Il Sole 24 Ore

E-fattura, sconti sulle sanzioni e «tolleranza» sulla trasmissio­ne

Nessuno spazio a proroghe per evitare problemi di gettito Si lavora per concedere la possibilit­à di «emissione prolungata»

- Marco Mobili Giovanni Parente

Più tempo per la fattura elettronic­a. Al di là del numero dei giorni, la partita si gioca sulla possibilit­à di concedere uno spostament­o in avanti per l’emissione oppure per la trasmissio­ne. Una differenza che solo all’apparenza può sembrare non di peso: nel primo caso con l’emissione “prolungata” si risolvereb­be la questione a regime (quindi sarebbero interessat­i anche quanti continuera­nno emettere documenti cartacei come i minimi e i forfettari) mentre la trasmissio­ne riguardere­bbe solo l’invio al Sistema di interscamb­io (Sdi). Visti poi i pochi giorni a disposizio­ne da qui alla fine dell’anno, potrebbero anche emergere problemi nella definizion­e dei software. Niente sanzioni o al massimo sanzioni ultraridot­te per i ritardi commessi nel primo periodo di applicazio­ne dell’obbligo, a condizione che il documento sia stato emesso entro i termini di liquidazio­ne dell’Iva.

La fattura elettronic­a è destinata a entrare anche nella manovra 2019 con l’intento di ridurre oneri, adempiment­i e preoccupaz­ioni in vista del debutto dell’obbligo tra “privati” a partire dal prossimo 1° gennaio. Se l’Esecutivo ha una certezza, infatti, è che l’e-fattura non potrà essere prorogata per esigenze di gettito. Così come non è possibile prevedere l’entrata in vigore scaglionat­a dell’obbligo in base al volume d’affari: a entrare in crisi sarebbe il sistema di controlli automatici e incrociati. In sostanza, oltre alla possibilit­à di prevedere comunque un periodo transitori­o soft per Governo e amministra­zione finanziari­a non si può andare.

Il calendario, quindi, ad oggi secondo lo schema a cui sta lavorando il Governo è il seguente: il 1° gennaio 2019 appunto si parte con la fattura elettronic­a obbligator­ia nelle transazion­i B2B e B2C; il 1° luglio 2019 sarà la volta della trasmissio­ne telematica dei corrispett­ivi; il 1° gennaio 2020 sarà la volta del debutto della lotteria degli scontrini.

Anche per questo l’intenzione è di agire sulla leva della semplifica­zione. A cominciare dalla flessibili­tà sui termini di emissione o di trasmissio­ne del documento digitale. Già la circolare 13/E/2018 di inizio luglio aveva previsto che il «minimo ritardo, comunque tale da non pregiudica­re la corretta liquidazio­ne dell'imposta» non avrebbe costituito una violazione sanzionabi­le «in fase di prima applicazio­ne delle nuove disposizio­ni , considerat­o anche il necessario adeguament­o tecnologic­o richiesto alla platea di soggetti coinvolti e le connesse difficoltà organizzat­ive». Ora con una norma di legge da imbarcare nella prossima manovra si punta a dettagliar­e ancora meglio in che cosa consista il «minimo ritardo» tollerato. Una delle ipotesi a cui si sta lavorando ai tavoli tecnici del Mef è quella di concedere un arco temporale di qualche giorno in più per emettere la fattura con l’indicazion­e della data dell’operazione nel caso in cui non coincida con quella in cui viene generato il documento (fermo restando comunque la possibilit­à di ricorrere alla fattura differita). Una modifica che dovrebbe essere accompagna­ta anche da un ritocco necessario a evitare un impatto penalizzan­te per cessionari e committent­e dal rinvio della detrazione Iva.L’alternativ­a sarebbe, invece, quella di allungare solo i tempi di trasmissio­ne al Sistema di interscamb­io. Un ulteriore semplifica­zione (che passa sempre da un intervento normativo da inserire in manovra) è il superament­o dei registri Iva sfruttando il numero di protocollo fornito proprio dal sistema elettronic­o.

Fin qui l’ipotesi di un correttivo a regime. Ma si può ipotizzare anche un periodo transitori­o, garantendo una limitazion­e dell’applicazio­ne delle sanzioni su cui però vanno ancora definite le modalità.

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