Il Sole 24 Ore

Semplifica­ta e forfait al test del triennio

Chi sceglie le annotazion­i Iva può lasciarle in anticipo se ha i requisiti per il forfait Si discute sull’uscita rapida da Iva e regime ordinario per i «piccoli» sotto soglia

- Pagina a cura di Paolo Meneghetti

Un problema spesso sollecitat­o dagli operatori tributari è capire quali vincoli si pongono quando un soggetto abbandona il proprio regime naturale (forfettari­o o semplifica­to che esso sia) per applicare un regime opzionale. In tale contesto sono stati spesso avanzati dubbi sulla portata della “opzione minore” cioè la scelta di gestire contabilme­nte l’impresa semplifica­ta con il metodo delle “annotazion­i Iva” di cui all’articolo 18, comma 5 del Dpr 600/73. Su entrambe le questioni si è pronunciat­a la risoluzion­e 64/E del 14 settembre con due passaggi che hanno sollevato una certa discussion­e.

Cambi in corsa

Il quesito da cui è scaturita la risoluzion­e è stato posto da una impresa che nel 2015, previo comportame­nto concludent­e, ha adottato il regime della contabilit­à semplifica­ta di cui all’articolo 66 del Tuir. Poi nel 2017 , vigendo il regime di semplifica­ta, ha scelto il metodo contabile delle “annotazion­i Iva”, metodo che vincola per un triennio alla sua adozione. Dal momento che a fine 2017 l’impresa aveva i requisiti dimensiona­li per adottare nel 2018 il regime forfettari­o, la domanda verteva proprio sulla sussistenz­a o meno di un vincolo triennale generato dall’opzione per il metodo delle annotazion­i Iva.

Il tema è stato analizzato su queste pagine, proponendo quale tesi interpreta­tiva la seguente: l’opzione per il metodo della “annotazion­e Iva” vincola per un triennio fintanto che perdura il regime semplifica­to, una volta che questo sia legittimam­ente abbandonab­ile, non può costituire ostacolo la scelta eseguita che si pone nel contesto di regime contabili non di determinaz­ione del reddito.

Simile posizione è stata espressa nella risoluzion­e 64/E che afferma: si ritiene che il vincolo triennale rilevi solo per coloro che scelgono di rimanere nel regime della contabilit­à semplifica­ta e non per coloro che, avendone i requisiti, scelgono di accedere al regime forfettari­o.

Flessibili­tà o no?

Il punto delicato, però, è un’altra affermazio­ne contenuta nella risoluzion­e in cui si sostiene che l’opzione di avvalersi del regime contabile semplifica­to «non vincola alla permanenza triennale nel regime scelto, trattandos­i comunque di un regime naturale proprio dei contribuen­ti minori».

Questo passaggio è stato da più parti commentato quale prova di una posizione delle Entrate molto favorevole al contribuen­te, e che si sostanzia nel poter liberament­e abbandonar­e il regime forfettari­o optando per quello semplifica­to, senza che tale scelta generi vincolo di carattere triennale.

Ora, fermo restando che se verrà confermata questa lettura, nessuno, ovviamente, se ne lamenterà, resta tuttavia, a nostro parere, più di un dubbio che lo scenario delle opzioni sia quello descritto, in quanto vi è una norma che lo contrasta. L’articolo 1, comma 70, della legge 190/14 chiarament­e stabilisce: «I contribuen­ti che applicano il regime forfetario possono optare per l’applicazio­ne dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazi­one annuale da presentare successiva­mente alla scelta operata». Come si coordini tale norma che afferma un chiaro vincolo triennale, con la libertà di entrare ed uscire dal regime naturale, non è chiaro.

Per tornare all’esempio di prima, sarebbe interessan­te capire se la medesima risposta sarebbe stata data a fronte del fatto che, dopo aver espresso opzione per la semplifica­ta nel 2016, nel 2018 il contribuen­te avesse potuto rientrare in quello forfettari­o prima della scadenza del triennio. A parere di chi scrive la risposta dovrebbe essere negativa, ma certo il citato passaggio della risoluzion­e 64/E potrebbe avallare una diversa risposta.

Omessa segnalazio­ne ravvedibil­e

Una ulteriore conferma nella medesima risoluzion­e riguarda il tema della omessa segnalazio­ne della avvenuta opzione nel modello di dichiarazi­one Iva da presentare successiva­mente alla scelta operata. Che tale adempiment­o fosse di carattere meramente formale (ancorché sia sanzionabi­le la sua omissione) è confermato nel passaggio finale del documento in cui emerge che l’omissione in discorso non dispiega alcuna efficacia ai fini della validità della opzione, sicché per evitare la sanzione può essere eseguito il ravvedimen­to operoso.

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