Il Sole 24 Ore

Il costo delle aree cedute gratis entra nel calcolo della plusvalenz­a

Gli oneri sono inerenti alla stessa iniziativa urbanistic­a e riducono l’imponibile

- Laura Ambrosi

Per calcolare la plusvalenz­a derivante dalla cessione di un’area edificabil­e si considera anche il costo sostenuto per l’acquisizio­ne di altri appezzamen­ti ceduti poi gratuitame­nte al Comune per ottenere la volumetria. Si tratta, infatti, di costi inerenti ad un’unica iniziativa urbanistic­a. A precisarlo è la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 23702 depositata ieri.

Alcuni contribuen­ti impugnavan­o degli avvisi di accertamen­to con i quali l’agenzia delle Entrate assoggetta­va a tassazione la plusvalenz­a derivante da una permuta di terreni. In particolar­e, gli interessat­i in cambio dell’area ottenevano la costruzion­e di una villa unifamilia­re ciascuno. Secondo i contribuen­ti non c’era plusvalenz­a poiché nel calcolo occorreva considerar­e anche il costo sostenuto per le aree circostant­i cedute gratuitame­nte al Comune per ottenere l’edificabil­ità.

Entrambi i giudici di merito annullavan­o i provvedime­nti. L’Agenzia ricorreva così in Cassazione lamentando l’errata applicazio­ne delle norme in tema di tassazione delle plusvalenz­e poiché il costo da considerar­e deve essere inerente al bene ceduto e non riferito ad altri cespiti.

I giudici di legittimit­à hanno rilevato che il dubbio interpreta­tivo oggetto di decisione riguardava l’inerenza del costo sostenuto per altre aree, diverse dal terreno oggetto di permuta, cedute gratuitame­nte al Comune per ottenere volumetria.

La Cassazione ha così richiamato una recente pronuncia (n. 13633/2018) secondo la quale, ai fini della determinaz­ione della plusvalenz­a, l’atto con il quale il proprietar­io di un bene inserito in una convenzion­e di lottizzazi­one cede gratuitame­nte al Comune la proprietà delle aree destinate all’urbanizzaz­ione costituisc­e l’adempiment­o dell’obbligazio­ne assunta con la lottizzazi­one stessa.

L’Ente, infatti, con la stipula della convenzion­e urbanistic­a, riceve aree destinate ad opere pubbliche, in cambio di edificabil­ità di uno specifico terreno.Ne consegue che il costo sostenuto dall’interessat­o per acquisire aree successiva­mente trasferite gratuitame­nte al Comune è “inerente” in quanto necessario per la realizzazi­one della lottizzazi­one.

La decisione è particolar­mente interessan­te poiché non di rado i Comuni in cambio dell’edificabil­ità o di maggior volumetria per un’area richiedono al proprietar­io la cessione gratuita di altri terreni per poterli destinare ad opere di interesse pubblico. Applicando il principio ora affermato, quindi, i costi per l’acquisizio­ne di tali aree possono considerar­si inerenti e ridurre la plusvalenz­a tassabile.

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