Semplificata e forfait al test del triennio
Chi sceglie le annotazioni Iva può lasciarle in anticipo se ha i requisiti per il forfait Si discute sull’uscita rapida da Iva e regime ordinario per i «piccoli» sotto soglia
Un problema spesso sollecitato dagli operatori tributari è capire quali vincoli si pongono quando un soggetto abbandona il proprio regime naturale (forfettario o semplificato che esso sia) per applicare un regime opzionale. In tale contesto sono stati spesso avanzati dubbi sulla portata della “opzione minore” cioè la scelta di gestire contabilmente l’impresa semplificata con il metodo delle “annotazioni Iva” di cui all’articolo 18, comma 5 del Dpr 600/73. Su entrambe le questioni si è pronunciata la risoluzione 64/E del 14 settembre con due passaggi che hanno sollevato una certa discussione.
Cambi in corsa
Il quesito da cui è scaturita la risoluzione è stato posto da una impresa che nel 2015, previo comportamento concludente, ha adottato il regime della contabilità semplificata di cui all’articolo 66 del Tuir. Poi nel 2017 , vigendo il regime di semplificata, ha scelto il metodo contabile delle “annotazioni Iva”, metodo che vincola per un triennio alla sua adozione. Dal momento che a fine 2017 l’impresa aveva i requisiti dimensionali per adottare nel 2018 il regime forfettario, la domanda verteva proprio sulla sussistenza o meno di un vincolo triennale generato dall’opzione per il metodo delle annotazioni Iva.
Il tema è stato analizzato su queste pagine, proponendo quale tesi interpretativa la seguente: l’opzione per il metodo della “annotazione Iva” vincola per un triennio fintanto che perdura il regime semplificato, una volta che questo sia legittimamente abbandonabile, non può costituire ostacolo la scelta eseguita che si pone nel contesto di regime contabili non di determinazione del reddito.
Simile posizione è stata espressa nella risoluzione 64/E che afferma: si ritiene che il vincolo triennale rilevi solo per coloro che scelgono di rimanere nel regime della contabilità semplificata e non per coloro che, avendone i requisiti, scelgono di accedere al regime forfettario.
Flessibilità o no?
Il punto delicato, però, è un’altra affermazione contenuta nella risoluzione in cui si sostiene che l’opzione di avvalersi del regime contabile semplificato «non vincola alla permanenza triennale nel regime scelto, trattandosi comunque di un regime naturale proprio dei contribuenti minori».
Questo passaggio è stato da più parti commentato quale prova di una posizione delle Entrate molto favorevole al contribuente, e che si sostanzia nel poter liberamente abbandonare il regime forfettario optando per quello semplificato, senza che tale scelta generi vincolo di carattere triennale.
Ora, fermo restando che se verrà confermata questa lettura, nessuno, ovviamente, se ne lamenterà, resta tuttavia, a nostro parere, più di un dubbio che lo scenario delle opzioni sia quello descritto, in quanto vi è una norma che lo contrasta. L’articolo 1, comma 70, della legge 190/14 chiaramente stabilisce: «I contribuenti che applicano il regime forfetario possono optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata». Come si coordini tale norma che afferma un chiaro vincolo triennale, con la libertà di entrare ed uscire dal regime naturale, non è chiaro.
Per tornare all’esempio di prima, sarebbe interessante capire se la medesima risposta sarebbe stata data a fronte del fatto che, dopo aver espresso opzione per la semplificata nel 2016, nel 2018 il contribuente avesse potuto rientrare in quello forfettario prima della scadenza del triennio. A parere di chi scrive la risposta dovrebbe essere negativa, ma certo il citato passaggio della risoluzione 64/E potrebbe avallare una diversa risposta.
Omessa segnalazione ravvedibile
Una ulteriore conferma nella medesima risoluzione riguarda il tema della omessa segnalazione della avvenuta opzione nel modello di dichiarazione Iva da presentare successivamente alla scelta operata. Che tale adempimento fosse di carattere meramente formale (ancorché sia sanzionabile la sua omissione) è confermato nel passaggio finale del documento in cui emerge che l’omissione in discorso non dispiega alcuna efficacia ai fini della validità della opzione, sicché per evitare la sanzione può essere eseguito il ravvedimento operoso.