Operazione neutrale per il Fisco
Rivalutazione e incremento del patrimonio non rilevano per l’Erario
In ambito fiscale, alla luce dei principi generali di neutralità fiscale della scissione (articolo 173, comma 2, Tuir), si ritiene che i beni rivalutati contabilmente mantengano lo stesso valore fiscale che avevano presso la società scissa. Il maggior valore dei beni a seguito dell’imputazione del “disavanzo” da scissione negativa dovrebbe essere tuttavia affrancabile mediante pagamento dell’imposta sostitutiva ai sensi dell’articolo 173, comma 15-bis, del Tuir o dell’articolo 15, commi da 10 a 12, del Dl n. 185/2008. Secondo l’Agenzia (circolare n. 57/E/2008) l’affrancamento tramite sostitutiva è ammesso solo se il patrimonio scisso rappresenta un compendio aziendale, non singoli beni.
Per quanto riguarda, invece, la natura fiscale dell’incremento del patrimonio della società scissa, la risoluzione n. 12/E/2009 ha chiarito che questo non esprime alcun apporto dei soci ed inoltre non rappresenta una posta di patrimonio netto prevista dall’articolo 47, comma 5, del Tuir. Si tratta quindi di una sorta di riserva di utili e dunque risulta soggetta a tassazione all’atto della eventuale distribuzione ai soci, quale dividendo (articolo 89 Tuir), mentre l’incremento di capitale della beneficiaria newco dovrebbe qualificarsi come riserva di capitali.
Per quanto riguarda la posizione fiscale dei soci, anche nella scissione negativa la suddivisione del costo fiscale originario tra quello delle partecipazioni residue nella scissa e quello delle partecipazioni nella beneficiaria deve avvenire sulla base dei rapporti tra i valori effettivi (ovvero valori correnti e non contabili) del patrimonio scisso e di quello rimanente alla scissa, sulla base del criterio generale indicato dalla risoluzione n. 52/ E/2015 (che supera la precedente circolare n. 98/E/2000).
Molto più incerto è invece il criterio di ripartizione, tra scissa e beneficiaria, delle cosiddette posizioni soggettive fiscali (perdite fiscali riportabili, eccedenze riportabili di interessi passivi indeducibili ex articoloart. 96 Tuir, eccedenze Ace, ecc.), diverse da quelle connesse a specifici elementi dell’attivo (che seguono la sorte di detti elementi).
Per dette posizioni soggettive il criterio proporzionale di cui al comma 4 dell’articolo 173 ha risultati irrazionali. In attesa di chiarimenti ufficiali, si potrebbe ipotizzare di valorizzare, ai fini di tale calcolo, il patrimonio trasferito a valori correnti e non contabili. Ciò in quanto il peso percentuale del patrimonio netto contabile attribuito alla beneficiaria, essendo negativo, sarebbe pari a zero e dunque le posizioni soggettive in oggetto rimarrebbero integralmente in capo alla scissa, che presenta l’unico patrimonio contabilmente positivo.
Si potrebbe pertanto ipotizzare che anche in questo caso il «patrimonio netto contabile trasferito» di cui all’articolo 173, comma 4, Tuir, debba essere considerato sulla base dei valori rivalutati in capo alla beneficiaria (valori correnti) e non dei valori contabili in capo alla scissa. Tuttavia, questa interpretazione dovrebbe essere confermata da parte dell’agenzia delle Entrate.