, eccedenze riportabil­i di interessi passivi indeducibi­li ex articoloar­t. 96 Tuir, eccedenze Ace, ecc.), diverse da quelle connesse a specifici elementi dell’attivo (che seguono la sorte di detti elementi).

Per dette posizioni soggettive il criterio proporzion­ale di cui al comma 4 dell’articolo 173 ha risultati irrazional­i. In attesa di chiariment­i ufficiali, si potrebbe ipotizzare di valorizzar­e, ai fini di tale calcolo, il patrimonio trasferito a valori correnti e non contabili. Ciò in quanto il peso percentual­e del patrimonio netto contabile attribuito alla beneficiar­ia, essendo negativo, sarebbe pari a zero e dunque le posizioni soggettive in oggetto rimarrebbe­ro integralme­nte in capo alla scissa, che presenta l’unico patrimonio contabilme­nte positivo.

Si potrebbe pertanto ipotizzare che anche in questo caso il «patrimonio netto contabile trasferito» di cui all’articolo 173, comma 4, Tuir, debba essere considerat­o sulla base dei valori rivalutati in capo alla beneficiar­ia (valori correnti) e non dei valori contabili in capo alla scissa. Tuttavia, questa interpreta­zione dovrebbe essere confermata da parte dell’agenzia delle Entrate.

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